Cassazione Civile, Ordinanza n. 06095/2024 del 06/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento IMU relativo all'anno 2012 emesso da un Comune nei confronti di una fondazione ONLUS proprietaria di un immobile nel quale si svolgeva, secondo la tesi dell'ente, attività assistenziale a favore di anziani e persone disagiate. La fondazione aveva ottenuto in primo grado l'annullamento dell'accertamento, ma in appello la Commissione tributaria regionale ha riformato l'esito e ha respinto il gravame dell'ente, ritenendo non provata la sussistenza dei presupposti per l'esenzione prevista per gli immobili destinati ad attività assistenziali svolte con modalità non commerciali. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, la fondazione ha denunciato violazione dell'art. 7, comma 1, d.lgs. n. 504 del 1992, sostenendo che la CTR avrebbe erroneamente escluso l'esenzione sul rilievo che l'ente si era limitato a dimostrare lo svolgimento di attività assistenziale senza provare che essa fosse svolta con modalità non commerciali.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondata la censura. Ha ricostruito il quadro normativo dell'esenzione ICI/IMU per gli immobili degli enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento di attività tassativamente indicate e con modalità non commerciali, sottolineando la natura speciale e di stretta interpretazione dell'agevolazione. Ha ribadito che il contribuente deve provare non solo la destinazione dell'immobile a un'attività astrattamente esente, ma anche le concrete modalità non commerciali di svolgimento, perché l'attività può avere rilievo economico anche se svolta da un ente senza fine di lucro. Nel caso concreto, la CTR aveva correttamente rilevato che la fondazione non aveva dimostrato il carattere non commerciale dell'attività assistenziale svolta nell'immobile; tale accertamento di fatto è stato ritenuto insindacabile in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Prevede un'esenzione fiscale per gli immobili degli enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento di attività indicate dalla norma, ma solo se tali attività sono svolte con modalità non commerciali; trattandosi di agevolazione speciale, è di stretta interpretazione e non si applica oltre i casi tassativi.
art. 9, comma 8, d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23
Opera il rinvio alla disciplina ICI per rendere applicabile alla fattispecie IMU del 2012 la regola esentativa prevista per l'ICI.
art. 13, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. con modif. dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214
Concorre, insieme al rinvio dell'art. 9, comma 8, d.lgs. n. 23 del 2011, a rendere applicabile la disciplina ICI all'IMU dell'anno in contestazione.
art. 91-bis, d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, conv. dalla l. 24 marzo 2012, n. 27
Introduce la formulazione dell'esenzione che richiede, oltre al requisito soggettivo dell'ente, il requisito oggettivo dello svolgimento dell'attività con modalità non commerciali.
art. 14 preleggi
È richiamato per affermare il divieto di interpretazione analogica ed estensiva delle norme agevolative.
art. 87, comma 1, lett. c), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
È richiamato come fonte del requisito soggettivo dell'ente non commerciale, poi confluito nell'art. 73 TUIR.
art. 73, comma 1, lett. c), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato come attuale riferimento del requisito soggettivo della natura non commerciale dell'ente.
art. 107, paragrafo 1, TUE
L'esenzione non può operare se, nella sostanza, configura un aiuto di Stato idoneo ad alterare la concorrenza; in tal caso è incompatibile con il diritto UE e disapplicabile dal giudice nazionale.
art. 53 Cost.
L'onere di dimostrare i presupposti dell'esenzione grava sul contribuente, perché l'agevolazione costituisce causa di inoperatività dell'obbligo generale di contribuzione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Le esenzioni fiscali di favore hanno natura eccezionale e sono di stretta interpretazione: non possono essere estese oltre i casi espressamente previsti né applicate in via analogica.
- Per ottenere l'esenzione IMU/ICI per immobili di enti non commerciali non basta dimostrare la natura assistenziale, sanitaria o culturale dell'attività svolta; occorre provare anche che l'attività sia concretamente esercitata con modalità non commerciali.
- Il requisito soggettivo della natura non commerciale dell'ente e quello oggettivo della destinazione dell'immobile a un'attività agevolata sono entrambi necessari ma non sufficienti: decisivo è l'accertamento delle concrete modalità di svolgimento dell'attività.
- La prova dei presupposti dell'esenzione grava sul contribuente, poiché l'agevolazione opera come fatto impeditivo della pretesa impositiva.
- L'attività svolta da un ente senza fine di lucro può comunque avere natura economica se offre beni o servizi sul mercato; la finalità sociale non esclude di per sé la commercialità.
- Nei giudizi tributari di legittimità l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito sulle modalità concrete di svolgimento dell'attività esente è tendenzialmente insindacabile se adeguatamente motivato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 6 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05973/2024 del 06/03/2024
- ordinanza_civile · 6 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05976/2024 del 06/03/2024
- ordinanza_civile · 6 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05977/2024 del 06/03/2024
- ordinanza_civile · 6 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05978/2024 del 06/03/2024
- ordinanza_civile · 6 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05979/2024 del 06/03/2024
- ordinanza_civile · 6 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05980/2024 del 06/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →