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Sentenza

Sentenza del 30/04/2024 n. 11660 - Corte di Cassazione

Accertamento - Dichiarazione - Visto di conformità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente impugnava la cartella di pagamento derivante dall'iscrizione a ruolo a suo carico per aver apposto un visto di conformità ritenuto infedele sulla dichiarazione 730/2015 (anno 2014). Contestava in primo luogo l'incompetenza dell'ufficio che ha formato il ruolo (direzione provinciale di Varese) sostenendo che, secondo l'art. 39, comma 2, D.Lgs. n. 241/1997, la competenza spetti alla direzione regionale competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore (ossia del professionista che ha apposto il visto). In secondo luogo deduceva l'applicazione della norma più favorevole (lex mitior) introdotta dalla legge n. 26/2019 sulla misura della somma dovuta (30% della maggiore imposta) rispetto alla precedente disciplina che chiedeva l'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo: ha dichiarato che la competenza a contestare la violazione e ad iscrivere a ruolo le somme a carico del soggetto che ha rilasciato il visto infedele appartiene alla direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate individuata in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, e che tale regola non può essere derogata dall'amministrazione. Perciò ha cassato la sentenza impugnata per incompetenza dell'ufficio che ha provveduto e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso introduttivo di A.A., dichiarando nulla l'iscrizione a ruolo e compensando le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità. I motivi secondari (applicazione della norma più favorevole e compensazione spese) sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 39 D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (comma 1, lett. a), secondo periodo)

    "se il visto infedele è relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all'articolo 13... i soggetti indicati nell'articolo 35 sono tenuti nei confronti dello Stato o del diverso ente impositore al pagamento di una somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente"

    La Corte ha ritenuto che la disposizione prevede responsabilità anche di natura punitiva per chi rilascia il visto infedele e individua la fattispecie da considerare ai fini della competenza prevista dal comma 2.

  • art. 39 D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (comma 2)

    "Le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo ... sono contestate e le relative sanzioni sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore"

    La norma attribuisce alla direzione regionale, individuata in base al domicilio fiscale del trasgressore (cioè del professionista/CAF), la competenza esclusiva alla contestazione e all'irrogazione delle sanzioni; questa competenza è vincolante e non derogabile dall'amministrazione.

  • art. 6 D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175

    Ha modificato il comma 1, lett. a) dell'art. 39 introducendo la conseguenza del pagamento da parte del responsabile di una somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi; la Corte rileva che la modifica non ha inciso sulla regola di competenza del comma 2.

  • art. 36-ter D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Individua il controllo formale delle dichiarazioni quale presupposto per la comunicazione che dà origine alla responsabilità per visto infedele; la decisione precisa che l'esito del controllo locale non coincide necessariamente con la competenza per l'iscrizione a ruolo.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (riscossione mediante ruolo)

    Regola la riscossione mediante ruolo; l'art. 39 richiama questo meccanismo ma non attribuisce autonomia territoriale alla direzione locale rispetto alla regola di competenza regionale dettata dal comma 2.

Massime di principio

  • In caso di visto di conformità infedele, la competenza a contestare la violazione e ad iscrivere a ruolo le somme a carico del soggetto che ha apposto il visto spetta alla direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate competente per il domicilio fiscale del trasgressore (professionista/CAF) e non può essere derogata dall'amministrazione locale.
  • Se un atto di iscrizione a ruolo è formato da un ufficio privo di competenza secondo la regola legislativa, l'atto è illegittimo/nulla e tale vizio deve essere eccepito dal destinatario; l'illegittimità non può essere sanata dall'amministrazione con atti successivi.
  • La responsabilità prevista per il rilascio del visto infedele può avere anche funzione punitiva oltre che risarcitoria; la natura dell'obbligazione non esclude l'applicabilità della regola di competenza del comma 2 dell'art. 39.
  • L'eventuale applicazione di una norma più favorevole (lex mitior) modifica la quantificazione della sanzione solo se l'atto amministrativo impugnato è stato validamente emesso dall'ufficio competente; l'obiezione di incompetenza può assorbire questioni sostanziali collegate.
  • Prima di procedere con impugnazioni sostanziali (es. quantificazione della sanzione), verificare sempre la correttezza dell'ufficio che ha emesso l'atto: domicilio fiscale del trasgressore/ professionista è il criterio chiave per determinare l'ufficio competente.
  • Gli uffici locali devono comunicare alle direzioni regionali le segnalazioni di violazione; in pratica, il controllo locale alimenta l'attività regionale che poi esercita la legittimazione sanzionatoria e di iscrizione a ruolo.

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