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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11909/2026 del 30/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, affinché riesamini la domanda applicando i principi enunciati. È stato inoltre disposto che il giudice di rinvio provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda la domanda di rimborso dell’IVA e dell’IRPEF versate per gli anni 1990-1992 da un soggetto colpito dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990. Il giudice di secondo grado aveva rigettato l’impugnazione ritenendo non provata la sussistenza dei requisiti previsti dalla disciplina degli aiuti de minimis, osservando che l’autocertificazione prodotta si riferiva agli anni d’imposta 2000-2004 e quindi non sarebbe stata pertinente rispetto al rimborso richiesto. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione, il contribuente ha denunciato la violazione dell’art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002, dell’art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014, dei regolamenti UE n. 1407/2013 e n. 717/2014, nonché degli artt. 107 e 108 TFUE, sostenendo che il triennio rilevante per verificare il rispetto della soglia de minimis decorre dal momento del primo aiuto e che, quindi, nel caso concreto andava considerato il triennio 2001-2003, non il periodo 2000-2004, perché la legge agevolativa è entrata in vigore il 1/1/2002. La Corte ha ritenuto fondato il motivo, precisando anche che l’onere della prova circa il superamento o meno della soglia grava sul contribuente che invoca il beneficio.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    È stata dedotta la violazione di legge come vizio di legittimità.

  • art. 370 c.p.c.

    Richiamato per il deposito dell’atto dell’Agenzia delle Entrate in vista dell’eventuale udienza di discussione orale.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per il deposito della memoria del contribuente.

  • art. 9, comma 17, l. n. 289 del 2002

    Disciplina la definizione agevolata che consente, a seconda dei casi, il pagamento del 10% o il rimborso del 90% di quanto versato; la Corte la qualifica come ius superveniens favorevole al contribuente.

  • art. 1, comma 665, l. n. 190 del 2014

    Riconosce il diritto al rimborso per i soggetti colpiti dal sisma del 1990, nei limiti e alle condizioni ivi previste, con sospensione per le attività d’impresa in attesa della verifica di compatibilità UE.

  • art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    È il termine/processo di presentazione dell’istanza di rimborso cui la norma rinvia.

  • Regolamento CE n. 69 del 2001

    Indicato come regolamento ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame, poiché vigente al momento del riconoscimento del beneficio.

  • Regolamento UE n. 1407/2013

    Richiamato dal ricorrente nel quadro della disciplina de minimis.

  • Regolamento UE n. 717/2014

    Richiamato dal ricorrente nel quadro della disciplina de minimis.

  • artt. 107 e 108 TFUE

    Richiamati per il necessario coordinamento con la disciplina degli aiuti di Stato e la verifica di compatibilità con il mercato interno.

Massime di principio

  • In materia di rimborsi riconducibili a un regime agevolativo potenzialmente rilevante come aiuto di Stato, la compatibilità con la disciplina de minimis va valutata con riguardo al regolamento vigente al momento della concessione dell’aiuto, non alla data di effettiva erogazione.
  • Il periodo triennale di riferimento per verificare il superamento della soglia de minimis decorre dal momento della concessione del primo aiuto e deve essere considerato su base mobile, comprensiva dell’esercizio finanziario in cui interviene la nuova concessione e dei due esercizi precedenti.
  • Nel giudizio sul rimborso, spetta al contribuente che invoca il beneficio allegare e provare la sussistenza dei presupposti richiesti, incluso il rispetto dei limiti quantitativi previsti dalla disciplina europea sugli aiuti di importo limitato.
  • L’errore del giudice di merito consiste nel ritenere inconferente la prova riferita a un triennio che, invece, coincide con quello legalmente rilevante per la verifica della soglia de minimis.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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