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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06095/2024 del 06/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento IMU relativo all'anno 2012 emesso da un Comune nei confronti di una fondazione ONLUS proprietaria di un immobile nel quale si svolgeva, secondo la tesi dell'ente, attività assistenziale a favore di anziani e persone disagiate. La fondazione aveva ottenuto in primo grado l'annullamento dell'accertamento, ma in appello la Commissione tributaria regionale ha riformato l'esito e ha respinto il gravame dell'ente, ritenendo non provata la sussistenza dei presupposti per l'esenzione prevista per gli immobili destinati ad attività assistenziali svolte con modalità non commerciali. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, la fondazione ha denunciato violazione dell'art. 7, comma 1, d.lgs. n. 504 del 1992, sostenendo che la CTR avrebbe erroneamente escluso l'esenzione sul rilievo che l'ente si era limitato a dimostrare lo svolgimento di attività assistenziale senza provare che essa fosse svolta con modalità non commerciali.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondata la censura. Ha ricostruito il quadro normativo dell'esenzione ICI/IMU per gli immobili degli enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento di attività tassativamente indicate e con modalità non commerciali, sottolineando la natura speciale e di stretta interpretazione dell'agevolazione. Ha ribadito che il contribuente deve provare non solo la destinazione dell'immobile a un'attività astrattamente esente, ma anche le concrete modalità non commerciali di svolgimento, perché l'attività può avere rilievo economico anche se svolta da un ente senza fine di lucro. Nel caso concreto, la CTR aveva correttamente rilevato che la fondazione non aveva dimostrato il carattere non commerciale dell'attività assistenziale svolta nell'immobile; tale accertamento di fatto è stato ritenuto insindacabile in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Le esenzioni fiscali di favore hanno natura eccezionale e sono di stretta interpretazione: non possono essere estese oltre i casi espressamente previsti né applicate in via analogica.
  • Per ottenere l'esenzione IMU/ICI per immobili di enti non commerciali non basta dimostrare la natura assistenziale, sanitaria o culturale dell'attività svolta; occorre provare anche che l'attività sia concretamente esercitata con modalità non commerciali.
  • Il requisito soggettivo della natura non commerciale dell'ente e quello oggettivo della destinazione dell'immobile a un'attività agevolata sono entrambi necessari ma non sufficienti: decisivo è l'accertamento delle concrete modalità di svolgimento dell'attività.
  • La prova dei presupposti dell'esenzione grava sul contribuente, poiché l'agevolazione opera come fatto impeditivo della pretesa impositiva.
  • L'attività svolta da un ente senza fine di lucro può comunque avere natura economica se offre beni o servizi sul mercato; la finalità sociale non esclude di per sé la commercialità.
  • Nei giudizi tributari di legittimità l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito sulle modalità concrete di svolgimento dell'attività esente è tendenzialmente insindacabile se adeguatamente motivato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsi
RamiTributi
IstitutiOnere della provaNullitàPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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