Cassazione Civile, Ordinanza n. 01410/2024 del 15/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un contratto del 5 dicembre 2007 per l'erogazione di prestazioni di assistenza specialistica in regime di accreditamento. In un successivo giudizio arbitrale, il collegio aveva accertato l'inadempimento dell'azienda sanitaria all'obbligo di verificare il superamento del tetto di spesa, senza pronunciare una condanna al pagamento. Dopo il lodo, le parti avevano sottoscritto una transazione il 13 settembre 2011, con la quale l'azienda sanitaria si era impegnata a corrispondere una somma determinata e il poliambulatorio aveva rinunciato agli interessi di mora. L'azienda sanitaria aveva poi chiesto la nullità o l'annullamento del lodo e l'accertamento del proprio obbligo di pagamento entro il tetto di spesa, mentre il poliambulatorio aveva eccepito la cessazione della materia del contendere e chiesto l'accertamento dell'intervenuta definizione della lite. La Corte d'appello aveva rigettato l'impugnazione ritenendo che la transazione avesse superato il lodo e che la questione di nullità della transazione per difetto di autorizzazione e copertura finanziaria fosse estranea al thema decidendum. Con il ricorso per cassazione l'azienda sanitaria ha dedotto: 1) violazione dell'art. 1421 c.c. e motivazione apparente, per avere la Corte escluso la rilevabilità d'ufficio della nullità della transazione; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla nullità della transazione ex art. 49, comma 4, L. n. 833/1978, questione espressamente proposta in appello; 3) omesso esame di un fatto decisivo, poiché la transazione era stata successivamente dichiarata nulla in altro giudizio tra le stesse parti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo solo in parte, escludendo che la motivazione della Corte d'appello fosse apparente quanto alla ritenuta autonomia e novazione sostitutiva della transazione rispetto al lodo. Tuttavia ha censurato la decisione nella parte in cui aveva ritenuto estranea al giudizio la questione della nullità della transazione per difetto di autorizzazione e copertura finanziaria: poiché la validità dell'accordo transattivo era logicamente pregiudiziale rispetto alla declaratoria di difetto di interesse all'impugnazione del lodo e incideva sull'individuazione delle obbligazioni delle parti, la relativa nullità era rilevabile d'ufficio anche in appello. Sono stati quindi assorbiti gli altri motivi. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La nullità del contratto può essere rilevata d'ufficio dal giudice sotto qualsiasi profilo, anche in appello, quando il rapporto dedotto in giudizio presupponga la validità del contratto allegato.
Il giudice deve pronunciarsi sulle questioni ritualmente devolute; l'omissione è censurabile quando la questione di nullità della transazione sia stata espressamente proposta e sia decisiva per il tema del giudizio.
In appello può essere rilevata d'ufficio, come eccezione in senso lato, la nullità del contratto quando essa attenga ai fatti costitutivi della domanda e non sia stata già espressamente decisa dal primo giudice.
art. 49, quarto comma, L. 23 dicembre 1978, n. 833
La dedotta violazione di tale disposizione rendeva rilevante la nullità della transazione, in quanto incidente sulla validità dell'impegno di spesa assunto dall'azienda sanitaria.
È richiamato dalla Corte d'appello in relazione alla possibilità che l'annullamento del lodo potesse incidere sulla transazione; la Cassazione non fonda su tale norma la propria decisione, ma prende atto che la Corte territoriale aveva escluso questa via.
Massime di principio
- La nullità di un contratto o di una transazione può essere rilevata d'ufficio dal giudice quando il rapporto dedotto in giudizio presupponga necessariamente la validità di quell'atto, anche se la parte non abbia formalmente proposto una domanda autonoma di nullità.
- Se una transazione successiva al lodo è allegata come fonte esclusiva degli obblighi delle parti e come presupposto del venir meno dell'interesse all'impugnazione del lodo, la sua validità non è questione estranea al giudizio, ma integra un punto decisivo del thema decidendum.
- L'eccezione di nullità del contratto costituisce eccezione in senso lato rilevabile anche in appello, purché non richieda nuovi accertamenti incompatibili con la struttura del giudizio e non sia superata da una ragione più liquida.
- La motivazione non è apparente solo perché il giudice valorizza un elemento decisivo dell'iter logico: il vizio sussiste soltanto quando l'argomentazione non consenta di comprendere il fondamento della decisione.
- Quando le parti, dopo un lodo, stipulano un accordo transattivo autonomo che regola integralmente i loro rapporti, l'interesse all'impugnazione del lodo può venire meno; ma tale conclusione presuppone la validità dell'accordo stesso.
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