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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03620/2024 del 08/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite riguarda il diniego parziale di rimborso IVA 2017 richiesto da una società immobiliare in liquidazione, in relazione a un contratto di locazione finanziaria di un immobile. La contribuente aveva indicato in dichiarazione un credito IVA per euro 110.000, ma l'Amministrazione aveva riconosciuto il rimborso solo fino a euro 46.190, ritenendo provato il pagamento dei canoni solo per tale importo. La CTR aveva respinto l'appello dell'Agenzia, affermando che, ai fini della detrazione e del rimborso IVA, la fattura regolarmente ricevuta e registrata fosse sufficiente, salvo operazioni inesistenti, e che fosse comunque rimborsabile anche l'eccedenza IVA versata sui canoni di leasing. In cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., assumendo che la CTR avesse deciso su un tema non devoluto, cioè la rimborsabilità in astratto dei canoni di leasing; 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 6, 19 e 30 del d.P.R. 633/1972, in combinato disposto con l'art. 2697 c.c., sostenendo che, in materia di rimborso IVA, incombe sul contribuente l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del credito e che la mera annotazione delle fatture non basta a dimostrare il diritto al rimborso integrale.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo di ricorso, esaminato prioritariamente in quanto più liquido, e ha cassato la sentenza impugnata in relazione a tale motivo, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione anche per le spese. Ha invece dichiarato assorbito il primo motivo. La Corte ha affermato che, nelle controversie di rimborso IVA, il contribuente ha l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto al rimborso, non essendo sufficiente la sola indicazione del credito in dichiarazione; pertanto era erronea la decisione della CTR che aveva ritenuto sufficiente la mera presenza di fatture registrate, a fronte della contestazione dell'Amministrazione sul mancato pagamento di parte dei canoni di leasing.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come parametro della censura di ultrapetizione; il primo motivo è stato poi assorbito dall'accoglimento del secondo.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    base del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    base del motivo di ricorso per nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.

  • art. 3 d.P.R. n. 633/1972

    richiamato nel motivo di ricorso sulla disciplina IVA applicabile al rapporto oggetto di lite.

  • art. 6 d.P.R. n. 633/1972

    richiamato nel motivo di ricorso sulla disciplina IVA applicabile al rapporto oggetto di lite.

  • art. 19 d.P.R. n. 633/1972

    richiamato nel motivo di ricorso sulla detrazione IVA e sui presupposti del diritto al rimborso.

  • art. 30 d.P.R. n. 633/1972

    norma posta a fondamento della richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta detraibile.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per affermare che incombe sul contribuente l'onere di provare i fatti costitutivi del credito IVA richiesto a rimborso.

Massime di principio

  • Nelle controversie aventi ad oggetto il rimborso IVA, il contribuente che agisce come attore in senso sostanziale deve allegare e provare tutti i fatti costitutivi del credito, non essendo sufficiente la sola indicazione dell'importo nella dichiarazione fiscale.
  • La documentazione contabile, e in particolare la fattura regolarmente emessa e registrata, non esonera il contribuente dall'onere di provare l'effettivo verificarsi dei presupposti sostanziali del rimborso quando l'Amministrazione contesti tali presupposti.
  • Le contestazioni dell'Amministrazione finanziaria dirette a negare la sussistenza o la qualificazione dei presupposti del diritto al rimborso costituiscono mere difese e possono essere svolte anche oltre i termini ordinari di accertamento o rettifica.
  • Se il giudice di merito ritiene sufficiente la mera regolarità formale della fatturazione senza verificare la prova dei fatti costitutivi del credito IVA, la decisione è viziata per violazione delle regole sull'onere della prova.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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