Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29514/2023 del 07/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso denunciava principalmente l'omessa notifica al ricorrente del decreto che dispone il giudizio, nonostante avesse eletto domicilio nella propria residenza, con richiamo a violazione delle norme di notificazione (art. 178 lett. c) e art. 429 cod. proc. pen.). In sostanza il ricorrente risultò assente all'udienza preliminare e la difesa ricevette una richiesta di rinvio a giudizio con un provvedimento di variazione tabellare, ma non la notifica del decreto che disponeva il giudizio; inoltre si contestava l'errata esecuzione delle ricerche necessarie prima di procedere a notificare al difensore per irreperibilità. Un secondo motivo deduceva la non declaratoria di prescrizione per i reati ascritti al capo b) (richiamo art. 157 cod. proc. pen.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: dalla documentazione è emersa l'effettiva omessa notifica al ricorrente del decreto che dispone il giudizio (era stata notificata invece la richiesta di rinvio a giudizio e un provvedimento organizzativo). Per tale vizio la Corte ha richiamato il principio per cui l'omessa notifica del decreto che dispone il giudizio all'imputato assente determina la nullità assoluta e insanabile di tutti gli atti successivi e delle sentenze di primo e secondo grado (violazione del contraddittorio e della conoscenza dell'imputazione). Pertanto la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Ravenna. Il secondo motivo è stato assorbito dalla decisione sul primo motivo.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Norma richiamata nella rubrica dei capi di imputazione (concorso di persone nel reato); la Corte non entra nel merito di tale accertamento sostanziale poiché ha deciso per vizi processuali di notificazione.

  • art. 628 cod. pen.

    Articolo indicato tra i reati per i quali il ricorrente era imputato; la decisione della Cassazione si è basata su vizi processuali e non ha valutato la fondatezza del fatto.

  • art. 582 cod. pen.

    Richiamato tra le norme del capo di imputazione; non è stato oggetto di valutazione sostanziale a causa dell'annullamento per vizio processuale.

  • art. 585 cod. pen.

    Richiamato tra le norme del capo di imputazione; la pronuncia cassazionale ha annullato le sentenze per nullità processuale, assorbendo le questioni di merito.

  • art. 4 L. n. 110 del 1975

    Norma richiamata nella rubrica del capo di imputazione (reati di immigrazione/assimilati); non determinante per la decisione sul vizio di notificazione.

  • art. 178 lett. c) cod. proc. pen.

    Norma richiamata nel motivo relativo alle nullità e ai vizi della notificazione; usata per qualificare la violazione formale denunciata dal ricorrente.

  • art. 429 cod. proc. pen.

    Prevede le formalità e gli avvertimenti relativi alla richiesta di rinvio a giudizio e al decreto che dispone il giudizio; la mancata osservanza delle prescrizioni è stata centrale nella decisione (omessa notifica all'imputato).

  • art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

    Norma richiamata con riferimento alla notifica al difensore per irreperibilità; la Corte osserva che la notificazione al difensore è avvenuta senza le necessarie verifiche di irreperibilità previste dalla legge, per cui non può ritenersi sanante.

  • art. 157 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal secondo motivo relativo alla prescrizione; la Corte ha ritenuto questo motivo assorbito dopo la dichiarata nullità dovuta all'omessa notificazione.

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Principio applicato dalla Corte: l'omessa notifica del decreto che dispone il giudizio all'imputato assente crea una nullità assoluta e insanabile degli atti successivi, per violazione del diritto al contraddittorio e alla conoscenza dell'imputazione.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per la sintesi dei motivi nei limiti necessari per la motivazione; norma procedurale sulle indicazioni nella motivazione.

Massime di principio

  • La notifica del decreto che dispone il giudizio all'imputato che abbia eletto domicilio è un adempimento imprescindibile: la sua omissione comporta nullità assoluta e insanabile degli atti successivi, con annullamento delle sentenze.
  • La notifica al difensore non può automaticamente sanare l'omessa notifica all'imputato, salvo che non risultino adempiute tutte le stringenti condizioni legali che giustifichino la notifica al difensore per irreperibilità.
  • Prima di dichiarare irreperibile un imputato e procedere a notificare al difensore, l'ufficio deve eseguire le ricerche e gli accertamenti previsti dalla legge; l'assenza di tali verifiche rende la notificazione vulnerabile e suscettibile di annullamento.
  • Quando il vizio di notifica del decreto che dispone il giudizio è provato, le questioni di merito (anche la prescrizione) possono risultare assorbite perché la nullità investe l'intero prosieguo del giudizio.
  • In presenza di errori di collazione documentale (es. notificazione di una richiesta di rinvio anziché del decreto), è fondamentale verificare quale atto sia effettivamente pervenuto all'imputato per valutare la regolarità del contraddittorio.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.