Cassazione Civile, Ordinanza n. 26197/2025 del 25/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un'azione proposta davanti al Tribunale di Napoli da una persona fisica, in proprio e quale erede del padre, nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente derivati da errori inescusabili di magistrati del Tribunale di Salerno, ai sensi della legge n. 117 del 1988 sulla responsabilità civile dei magistrati. Il Tribunale rigettava la domanda e condannava l'attrice alle spese; la Corte d'appello rigettava a sua volta l'appello e compensava le spese del grado. In cassazione la ricorrente proponeva due motivi. Il primo, in sostanza, censurava la sentenza d'appello e la ricostruzione della responsabilità ex legge n. 117 del 1988, ma la Corte rileva che il motivo è formulato in modo generico, senza individuare con precisione le ragioni della decisione impugnata, senza chiarire le violazioni di legge dedotte e senza rispettare l'onere di specificazione dei fatti e degli atti richiamati. Il secondo motivo riguardava la dedotta violazione delle regole processuali in tema di composizione del giudice di primo grado e di effetti della relativa censura in appello, nonché le statuizioni sulle spese; la Corte osserva però che la Corte territoriale ha correttamente applicato i principi sull'effetto devolutivo della censura ex art. 50-quater c.p.c., riesaminando la controversia e rinnovando la decisione come giudice del merito, sicché l'eventuale mancata formalizzazione dell'accoglimento della doglianza e della conseguente regolazione delle spese non aveva comunque rilievo decisivo. Inoltre la nuova notificazione del ricorso per cassazione, eseguita dopo ordinanza interlocutoria di rinnovo, risultava invalida perché effettuata a un indirizzo PEC dell'Avvocatura dello Stato diverso da quello destinato alle notificazioni processuali; la mancata esatta rinnovazione rendeva il ricorso inammissibile. La Corte escludeva anche la possibilità di ulteriore rinnovo ex art. 291 c.p.c., poiché l'errore era imputabile alla parte e non a un fatto da essa non conoscibile e sottratto ai suoi poteri.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto invalida la rinnovazione della notificazione del ricorso all'Avvocatura Generale dello Stato, perché eseguita a un indirizzo PEC diverso da quello previsto per le notifiche degli atti processuali. Ha escluso un ulteriore rinnovo della notifica ex art. 291 c.p.c., reputando l'errore imputabile alla ricorrente e conoscibile con l'ordinaria diligenza professionale. In via aggiuntiva, ha osservato che, comunque, il primo motivo sarebbe stato inammissibile per difetto di specificità ex art. 366 nn. 4 e 6 c.p.c., mentre il secondo sarebbe risultato infondato o comunque inammissibile, poiché la Corte d'appello aveva correttamente applicato i principi in tema di nullità della composizione del giudice e di effetti dell'impugnazione, e l'eventuale vizio relativo alle spese non era decisivo. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità è stata adottata per mancata attività difensiva dell'intimata. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L. 13 aprile 1988, n. 117, art. 2
richiamata come base normativa dell'azione risarcitoria per responsabilità civile dei magistrati; il ricorso era però privo di una specifica censura delle violazioni e false applicazioni dedotte con riferimento a tale norma.
il rinnovo della notificazione può essere disposto solo se l'esito negativo dipende da un fatto non conoscibile e sottratto ai poteri della parte; nel caso concreto tale presupposto è stato escluso.
è richiamato come principio generale di improrogabilità dei termini perentori, derogabile solo nei limiti riconosciuti dalla giurisprudenza per la rinnovazione della notifica.
il primo motivo sarebbe stato inammissibile per difetto di specificità, per mancata individuazione delle rationes decidendi censurate e per mancato rispetto dell'onere di specificare atti e fatti rilevanti.
art. 1176, secondo comma, c.c.
richiamato per affermare che l'esatto indirizzo PEC dell'Avvocatura Generale, destinato alle notificazioni processuali, deve essere noto al difensore con diligenza qualificata.
citato nel contesto della composizione del tribunale e del regime del vizio denunciato in appello.
l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale integra un vizio che si converte in motivo di impugnazione, senza rimessione al primo giudice, se il giudice dell'impugnazione decide anche nel merito.
il vizio sulla composizione del giudice non travolge gli atti precedenti e si converte in motivo di impugnazione.
richiamato implicitamente come norma corretta da evocare per la rinnovazione della decisione conseguente all'accoglimento della censura di nullità processuale.
richiamato quale norma pertinente alla regolazione delle spese, ma la sua invocazione nel motivo è stata ritenuta non corretta o comunque non decisiva.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La notificazione del ricorso per cassazione all'Avvocatura dello Stato è nulla se eseguita a un indirizzo PEC diverso da quello specificamente destinato alla ricezione delle notifiche degli atti processuali; la notificazione deve essere effettuata all'indirizzo corretto risultante dai registri o dalle indicazioni ufficiali.
- Il rinnovo della notificazione ex art. 291 c.p.c. è consentito solo quando l'esito negativo della prima notifica dipenda da una causa non imputabile alla parte e non conoscibile con l'ordinaria diligenza; l'errore dovuto a mancata verifica dell'indirizzo corretto non giustifica un ulteriore rinnovo.
- Nel ricorso per cassazione il motivo deve individuare con precisione la ratio decidendi della sentenza impugnata, le norme violate e gli specifici passaggi degli atti rilevanti; una censura generica o non autosufficiente è inammissibile.
- La violazione delle regole sulla composizione monocratica o collegiale del tribunale si converte in motivo di impugnazione e non determina la rimessione al primo giudice quando il giudice dell'impugnazione ha piena cognizione del merito e può rinnovare la decisione.
- Un eventuale vizio formale nella regolazione delle spese può essere irrilevante quando, all'esito complessivo della lite, il dispositivo sostanziale non sarebbe potuto mutare in danno della parte che si duole della statuizione.
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