Cassazione Penale, Sentenza n. 29514/2023 del 07/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso denunciava principalmente l'omessa notifica al ricorrente del decreto che dispone il giudizio, nonostante avesse eletto domicilio nella propria residenza, con richiamo a violazione delle norme di notificazione (art. 178 lett. c) e art. 429 cod. proc. pen.). In sostanza il ricorrente risultò assente all'udienza preliminare e la difesa ricevette una richiesta di rinvio a giudizio con un provvedimento di variazione tabellare, ma non la notifica del decreto che disponeva il giudizio; inoltre si contestava l'errata esecuzione delle ricerche necessarie prima di procedere a notificare al difensore per irreperibilità. Un secondo motivo deduceva la non declaratoria di prescrizione per i reati ascritti al capo b) (richiamo art. 157 cod. proc. pen.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: dalla documentazione è emersa l'effettiva omessa notifica al ricorrente del decreto che dispone il giudizio (era stata notificata invece la richiesta di rinvio a giudizio e un provvedimento organizzativo). Per tale vizio la Corte ha richiamato il principio per cui l'omessa notifica del decreto che dispone il giudizio all'imputato assente determina la nullità assoluta e insanabile di tutti gli atti successivi e delle sentenze di primo e secondo grado (violazione del contraddittorio e della conoscenza dell'imputazione). Pertanto la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Ravenna. Il secondo motivo è stato assorbito dalla decisione sul primo motivo.
Norme richiamate
Norma richiamata nella rubrica dei capi di imputazione (concorso di persone nel reato); la Corte non entra nel merito di tale accertamento sostanziale poiché ha deciso per vizi processuali di notificazione.
Articolo indicato tra i reati per i quali il ricorrente era imputato; la decisione della Cassazione si è basata su vizi processuali e non ha valutato la fondatezza del fatto.
Richiamato tra le norme del capo di imputazione; non è stato oggetto di valutazione sostanziale a causa dell'annullamento per vizio processuale.
Richiamato tra le norme del capo di imputazione; la pronuncia cassazionale ha annullato le sentenze per nullità processuale, assorbendo le questioni di merito.
Norma richiamata nella rubrica del capo di imputazione (reati di immigrazione/assimilati); non determinante per la decisione sul vizio di notificazione.
art. 178 lett. c) cod. proc. pen.
Norma richiamata nel motivo relativo alle nullità e ai vizi della notificazione; usata per qualificare la violazione formale denunciata dal ricorrente.
Prevede le formalità e gli avvertimenti relativi alla richiesta di rinvio a giudizio e al decreto che dispone il giudizio; la mancata osservanza delle prescrizioni è stata centrale nella decisione (omessa notifica all'imputato).
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Norma richiamata con riferimento alla notifica al difensore per irreperibilità; la Corte osserva che la notificazione al difensore è avvenuta senza le necessarie verifiche di irreperibilità previste dalla legge, per cui non può ritenersi sanante.
Norma richiamata dal secondo motivo relativo alla prescrizione; la Corte ha ritenuto questo motivo assorbito dopo la dichiarata nullità dovuta all'omessa notificazione.
Principio applicato dalla Corte: l'omessa notifica del decreto che dispone il giudizio all'imputato assente crea una nullità assoluta e insanabile degli atti successivi, per violazione del diritto al contraddittorio e alla conoscenza dell'imputazione.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per la sintesi dei motivi nei limiti necessari per la motivazione; norma procedurale sulle indicazioni nella motivazione.
Massime di principio
- La notifica del decreto che dispone il giudizio all'imputato che abbia eletto domicilio è un adempimento imprescindibile: la sua omissione comporta nullità assoluta e insanabile degli atti successivi, con annullamento delle sentenze.
- La notifica al difensore non può automaticamente sanare l'omessa notifica all'imputato, salvo che non risultino adempiute tutte le stringenti condizioni legali che giustifichino la notifica al difensore per irreperibilità.
- Prima di dichiarare irreperibile un imputato e procedere a notificare al difensore, l'ufficio deve eseguire le ricerche e gli accertamenti previsti dalla legge; l'assenza di tali verifiche rende la notificazione vulnerabile e suscettibile di annullamento.
- Quando il vizio di notifica del decreto che dispone il giudizio è provato, le questioni di merito (anche la prescrizione) possono risultare assorbite perché la nullità investe l'intero prosieguo del giudizio.
- In presenza di errori di collazione documentale (es. notificazione di una richiesta di rinvio anziché del decreto), è fondamentale verificare quale atto sia effettivamente pervenuto all'imputato per valutare la regolarità del contraddittorio.
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