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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09801/2025 del 14/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio possessori a tutela del passaggio su una stradina interpoderale confinante con più fondi. Due soggetti, che assumevano di aver sempre esercitato un passaggio pedonale e carrabile sulla strada, agirono ex art. 703 c.p.c. per ottenere la reintegrazione nel possesso, sostenendo che il proprietario del fondo confinante avesse prima collocato una recinzione metallica amovibile e poi, nel luglio 2000, eretto un muro di cinta che aveva inglobato il tratto di strada utilizzato per il transito. Il convenuto contestò la ricostruzione, deducendo che sul confine esisteva già un muretto con rete metallica e che egli si era limitato a sostituire una preesistente delimitazione con una struttura più solida, autorizzata dal Comune. La Corte d'appello, valorizzando soprattutto la documentazione fotografica e altre risultanze istruttorie, ritenne che l'ostacolo al passaggio fosse anteriore al muro e risalisse almeno al 1995, dichiarando quindi tardiva l'azione possessoria perché proposta oltre l'anno dallo spoglio. Nel ricorso per cassazione si deducevano due motivi: violazione dell'art. 1168 c.c. per avere la Corte d'appello fissato erroneamente la decorrenza del termine annuale dal primo preteso ostacolo (la rete metallica) e non dalla successiva costruzione del muro; e violazione dell'art. 2697 c.c. per asserita inversione dell'onere della prova, poiché sarebbe spettato alla controparte dimostrare il collegamento tra la precedente recinzione e il muro e non ai ricorrenti provare l'autonomia dello spoglio. Il ricorso incidentale adesivo seguiva la stessa impostazione del ricorso principale. La Cassazione ha ritenuto i motivi in parte inammissibili e in parte infondati, rilevando che la censura, in sostanza, sollecitava una nuova valutazione del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità; la Corte territoriale aveva infatti motivato non in modo apparente, ma sulla base della comparazione tra testimonianze, fotografie e CTU. Ha inoltre escluso qualsiasi reale inversione dell'onere probatorio, poiché il giudice di merito si era limitato a valutare criticamente prove contrapposte e a trarne una ricostruzione fattuale. Il ricorso principale e l'incidentale adesivo sono stati entrambi rigettati, con condanna di ciascun ricorrente alle spese, all'ulteriore somma ex art. 96 c.p.c. e al raddoppio del contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale adesivo. Ha confermato la decisione della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile/tardiva l'azione possessoria per intervenuta decadenza annuale, ritenendo che il preteso spoglio fosse anteriore al muro di cinta e risalisse almeno al 1995. Ha inoltre condannato ciascun ricorrente alle spese di legittimità, con distrazione in favore del difensore della parte controricorrente, e ha disposto l'ulteriore condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre agli effetti sul contributo unificato previsti dal D.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 703 c.p.c.

    ricorso ex art. 703 cod. proc. civ.

    norma processuale utilizzata per introdurre l'azione possessoria di reintegrazione nel possesso

  • art. 1168 c.c.

    art. 1168, comma 1, cod. civ.

    l'azione di reintegrazione nel possesso va proposta entro un anno dallo spoglio; il termine decorre dal primo atto di spoglio salvo che gli atti successivi siano strettamente collegati e costituiscano prosecuzione della stessa attività

  • art. 2697 c.c.

    art. 2697, comma 2, cod. civ.

    l'onere della prova non risultava invertito; il giudice di merito ha valutato prove contrapposte senza porre illegittimamente a carico degli attori un onere diverso da quello loro spettante

  • art. 116 c.p.c.

    la violazione della norma sulla valutazione delle prove è deducibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto dall'ordinamento o contrasta con specifiche regole legali di valutazione; non è censurabile in cassazione il mero cattivo apprezzamento del prudente convincimento

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è il vizio dedotto per violazione o falsa applicazione di legge nei due motivi di ricorso

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale e consente solo di denunciare anomalie motivate estreme, non il semplice difetto di sufficienza

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    richiamato per interpretare la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. secondo i canoni ermeneutici legali

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    il giudizio è stato definito in camera di consiglio secondo il procedimento accelerato per ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento di una somma ulteriore a favore della controparte e di una somma in favore della Cassa delle Ammende

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    è stato dato atto dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato come parametro per l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • In materia di azioni possessorie di reintegrazione, il termine annuale decorre dal primo atto di spoglio, salvo che gli atti successivi siano meramente prosecuzione della stessa condotta; la decorrenza va accertata in fatto sulla base dell'effettiva sequenza degli eventi.
  • In cassazione non è consentito trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio: la scelta tra ricostruzioni fattuali alternative appartiene al giudice di merito, se sorretta da motivazione non apparente e non illogica.
  • La doglianza sulla violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo quando il giudice attribuisca a un mezzo di prova un valore legale diverso da quello stabilito dall'ordinamento o si discosti da regole legali di valutazione; non basta lamentare un cattivo apprezzamento delle risultanze.
  • Non vi è inversione dell'onere della prova quando il giudice di merito esamina prove contrapposte di entrambe le parti e ne trae una ricostruzione dei fatti: la valutazione dell'attendibilità dei testimoni e del peso probatorio delle prove è riservata al merito.
  • La motivazione è apparente solo quando, pur essendo graficamente presente, non consente di comprendere il fondamento della decisione; non è sufficiente il semplice dissenso della parte sulla ricostruzione dei fatti.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPossesso
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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