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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02241/2025 del 30/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 per omessi o carenti versamenti di IRES, IRAP e ritenute IRPEF, nonché per il recupero di un credito d’imposta per investimenti in aree svantaggiate ritenuto indebitamente compensato, in relazione all’anno d’imposta 2004. La CTR aveva accolto l’appello della società, ritenendo che la posizione tributaria fosse stata definita ai sensi dell’art. 1, comma 1011, l. n. 296/2006 e che, quindi, la pretesa fiscale fosse venuta meno; inoltre aveva rilevato, per il recupero del credito d’imposta, la mancanza del previo atto di recupero. In cassazione l’Agenzia ha proposto due motivi, limitati alla prima parte della decisione e non al recupero del credito d’imposta: con il primo ha denunciato violazione dell’art. 1, comma 1011, l. n. 296/2006, sostenendo che la Corte regionale non aveva verificato il regolare pagamento delle rate previste dalla definizione agevolata, anche considerando la cessazione della società originaria per incorporazione e la successiva prosecuzione dei versamenti; con il secondo ha censurato la motivazione della sentenza come apparente e apodittica, perché la CTR si era limitata ad affermare in modo generico che la pretesa era venuta meno, senza indicare quali documenti avesse esaminato, quali pagamenti fossero stati eseguiti e in quale misura.

La decisione

La Corte ha rilevato preliminarmente che non vi era litisconsorzio necessario con il concessionario della riscossione, poiché la controversia atteneva al debito fiscale e non a vizi propri della cartella. Nel merito ha ritenuto fondato e assorbente il secondo motivo dell’Agenzia: la sentenza della CTR era motivata in modo troppo sintetico e non consentiva di comprendere l’iter logico seguito dal giudice di merito, soprattutto in punto di verifica dei pagamenti e di applicazione della disciplina di definizione agevolata di cui all’art. 1, comma 1011, l. n. 296/2006. Per questo la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    La cartella emessa ex controllo automatizzato può costituire l’atto impositivo finale rispetto a posizioni fiscali definite nel procedimento di accertamento automatizzato.

  • art. 1, comma 1011, l. n. 296/2006

    La norma ha natura eccezionale e disciplina ex novo tempi e modalità di versamento dei tributi sospesi, consentendo la definizione delle omissioni o dei ritardi nei versamenti e lasciando ferme le modalità di rateizzazione; il mancato rispetto del piano può comportare decadenza dal beneficio secondo i principi generali.

  • art. 39 d.lgs. n. 112/1999

    Se la cartella è impugnata per ragioni attinenti al debito fiscale, il concessionario può chiamare in giudizio l’ente titolare del credito tributario, ma non sussiste litisconsorzio necessario né obbligo del giudice di integrare d’ufficio il contraddittorio.

  • art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

    È stata dedotta la violazione di legge per erronea applicazione della disciplina sulla definizione agevolata e sulla rateizzazione.

  • art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

    È stata dedotta l’omessa o apparente motivazione della decisione di merito, per mancata esplicitazione degli accertamenti sui pagamenti e sui documenti esaminati.

  • art. 1, comma 1011, l. n. 296/2006

    La Corte richiama anche che la Commissione europea ha qualificato tale beneficio come potenzialmente integrativo di aiuto di Stato illegittimo per le imprese, salvo compatibilità con la disciplina de minimis.

Massime di principio

  • In tema di cartella di pagamento impugnata per ragioni che attengono al debito tributario e non a vizi propri dell’atto, non sussiste litisconsorzio necessario tra ente impositore e concessionario della riscossione; il contribuente può agire nei confronti dell’uno o dell’altro e il concessionario, se evocato, può chiamare in causa l’ente creditore.
  • La motivazione è apparente quando, pur esistendo graficamente, non rende percepibili le ragioni della decisione e non consente il controllo sull’iter logico-giuridico seguito dal giudice; in tal caso la sentenza va cassata.
  • Quando il giudice di merito fonda la decisione sull’avvenuta definizione agevolata di un debito tributario, deve verificare e indicare in modo puntuale l’effettivo rispetto delle condizioni di accesso al beneficio, in particolare l’integrale e rituale pagamento delle rate previste.
  • Le norme di definizione agevolata dei debiti tributari hanno carattere eccezionale e vanno interpretate in modo coerente con la disciplina della rateizzazione: il beneficio non è automaticamente preservato in caso di versamento parziale o tardivo, potendo operare la decadenza secondo i principi generali.
  • Il giudice deve indicare quali documenti ha esaminato e a quali importi si riferiscono, non essendo sufficiente un generico richiamo a documentazione in atti per giustificare l’elisione della pretesa fiscale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

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