Sentenza del 30/04/2024 n. 11648 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava due cartelle di pagamento per IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2002. A.A. ne aveva contestato la notificazione tardiva rispetto al termine di decadenza previsto dall’art. 25 del d.P.R. n. 602/1973. La CTR aveva accolto il suo appello, ritenendo decisiva la data di notifica delle cartelle al coobbligato A.A. e non quella della tempestiva notifica alla debitrice principale A&A Autoservice S.a.s. Equitalia ha impugnato la decisione con due motivi: omessa o insufficiente motivazione sulla tempestiva notifica alla società (art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.) e violazione delle norme sulla decadenza e sulla solidarietà (art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.).
La decisione
La Corte ha dichiarato inutilizzabili una nota e un estratto di ruolo depositati telematicamente da Equitalia il giorno dell’udienza e oltre i termini, poiché non depositati in pubblica udienza prima della discussione orale. Ha accolto il secondo motivo: la tempestiva notifica delle cartelle a uno dei coobbligati impedisce la decadenza anche nei confronti degli altri, pur senza pregiudicarne le posizioni soggettive. Poiché la notifica ad A&A era avvenuta tempestivamente, nel dicembre 2006 e nel luglio 2007, la CTR ha applicato un criterio errato. Il primo motivo è rimasto assorbito. La Corte ha cassato la sentenza della CTR e, non essendovi ulteriori questioni di fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario di A.A. Le spese dell’intero giudizio, comprese quelle dei gradi di merito, sono state compensate, considerato che il principio giurisprudenziale applicato si era consolidato dopo la proposizione del ricorso originario.
Norme richiamate
Art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
la notifica è effettuata, a pena di decadenza, "al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede".
La decadenza va valutata rispetto alla notifica effettuata al debitore o al coobbligato nei cui confronti procede la riscossione. Nel caso deciso, la notifica tempestiva alla debitrice principale ha impedito la decadenza anche verso il coobbligato.
la tempestiva notifica della cartella di pagamento nei confronti di uno dei condebitori, sebbene inidonea a pregiudicare le posizioni soggettive degli altri obbligati in solido, impedisce che si produca nei confronti degli stessi la decadenza di cui all'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto, in materia tributaria, a differenza di quella civile, trova applicazione, anche in detta ipotesi, l'art. 1310, comma 1, c.c., sebbene dettato in tema di prescrizione, in ragione della specialità della relativa disciplina procedimentale, trattandosi di attività di diritto pubblico regolata da norme proprie.
In materia tributaria, l’effetto della notifica tempestiva a un condebitore si estende agli altri ai fini dell’impedimento della decadenza, per l’applicazione del principio previsto dall’art. 1310, primo comma, c.c. Tale estensione non comporta che la notifica pregiudichi le posizioni soggettive degli altri coobbligati.
Art. 20, comma 3, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
se la notificazione è stata eseguita nei termini di legge nei confronti di almeno un coobbligato, il termine decadenziale viene prorogato automaticamente di un anno.
La disciplina delle sanzioni conferma che, in presenza di più coobbligati, la notificazione tempestiva ad almeno uno di essi può impedire o differire la decadenza anche rispetto agli altri.
Art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La disposizione è stata invocata per denunciare la violazione o falsa applicazione delle norme sulla decadenza e sulla solidarietà; il relativo motivo è stato accolto.
Art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La disposizione è stata invocata per denunciare l’omessa o insufficiente motivazione sulla tempestiva notificazione delle cartelle alla debitrice principale. Il motivo è rimasto assorbito dopo l’accoglimento della censura di diritto.
Massime di principio
- In presenza di più coobbligati tributari, la notifica tempestiva della cartella a uno di essi può impedire che maturi la decadenza anche nei confronti degli altri, secondo il principio applicato in materia tributaria dall’art. 1310, primo comma, c.c.
- L’effetto impeditivo della decadenza non equivale a un’estensione automatica a tutti i coobbligati degli effetti pregiudizievoli della notifica: restano distinte le rispettive posizioni soggettive.
- Evitata la decadenza mediante la notifica tempestiva a un coobbligato, restano applicabili i normali termini di prescrizione; la riscossione non diviene per questo esercitabile senza limiti temporali.
- I documenti depositati fuori termine e non prodotti in pubblica udienza prima dell’inizio della discussione orale non possono essere utilizzati ai fini della decisione.
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