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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28837/2022 del 04/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il consorzio aveva impugnato una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi per IRES e IRAP relative all'anno 2010. Successivamente, avendo presentato domanda di definizione agevolata della controversia tributaria pendente ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, si era visto notificare un diniego dell'Agenzia delle entrate, motivato sul presupposto che la norma di condono riguardasse soltanto le controversie inerenti ad atti impositivi e non anche gli atti di mera riscossione, tra cui le cartelle di pagamento. Con il ricorso avverso il diniego, il contribuente ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 7 del d.l. n. 119/2018, sostenendo che la cartella, quale primo e unico atto con cui la pretesa fiscale era stata portata a conoscenza del contribuente, aveva natura sostanzialmente impositiva ed era quindi definibile in via agevolata anche quando emessa ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso avverso il diniego di definizione agevolata, annullando il provvedimento dell'Agenzia delle entrate. Ha ritenuto che la controversia rientrasse nell'ambito applicativo dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, poiché la cartella impugnata, emessa in sede di controllo automatizzato e costituente il primo ed unico atto con cui la pretesa fiscale era stata comunicata al contribuente, era suscettibile di definizione agevolata. Di conseguenza, la Corte ha dichiarato estinto il giudizio principale relativo al ricorso originario contro la cartella di pagamento. Le spese del giudizio sul diniego sono state compensate, mentre quelle del giudizio principale restano a carico delle parti che le avevano anticipate.

Norme richiamate

  • art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119

    La definizione agevolata è impugnabile dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia; per le liti pendenti in cassazione la Corte ha competenza in unico grado e può conoscere anche del merito del diniego.

  • art. 7 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119

    Richiamato dalla parte ricorrente come disposizione coordinata con l'art. 6; nel testo non emerge una autonoma ratio decisoria su questa norma.

  • art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La cartella emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione, in assenza di previo avviso di accertamento, può costituire il primo e unico atto di conoscenza della pretesa fiscale.

  • art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992

    La cartella, quando è primo e unico atto della pretesa fiscale, è impugnabile non solo per vizi propri ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva.

  • art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    Menziionato solo per l'istanza di discussione orale; non incide sulla ratio decidendi.

Massime di principio

  • In tema di definizione agevolata delle controversie tributarie, la nozione di lite definibile va apprezzata in relazione alla sostanza della pretesa azionata e non alla sola qualificazione formale dell'atto impugnato.
  • Quando la cartella di pagamento emessa ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 costituisce il primo e unico atto con cui la pretesa fiscale è portata a conoscenza del contribuente, essa assume valore sostanzialmente impositivo e la relativa controversia può essere definita in via agevolata.
  • Il diniego di definizione agevolata è autonomamente impugnabile dinanzi al giudice presso il quale pende la controversia, e, nelle liti pendenti in cassazione, la Corte può esercitare una cognizione piena anche sul merito del provvedimento.
  • La definizione agevolata, una volta perfezionata, incide sul rapporto sostanziale e processuale tra contribuente e fisco e determina l'estinzione del giudizio principale pendente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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