Cassazione Civile, Ordinanza n. 21380/2023 del 19/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un'azione dell'INPS volta ad accertare e far valere nei confronti della società committente/appaltatrice la pretesa contributiva relativa a rapporti di appalto di opere o servizi. La Corte d'appello aveva ritenuto applicabile alla pretesa dell'ente il termine di decadenza biennale previsto dall'art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276 del 2003, come modificato. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione/falsa applicazione dell'art. 29, comma 2, sostenendo che la decadenza biennale riguardi solo le azioni dei lavoratori e non quelle degli enti previdenziali, i quali esercitano una pretesa autonoma e indisponibile soggetta al solo termine di prescrizione; con il secondo, subordinato, ha dedotto che in ogni caso il termine biennale non era maturato. La società ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendolo fondato sulla base dell'orientamento già espresso da precedenti conformi: il termine di decadenza di due anni previsto dall'art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276 del 2003 non si applica all'azione promossa dagli enti previdenziali nei confronti del committente nell'appalto, perché la relativa azione è soggetta soltanto alla prescrizione. Il secondo motivo è rimasto assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione, affinché accerti la pretesa contributiva dell'INPS alla luce del principio di diritto indicato e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276 del 2003
come modificato dal D.Lgs. n. 251 del 2004, art. 6, commi 1 e 2, e dalla L. n. 296 del 2006
la decadenza biennale prevista per l'azione nei confronti del committente nell'appalto non si applica all'azione dell'ente previdenziale, che resta soggetta al solo termine di prescrizione
norma processuale invocata dal ricorrente per dedurre violazione o falsa applicazione di legge
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio e il deposito dell'ordinanza
la disciplina dell'appalto è letta come volta a rafforzare l'adempimento delle obbligazioni retributive e previdenziali mediante vincolo solidale
D.Lgs. n. 251 del 2004, art. 6, commi 1 e 2
richiamato quale intervento modificativo dell'art. 29, comma 2, senza incidere sulla soluzione adottata dalla Corte
richiamata quale ulteriore modifica dell'art. 29, comma 2, senza mutare il principio applicato
Massime di principio
- In tema di appalto di opere e servizi, il termine di decadenza biennale previsto dall'art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276 del 2003 non opera nei confronti dell'azione dell'ente previdenziale per l'accertamento e la riscossione dei contributi nei confronti del committente.
- La pretesa contributiva dell'ente previdenziale ha natura autonoma e indisponibile rispetto alla pretesa retributiva del lavoratore e, in assenza di una disciplina espressa di decadenza, resta soggetta al solo termine di prescrizione.
- L'interpretazione dell'art. 29, comma 2, deve essere coerente con la funzione di rafforzamento della tutela retributiva e previdenziale del lavoratore; una lettura che estendesse la decadenza all'ente previdenziale indebolirebbe senza ragione il nesso tra retribuzione dovuta e obbligazione contributiva.
- Quando un motivo di ricorso deduce correttamente la violazione di una norma sostanziale e tale censura è decisiva, i motivi ulteriori su profili subordinati restano assorbiti.
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