Cassazione Penale, Ordinanza n. 02587/2026 del 22/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna a sei mesi di arresto resta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata impugnava la sentenza della Corte d'appello di Palermo, che in parziale riforma della decisione di primo grado l'aveva condannata a sei mesi di arresto per la violazione dell'obbligo di soggiorno/limitazione derivante dalla misura di prevenzione ex art. 75, comma 1, d.lgs. 159/2011, accertata a Palermo nei giorni 9 e 10 novembre 2021. Dal testo emerge che la condotta contestata consisteva nell'essersi allontanata dalla propria abitazione di Ribera e nell'essere stata fermata a Palermo, in Piazza Brunaccini, senza autorizzazione. I motivi di ricorso sono indicati solo in forma generica come due doglianze, ma la Corte rileva che le investigazioni erano univocamente sfavorevoli alla ricorrente e che questa non aveva fornito né giustificazioni né una ricostruzione alternativa dei fatti; inoltre, la Corte valorizza il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche per l'elevato disvalore della condotta e i precedenti penali.
Norme richiamate
art. 75, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
È la norma incriminatrice applicata al fatto, relativa alla violazione degli obblighi o divieti connessi alle misure di prevenzione; la Corte la richiama come base della condanna confermata in appello.
La Corte richiama il tema delle attenuanti generiche, affermando che non possono essere riconosciute quando non emergano situazioni fattuali idonee a giustificarne la concessione e quando la condotta presenti elevato disvalore.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna della ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il ricorso è inammissibile quando non si confronta efficacemente con la motivazione della sentenza impugnata e non offre una ricostruzione alternativa dei fatti idonea a incrinare l'impianto probatorio posto a base della decisione.
- La concessione delle attenuanti generiche richiede la presenza di elementi fattuali concreti e positivi riferibili alla personalità dell'imputato o al fatto; in mancanza di tali elementi, e in presenza di un elevato disvalore della condotta, il diniego è legittimo.
- La violazione di obblighi o divieti imposti da una misura di prevenzione può essere desunta da accertamenti investigativi convergenti e dalla mancanza di una giustificazione credibile dell'allontanamento o della condotta contestata.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
- Quando il ricorso si limita a doglianze generiche e non consente di evidenziare un vizio decisivo della motivazione, la pronuncia di merito di condanna resta ferma.
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