Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2128/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento del provvedimento di revoca del permesso di soggiorno nr. -OMISSIS- avente protocollo n. -OMISSIS- emesso dalla Questura di -OMISSIS- in data 05.03.2025 e notificato in data 12.05.2025, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale; atto impugnato con il ricorso principale, nonché del provvedimento prot. -OMISSIS- del 30.10.2025; atti impugnati con motivi aggiunti presentati in data 10.11.2025, nonché del provvedimento di revoca del nulla osta del 4.9.2025 atto impugnato con i secondi motivi aggiunti presentati in data 4.2.2026.

Giustizia amministrativa202502521

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del permesso di soggiorno, successiva conferma della revoca e revoca del nulla osta al lavoro

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva ottenuto un nulla osta al lavoro subordinato stagionale e successivamente un permesso di soggiorno per lavoro per casi particolari, chiedendone il rinnovo. Il Questore aveva revocato il permesso di soggiorno per la mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno e per l'asserita mancanza del nulla osta. Dopo l'accoglimento della domanda cautelare e l'ordine di riesame, il Questore aveva confermato la revoca, sostenendo che il contratto di soggiorno non fosse stato prodotto e richiamando la revoca del nulla osta intervenuta il 4 settembre 2025. Con i primi motivi aggiunti il ricorrente ha dedotto la violazione delle norme sulla partecipazione procedimentale e la contraddittorietà dell'azione amministrativa, poiché non era mai stato convocato per la sottoscrizione del contratto di soggiorno. Con i secondi motivi aggiunti ha contestato la violazione dell'ordinanza cautelare, per essere state introdotte in sede di riesame ragioni nuove e sopravvenute, la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 e la violazione dell'art. 24 d.lgs. 286/1998, censurando la motivazione secondo cui sarebbe stato raggiunto il limite massimo di nove mesi per il lavoro stagionale.

La decisione

Il ricorso principale è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il provvedimento originario era stato sostituito dal successivo provvedimento adottato in sede di riesame. I motivi aggiunti sono stati accolti. Il TAR ha rilevato che dagli atti non risultava alcuna convocazione del ricorrente per la sottoscrizione del contratto di soggiorno; pertanto, la mancata stipula non poteva essergli imputata, essendo riconducibile all'inerzia dell'Amministrazione. Il provvedimento adottato in sede di riesame non si era limitato a rivalutare l'atto originario, ma aveva fatto leva sulla revoca del nulla osta intervenuta solo successivamente, introducendo quindi fatti sopravvenuti rispetto all'atto da riesaminare. Tali fatti non erano stati sottoposti a contraddittorio procedimentale, poiché il ricorrente era stato sentito soltanto sul contratto di soggiorno e non sulla revoca del nulla osta. Inoltre, la motivazione della revoca del nulla osta, fondata sul raggiungimento del limite massimo di nove mesi per il lavoro stagionale, è stata ritenuta erronea: la stessa Amministrazione aveva riconosciuto che il contratto di soggiorno per lavoro stagionale non era mai stato sottoscritto e che il permesso rilasciato era per lavoro per casi particolari. Sono stati assorbiti gli ulteriori motivi. La sentenza ha disposto l'accoglimento dei motivi aggiunti, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione, con compensazione delle spese per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    sentenza in forma semplificata

    Consente di definire il giudizio con sentenza semplificata quando, dato avviso alle parti, sussistono i presupposti all'esito della fase cautelare.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il provvedimento fondato su fatti e ragioni nuove deve rispettare il contraddittorio procedimentale previsto dal preavviso di rigetto; nel caso concreto, il ricorrente non era stato interpellato sulla revoca del nulla osta.

  • art. 24 d.lgs. 286/1998

    raggiunto il limite massimo previsto dall’art. 24 T.U.I.

    La motivazione fondata sul limite massimo di nove mesi per il lavoro stagionale è stata ritenuta erronea in rapporto alla concreta tipologia del permesso, rilasciato per lavoro per casi particolari, e alla mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno stagionale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità del ricorrente.

  • articoli 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante l'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno non può essere imputata allo straniero quando l'amministrazione non abbia previamente provveduto a convocarlo per la stipula.
  • In sede di riesame disposto dal giudice, l'amministrazione deve attenersi all'oggetto e ai limiti dell'ordine di riesame e non può fondare il nuovo provvedimento su fatti sopravvenuti estranei alle ragioni dell'atto originario senza una specifica rinnovazione dell'istruttoria e del contraddittorio.
  • Quando l'amministrazione intenda fondare il provvedimento su fatti sopravvenuti non previamente contestati, deve consentire all'interessato di interloquire specificamente su tali elementi; il contraddittorio svolto su un diverso profilo non è sufficiente.
  • La revoca di un titolo di soggiorno deve essere sorretta da una motivazione coerente con la tipologia concreta del titolo rilasciato e con i presupposti normativi applicabili; non è legittimo applicare il limite previsto per il lavoro stagionale a un permesso rilasciato per lavoro per casi particolari.
  • La sostituzione del provvedimento originariamente impugnato con un nuovo atto adottato in sede di riesame determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso principale, mentre le censure devono essere rivolte contro il nuovo provvedimento mediante motivi aggiunti.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimentoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.