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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00622/2024 del 08/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR del Lazio che aveva confermato l'annullamento di un avviso di accertamento emesso per IVA, IRES e IRAP relative agli anni 2010-2012. L'Ufficio aveva recuperato a tassazione gli interessi passivi relativi a un finanziamento di 1.600.000 euro proveniente dal socio unico, ritenendo che l'operazione fosse antieconomica e che servisse a coprire ricavi in nero. Con l'unico motivo, l'Agenzia ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, 2727, 2729 e 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse errato nell'applicare le presunzioni e nel riparto dell'onere della prova, trascurando la pluralità degli elementi indiziari posti a base dell'accertamento e sollevando di fatto il contribuente da ogni onere probatorio. In particolare, l'Ufficio ha valorizzato l'antieconomicità dell'operazione, la provenienza materiale del finanziamento da un soggetto terzo e la pretesa solidità finanziaria della società.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge, in realtà mirasse a contestare la motivazione della sentenza impugnata e la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito. La CTR aveva infatti esaminato analiticamente e globalmente le circostanze addotte dalle parti, escludendo la fittizietà del contratto di finanziamento e l'antieconomicità dell'operazione sulla base della documentazione disponibile e delle ragioni economiche dell'operazione stessa. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto in rito e l'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese di lite in favore della società controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    La deduzione di violazione di legge non può essere usata per censurare in realtà la motivazione e la valutazione del merito svolta dal giudice di appello.

  • art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973

    È la norma richiamata dall'Ufficio a fondamento dell'accertamento induttivo; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché il motivo è dichiarato inammissibile.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato in tema di presunzioni semplici; la Corte ribadisce indirettamente che la loro valutazione è riservata al giudice di merito se sorretta da motivazione non apparente.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato in tema di presunzioni semplici; non è consentito in cassazione sollecitare una nuova ponderazione degli indizi.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di riparto dell'onere della prova; la censura è inammissibile quando mira solo a criticare l'apprezzamento delle prove effettuato dal giudice di merito.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, la denuncia di violazione di legge è inammissibile quando si risolve sostanzialmente nella contestazione della motivazione o della valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.
  • La valutazione della sussistenza, della gravità, precisione e concordanza delle presunzioni è rimessa al giudice di merito; in cassazione non è consentito chiedere una diversa ricostruzione dei fatti sotto la veste formale della violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c.
  • Non sussiste violazione dell'art. 2697 c.c. se il ricorrente lamenta soltanto che il giudice abbia ritenuto non raggiunta la prova presuntiva o abbia apprezzato diversamente la prova contraria: in tal caso la doglianza investe il merito, non il riparto astratto dell'onere probatorio.
  • Quando il giudice di merito esamina analiticamente e poi globalmente gli elementi addotti dalle parti, spiegando le ragioni per cui esclude la fittizietà dell'operazione o l'antieconomicità contestata, la motivazione non è censurabile in cassazione come violazione di legge.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioniProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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