Ordinanza n. 105/2026 - Potenza, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: permesso di soggiorno emesso dalla Questura per motivi di giustizia, nonché gli atti presupposti, connessi e conseguenti
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento della Questura relativo al permesso di soggiorno emesso per motivi di giustizia. In sede cautelare ha sostenuto, implicitamente, la sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per casi speciali previsto dall'art. 18-ter del d.lgs. n. 286/1998. Il giudizio cautelare ha riguardato sia il fumus boni iuris della pretesa, con particolare riferimento alla riconducibilità della vicenda al reato previsto dall'art. 603-bis c.p., sia il periculum in mora derivante dall'esecuzione del provvedimento impugnato.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. In base a un esame sommario, ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris, condividendo la valutazione della Questura secondo cui non risultava integrato il presupposto fondamentale per il rilascio del permesso di soggiorno per casi speciali: la commissione, in danno del lavoratore straniero, del reato di cui all'art. 603-bis c.p. Il Collegio ha inoltre escluso che le condizioni di attivazione dell'istituto potessero essere ampliate in via interpretativa mediante l'assimilazione di tale reato ad altre fattispecie delittuose. Ha ritenuto altresì non provato un pregiudizio grave e irreparabile, poiché il ricorrente risultava comunque titolare di un valido titolo che legittimava la sua permanenza sul territorio nazionale. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
permesso di soggiorno per "Casi Speciali"
Il rilascio del permesso per casi speciali richiede, secondo la valutazione cautelare del TAR, la commissione in danno del lavoratore straniero del reato previsto dall'art. 603-bis c.p.; tale presupposto non può essere esteso in via ermeneutica ad altre fattispecie delittuose.
reato di cui all’art. 603-bis cod. pen.
La commissione del reato costituisce il presupposto sostanziale individuato dal giudice per l'attivazione dell'istituto del permesso di soggiorno per casi speciali previsto dall'art. 18-ter del d.lgs. n. 286/1998.
domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato
La domanda cautelare è stata valutata mediante il necessario esame sommario del fumus boni iuris e del pregiudizio grave e irreparabile.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente
La norma è stata richiamata quale base per disporre l'oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
La disposizione è stata richiamata unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali per giustificare l'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il permesso di soggiorno per casi speciali previsto dall'art. 18-ter del d.lgs. n. 286/1998 presuppone la commissione, in danno del lavoratore straniero, del reato previsto dall'art. 603-bis c.p.
- Le condizioni legali per il rilascio di un permesso di soggiorno per casi speciali non possono essere ampliate in via interpretativa mediante l'assimilazione del reato tipizzato dalla legge ad altre fattispecie delittuose diverse.
- In sede cautelare, la titolarità da parte dello straniero di un diverso e valido titolo di soggiorno esclude, in assenza di ulteriori elementi, la prova di un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'atto impugnato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 30 lug 2026Ordinanza n. 1466/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 30 lug 2026Ordinanza n. 1416/2026 - Roma, Sezione 5
- Ordinanza · 30 lug 2026Ordinanza n. 1421/2026 - Roma, Sezione 1
- Ordinanza · 30 lug 2026Ordinanza n. 4228/2026 - Roma, Sezione 4T
- Ordinanza · 30 lug 2026Ordinanza n. 4230/2026 - Roma, Sezione 4T
- Ordinanza · 30 lug 2026Ordinanza n. 4231/2026 - Roma, Sezione 4T
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →