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Sentenza

Sentenza del 30/04/2024 n. 1229 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Controversia sulla decadenza dal beneficio della rateazione concessa in relazione a un avviso di accertamento (anno 2014) per il mancato pagamento della rata n.5 scaduta il 31/12/2020. La contribuente aveva ottenuto annullamento dell'intimazione in primo grado sulla base dell'art. 68 del d.l. n.18/2020 (sospensione dei termini di versamento). L'Agenzia ha impugnato sostenendo che la sospensione prevista dall'art. 68 si applicherebbe solo alle cartelle già affidate all'agente della riscossione (ossia che gli avvisi richiamati dall'art.29 del d.l. n.78/2010 siano coperti solo se affidati alla riscossione). La contribuente ha resistito sostenendo l'applicabilità dell'art. 68 anche ai pagamenti 'spontanei' relativi ad avvisi ex art.29.

La decisione

L'appello dell'Agenzia è stato respinto. La Corte ha ritenuto che il testo letterale dell'art. 68 d.l. n.18/2020 sospende i termini di versamento sia per le cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione sia per gli avvisi previsti dagli artt. 29 e 30 del d.l. n.78/2010, senza richiedere che gli avvisi siano già stati affidati all'agente della riscossione. Si è affermato che gli avvisi di cui all'art.29 sono atti impoesattivi e che la sospensione opera anche rispetto ai pagamenti effettuati prima dell'intervento esecutivo dell'agente. Condanna dell'Agenzia al pagamento delle spese di lite in favore della resistente, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge per ciascuna delle due parti.

Norme richiamate

  • art. 68, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, L. 24 aprile 2020, n. 27)

    "sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122"

    La Corte interpreta il testo letterale come comprensivo sia delle cartelle di pagamento sia degli avvisi ex artt.29-30 d.l.78/2010, senza richiedere che gli avvisi siano già stati affidati all'agente della riscossione; pertanto la sospensione opera anche sui pagamenti 'spontanei' derivanti da avvisi impoesattivi il cui termine di versamento ricade nel periodo indicato.

  • art. 29, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (conv. L. 30 luglio 2010, n. 122)

    avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell'IRAP e dell'IVA (contengono intimazione ad adempiere entro 60 giorni; vengono affidati all'agente della riscossione una volta trascorsi 30 giorni dalla scadenza del termine di pagamento)

    Gli avvisi ex art.29 sono atti impoesattivi e, benché possano poi essere affidati alla riscossione, la norma sospensiva dell'art.68 li riguarda fin dal momento in cui producono l'obbligo di pagamento nei termini ordinari; non è necessario che sia già intervenuta l'affidamento all'agente.

  • art. 149 e art. 148, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. 'Decreto Rilancio')

    Nel giudizio di primo grado era stato richiamato l'art.149 come norma relativa a specifiche procedure transattive; tuttavia la Corte di appello non ha ritenuto che le limitazioni richiamate dal giudice di primo grado (ossia l'esclusione della fattispecie dall'ambito applicativo per via di art.149) possano prevalere sul testo chiaro dell'art.68 che estende la sospensione agli avvisi ex art.29/30. In sostanza, eventuali disposizioni speciali devono essere interpretate alla luce della formulazione normativa vigente e della finalità di parità di trattamento tra contribuenti.

Massime di principio

  • La sospensione dei termini prevista dall'art.68 d.l. n.18/2020 si applica agli avvisi di accertamento di cui agli artt.29 e 30 d.l. n.78/2010 anche se non ancora affidati all'agente della riscossione; non è necessario che il ruolo esecutivo sia già iniziato.
  • Un avviso 'impoesattivo' con scadenza cadente nel periodo di sospensione consente al contribuente di considerare sospeso il termine di pagamento e quindi di opporsi a decadenze o intimazioni per mancata rata se la scadenza contestata ricade nel periodo sospensivo.
  • Non è giustificata una disparità di trattamento tra il contribuente che paga 'volontariamente' e quello sottoposto a esecuzione forzata: il legislatore, per l'art.68, ha inteso equiparare le due situazioni per il periodo indicato.
  • In casi analoghi conviene verificare le date precise di scadenza delle rate e degli avvisi, nonché gli eventuali affidamenti all'agente, e contestare la decadenza o intimazione basandosi sul testo letterale dell'art.68; tuttavia è opportuno controllare successive modifiche legislative o interpretazioni di legge sopravvenute.
  • Se l'Amministrazione sostiene limiti temporali o soggettivi all'applicazione della sospensione, la tesi difensiva più solida è fondarla sulla lettura letterale dell'art.68 e sul principio di parità di trattamento, documentando le scadenze e i pagamenti effettuati.

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