Cassazione Civile, Ordinanza n. 22731/2025 del 06/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un'azione promossa da una società in amministrazione straordinaria per ottenere la revoca, ai sensi della legge fallimentare, di rimesse e rientri confluiti su un conto corrente acceso presso una banca poi posta in liquidazione coatta amministrativa, per un importo complessivo indicato in atti. Dopo l'avvio del giudizio, la banca originaria è stata ammessa alla L.C.A. e si è posto il problema se il rapporto bancario dedotto in causa fosse rimasto in capo alla banca in liquidazione oppure fosse stato trasferito all'istituto cessionario in forza della cessione d'azienda disciplinata dal d.l. n. 99/2017 e dal contratto di cessione del 26 giugno 2017. La Corte d'appello ha ritenuto che il rapporto controverso fosse rimasto nella titolarità della banca in L.C.A. e ha quindi escluso la legittimazione passiva del cessionario. Con il ricorso per cassazione la società attrice ha dedotto: (1) violazione e falsa applicazione degli artt. 2558, 2559 e 2560 c.c., nonché dell'art. 3, comma 1, d.l. n. 99/2017 conv. in l. n. 121/2017 e del contratto di cessione, sostenendo che i rapporti bancari dedotti in giudizio, in quanto inerenti e funzionali all'attività bancaria e già pendenti alla data della cessione, dovevano ritenersi inclusi tra le passività trasferite al cessionario; (2) violazione dell'art. 3, comma 2, d.l. n. 99/2017 e falsa applicazione degli artt. 1372 e 1362 ss. c.c., censurando l'interpretazione del 'Secondo Accordo ricognitivo' del gennaio 2018, ritenuto dalla sentenza impugnata opponibile anche ai terzi, e sostenendo che non fosse configurabile una valida esclusione dei rapporti estinti, o comunque che tale esclusione non fosse opponibile per difetto degli adempimenti pubblicitari previsti dalla disciplina speciale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi, esaminandoli congiuntamente. Ha affermato che, nella disciplina della cessione delle banche venete alla cessionaria, la sorte dei rapporti estinti alla data della cessione va individuata non sulla base del solo dato della pendenza della lite, ma interpretando il contratto di cessione, il quale opera entro i limiti fissati dal decreto-legge. Ha valorizzato il tenore dell'art. 3.1.4 del contratto, che richiede che le passività cedute derivino da rapporti inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria, e ha confermato l'orientamento secondo cui i rapporti bancari già estinti rientrano nel contenzioso escluso. Ha inoltre ritenuto che il Secondo Accordo ricognitivo del 17 gennaio 2018 rafforzi tale lettura, poiché esclude espressamente dalla cessione i contenziosi relativi a rapporti estinti. La sentenza d'appello è stata quindi confermata e il ricorso è stato rigettato; le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per la novità delle questioni interpretative, ed è stato dato atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come base dell'azione revocatoria delle rimesse e dei rientri sul conto corrente
richiamato in relazione agli effetti della revocatoria
invocato dalla banca in L.C.A. per sostenere l'improcedibilità della domanda
invocato nel medesimo contesto della procedura di liquidazione coatta amministrativa
invocato nel medesimo contesto della procedura di liquidazione coatta amministrativa
richiamato dalla ricorrente per sostenere la successione nei rapporti inerenti all'azienda ceduta
richiamato dalla ricorrente in tema di trasferimento dei rapporti connessi all'azienda
richiamato dalla ricorrente in tema di debiti inerenti all'azienda ceduta
art. 3, comma 1, d.l. n. 99 del 2017
norma che disciplina la cessione delle banche venete, rimettendo ai commissari e al cessionario la determinazione dell'oggetto della cessione entro limiti inderogabili; i rapporti estinti non risultano inclusi sulla sola base della pendenza della lite
art. 3, comma 2, d.l. n. 99 del 2017
le disposizioni contrattuali di cessione acquistano efficacia verso i terzi mediante pubblicazione della notizia della cessione da parte della Banca d'Italia
art. 3, comma 3, d.l. n. 99 del 2017
richiamato in relazione all'individuazione del cessionario e all'assetto della cessione
espressamente non applicato alla cessione, salvo quanto richiamato dal decreto
espressamente escluso dall'applicazione generale della cessione salvo richiamo nel decreto
art. 52, comma 1, lett. a), punti i), ii), iii) e iv), d.lgs. n. 180 del 2015
richiamato per individuare alcune passività comunque escluse dalla cessione
richiamato dalla ricorrente per contestare l'efficacia del Secondo Accordo ricognitivo nei confronti dei terzi
usato dalla Corte per valorizzare il comportamento successivo delle parti e il Secondo Accordo ricognitivo come conferma interpretativa
criteri di ermeneutica contrattuale applicati per interpretare il contratto di cessione e l'accordo ricognitivo
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
parametro del vizio denunciato in cassazione per violazione di legge
richiamato in relazione alla rimessione della causa al collegio e al deposito delle note conclusionali
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nella cessione di compendi bancari disposta nell'ambito di una procedura concorsuale speciale, la sorte dei rapporti controversi va determinata combinando la disciplina legale con il contratto di cessione, poiché la norma fissa i limiti inderogabili ma demanda alle parti la concreta delimitazione del perimetro trasferito.
- La mera pendenza di un giudizio alla data della cessione non basta, da sola, a determinare il trasferimento della relativa passività al cessionario: occorre verificare se il rapporto controverso rientri effettivamente tra quelli inclusi nel perimetro negoziale della cessione e sia inerente e funzionale all'impresa ceduta secondo la clausola contrattuale rilevante.
- I rapporti bancari già estinti alla data della cessione possono essere esclusi dal trasferimento se il contratto li colloca nel contenzioso escluso; in tal caso il cessionario non subentra nella posizione sostanziale e processuale della banca originaria.
- Un successivo accordo ricognitivo tra cedente e cessionario può essere utilizzato come elemento interpretativo e confermativo dell'assetto già desumibile dal contratto principale, specie quando esplicita l'esclusione dei contenziosi relativi a rapporti estinti.
- Ai fini dell'interpretazione della clausola di cessione, l'espressione "rapporti inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria" va letta con riferimento al singolo rapporto contrattuale e non in modo puramente astratto o generale.
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