Cassazione Civile, Ordinanza n. 25470/2023 del 30/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
La lite riguarda un appartamento in Roma per il quale l'originario attore, poi sostituito dai suoi eredi, aveva chiesto l'accertamento dell'usucapione. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d'appello, in riforma, aveva rigettato l'usucapione e ordinato il rilascio del bene in favore della società resistente. I ricorrenti per cassazione hanno censurato la sentenza d'appello con quattro motivi: 1) nullità della motivazione per asserita apparenza, incoerenza e contraddittorietà nella ricostruzione cronologica dei fatti e nell'uso del giudicato; 2) violazione dell'art. 1476 c.c., perché la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che il possesso fosse stato trasferito automaticamente con la compravendita del 1979, desumendo dalla clausola contrattuale la consegna dell'immobile; 3) omesso esame del fatto decisivo della mancata consegna materiale dell'immobile dalla prima acquirente alla società che aveva acquistato nel 1979; 4) omesso esame del fatto decisivo della mancata consegna materiale del bene dalla società acquirente del 1979 alla successiva acquirente del 1995. I ricorrenti sostenevano che, in mancanza di consegna e di un vero mutamento del titolo, la presenza del precedente amministratore nell'immobile dal 1979 in poi non potesse essere qualificata come mera detenzione tollerata e dovesse invece essere valutata come possesso utile ad usucapionem.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la motivazione della sentenza d'appello non era apparente, perplessa o incomprensibile, ma esprimeva comunque le ragioni del decisum; le critiche dei ricorrenti miravano piuttosto a contestare la correttezza giuridica della motivazione, non già un vizio costituzionalmente rilevante. Ha poi esaminato congiuntamente i motivi dal secondo al quarto e li ha respinti, osservando che la qualificazione del rapporto iniziale del soggetto con l'immobile come detenzione, riferita al periodo in cui era amministratore della prima società proprietaria, non era stata validamente censurata ed era coperta da giudicato interno; in base all'art. 1141, comma 2, c.c. la detenzione non si trasforma automaticamente in possesso per il solo fatto che cessi il titolo originario, essendo necessario un mutamento del titolo proveniente da terzi o una specifica opposizione. Le deduzioni sulla mancata consegna materiale nei passaggi del 1979 e del 1995 sono state ritenute comunque insufficienti a dimostrare l'interversione del possesso. In conseguenza del rigetto, i ricorrenti sono stati condannati a rifondere le spese del giudizio di legittimità alla società controricorrente, con distrazione in favore del difensore antistatario, ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
la nullità della sentenza per motivazione è configurabile solo in presenza di anomalie motivazionali che rendano la motivazione inesistente, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
il vizio denunciabile deve integrare una nullità processuale o una motivazione solo apparente, non una mera critica alla ricostruzione giuridica o fattuale
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
dopo la riforma, il sindacato sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale e non consente di censurare la semplice insufficienza o non condivisibilità della motivazione
il trasferimento della proprietà non implica automaticamente, di per sé, il trasferimento materiale del possesso, che resta oggetto di specifica obbligazione del venditore
"se alcuno ha cominciato ad avere la detenzione, non può acquistare il possesso finché il titolo non venga a essere mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore"
la detenzione non si converte in possesso per mera prosecuzione della disponibilità materiale del bene; occorre un mutamento del titolo proveniente da terzi oppure un'opposizione qualificata del detentore al possessore
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
ai fini dell'ammissibilità del motivo il ricorrente deve indicare specificamente gli atti e i documenti su cui fonda la censura
norma richiamata per la trattazione camerale del ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
in caso di rigetto del ricorso va dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato come parametro dell'ulteriore importo da versare a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione è limitato alle anomalie radicali della motivazione: mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o perplessità incomprensibile; non basta contestare la non condivisibilità o la non linearità argomentativa.
- La detenzione non si trasforma in possesso per il solo decorso del tempo o per la cessazione del titolo originario che la giustificava; è necessario un mutamento del titolo proveniente da un terzo o una specifica opposizione al possessore, idonea a manifestare l'interversione.
- Nel giudizio di cassazione, chi denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo deve indicare in modo specifico il fatto storico, la sua decisività e gli atti di causa da cui esso risulta, non essendo sufficiente una diversa lettura delle risultanze probatorie.
- La mancata consegna materiale del bene in una compravendita non consente automaticamente di attribuire al soggetto che continua a detenerlo la qualità di possessore utile ad usucapionem, se la pregressa relazione con la cosa era già di detenzione e non risulta un valido mutamento del titolo.
- Quando una qualificazione giuridica non sia stata validamente impugnata, essa può diventare decisiva e precludere censure che presuppongano un diverso inquadramento del rapporto di fatto con il bene.
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