Cassazione Civile, Ordinanza n. 36308/2023 del 28/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (gestore immobiliare)
La controversia
La controversia nasce da due decreti ingiuntivi emessi per canoni di locazione e indennità di occupazione relativi a immobili di Roma adibiti a uffici ministeriali. Il Ministero aveva dedotto di avere già pagato le somme nell'anno 2003, ma l'opposizione ai decreti era stata dichiarata inammissibile per tardività con sentenza non impugnata. Successivamente, dopo l'avvio dell'esecuzione forzata e l'assegnazione delle somme al creditore, il Ministero ha agito in ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., chiedendo la restituzione di quanto asseritamente non dovuto, oltre al risarcimento del danno da abuso del credito. In cassazione ha articolato tre motivi: 1) violazione dell'art. 2033 c.c. e degli artt. 615 e 617 c.p.c., sostenendo che il pagamento spontaneo e l'esito delle opposizioni esecutive non precludevano l'azione di ripetizione; 2) violazione degli artt. 2033 c.c., 2909 c.c. e 324 c.p.c., contestando la formazione del giudicato sostanziale sulla debenza del credito, poiché la sentenza sull'opposizione a decreto ingiuntivo avrebbe deciso solo in rito la tardività; 3) violazione dell'art. 96, comma 3, c.p.c., censurando la condanna per responsabilità processuale aggravata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non colpiva la reale ratio decidendi, fondata non sulle opposizioni esecutive ma sul giudicato formatosi sull'esistenza del credito a seguito della declaratoria di inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo. Ha respinto il secondo motivo affermando che la definitività della decisione di rito sull'opposizione a decreto ingiuntivo comporta comunque il giudicato sull'esistenza del credito azionato e sull'inesistenza di fatti estintivi anteriori al decreto, con conseguente preclusione anche dell'azione di ripetizione di indebito. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, osservando che la valutazione sulla responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. è rimessa al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per vizi motivazionali, qui non dedotti. Ha inoltre condannato il Ministero alla rifusione delle spese di legittimità e al pagamento di una somma ulteriore ex art. 96, comma 3, c.p.c. per abuso del processo, escludendo però l'ulteriore importo del contributo unificato per le amministrazioni difese dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
L'azione di ripetizione di indebito è preclusa quando sul credito azionato in via monitoria si sia formato giudicato, anche se il debitore allega un pagamento anteriore al decreto ingiuntivo.
Le opposizioni esecutive non possono essere usate per sovvertire un giudicato formatosi sull'esistenza del credito.
La mancata o infruttuosa reazione agli atti esecutivi non consente di riaprire questioni coperte da giudicato sostanziale.
L'opposizione a decreto ingiuntivo è il mezzo nel quale dedurre i fatti estintivi o impeditivi anteriori al decreto.
La tardività dell'opposizione determina il consolidamento degli effetti del decreto e la formazione del giudicato sul credito.
Il giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al credito azionato, precludendo azioni incompatibili successive.
La definitività della pronuncia di rito sull'opposizione rende irretrattabile l'accertamento sul credito nei limiti indicati dalla Corte.
La condanna per responsabilità processuale aggravata ha natura sanzionatoria e prescinde dalla prova di dolo o colpa, richiedendo una condotta processualmente abusiva o pretestuosa.
Richiamato solo per il rito camerale della decisione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Non si applica alle amministrazioni pubbliche difese dall'Avvocatura dello Stato, esonerate dal versamento del contributo unificato tramite prenotazione a debito.
art. 6 CEDU
Richiamato nel bilanciamento tra accesso alla giustizia e esigenze di deterrenza contro impugnazioni abusive.
Massime di principio
- La definitività di un decreto ingiuntivo non utilmente opposto o di una sentenza che dichiari inammissibile per tardività l'opposizione comporta giudicato sull'esistenza del credito azionato e sui fatti estintivi, impeditivi o modificativi anteriori al decreto, anche se non esaminati nel merito.
- Il debitore non può aggirare il giudicato formatosi sul credito proponendo successivamente un'azione di ripetizione di indebito o un'opposizione esecutiva fondate su fatti anteriori già deducibili nel giudizio monitorio.
- In cassazione è inammissibile il motivo che non si confronti con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata e invece attacchi una questione diversa o meramente prospettata.
- La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. può essere disposta quando l'impugnazione sia connotata da abuso del processo, pretestuosità o sviamento dalle finalità istituzionali della tutela giurisdizionale, senza necessità di accertare dolo o colpa grave in capo alla parte.
- Le amministrazioni pubbliche difese dall'Avvocatura dello Stato non sono assoggettate al raddoppio del contributo unificato previsto per le impugnazioni respinte o inammissibili.
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