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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25796/2023 del 05/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia trae origine da un rapporto di lavoro giornalistico cessato il 6 novembre 2014 a seguito di licenziamento disciplinare. Il lavoratore aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per euro 105.680,49, oltre accessori, a titolo di retribuzioni non corrisposte e trattamento di fine rapporto; la società datrice di lavoro aveva proposto opposizione, respinta sia dal Tribunale sia dalla Corte d’appello. La Corte territoriale ha ritenuto non opponibile alla lavoratrice/lavoratore l’accordo conciliativo del 9 dicembre 2013, stipulato davanti al Prefetto di Vibo Valentia, con il quale il dipendente, in cambio della riammissione in servizio dopo un precedente licenziamento, aveva accettato il pagamento del 60% delle retribuzioni maturate sino al 30 settembre 2013. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell’art. 2113 c.c. in relazione all’art. 412-ter c.p.c., sostenendo che la conciliazione dovesse considerarsi inoppugnabile perché conclusa innanzi al Prefetto e con assistenza effettiva di un sindacalista di fiducia, irrilevante essendo l’assenza di una procedura conciliativa prevista dal contratto collettivo; (2) violazione dell’art. 2909 c.c. e deduzione di giudicato esterno, assumendo che nel diverso giudizio sul licenziamento si fosse formato un giudicato sulla validità della transazione, anche alla luce della successiva sentenza di legittimità n. 7286/2023.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione impugnata e quindi la condanna della società al pagamento delle somme riconosciute in favore del lavoratore. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l’inoppugnabilità ex art. 2113, ultimo comma, c.c. richiede che la conciliazione rientri effettivamente in una delle sedi/procedure tipizzate e, in particolare, che vi sia effettiva assistenza sindacale; nel caso concreto la Corte d’appello, con valutazione di fatto non sindacabile, aveva escluso che l’accordo fosse riconducibile all’art. 412-ter c.p.c., valorizzando anche la sede prefettizia e la mancanza di specifiche modalità collettive di conciliazione. Ha rigettato anche il secondo motivo perché nel giudizio sul licenziamento l’accordo era stato richiamato solo incidentalmente e non era stata affrontata la questione della sua validità o delle concrete modalità di conclusione; non si è quindi formato alcun giudicato esterno sul punto. La società è stata inoltre condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2113 c.c.

    Le rinunce e transazioni relative a diritti del lavoratore sono inoppugnabili solo se rientrano nelle sedi tipizzate dalla norma; fuori da tali ipotesi restano impugnabili nei termini di legge.

  • art. 412-ter c.p.c.

    La conciliazione in materia di lavoro può svolgersi anche presso sedi e con modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; la riconducibilità della conciliazione a tale previsione richiede una verifica concreta della sede e dell’effettività dell’assistenza sindacale.

  • art. 1965 c.c.

    Per qualificare una transazione occorre che dall’atto emergano la lite oggetto della contestazione e le reciproche concessioni delle parti.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato esterno opera solo sulle questioni effettivamente decise nel precedente giudizio, non su profili rimasti estranei o trattati solo incidentalmente.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge dedotto dalla ricorrente.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    È il parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza o del procedimento dedotto dalla ricorrente.

  • art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • La conciliazione in materia di lavoro è sottratta all’impugnazione solo se ricorre una delle sedi tipizzate dall’ordinamento e, in particolare, se l’assistenza sindacale è effettiva e concreta, non meramente formale.
  • Ai fini dell’inoppugnabilità della transazione lavoristica non basta il solo dato del luogo in cui l’atto è stato sottoscritto: occorre verificare se la sede e le modalità concrete di conclusione assicurino al lavoratore consapevolezza effettiva dei diritti cui rinuncia e delle reciproche concessioni.
  • L’eccezione di giudicato esterno richiede che la medesima questione sia stata effettivamente decisa nel precedente giudizio; un richiamo incidentale dell’accordo in altra causa, senza scrutinio della sua validità o dei suoi effetti patrimoniali, non preclude una successiva controversia sulla stessa transazione.
  • La valutazione circa l’effettività dell’assistenza sindacale e la riconducibilità della conciliazione a una sede protetta integra un apprezzamento di fatto del giudice di merito, censurabile in cassazione solo nei limiti consentiti dal vizio dedotto.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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