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Sentenza

Sentenza del 29/04/2024 n. 11464 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda i dinieghi parziali di rimborso dell’IVA per gli anni d’imposta 2010 e 2011. I crediti erano stati acquistati da Eurodemo S.r.l., assuntore del concordato fallimentare di Gruppo Nadini S.p.A., e da Tris S.r.l., in concordato preventivo. L’Agenzia aveva opposto in compensazione propri crediti erariali. Dopo che la CTR dell’Emilia-Romagna, con sentenza n. 257/13/20 del 21 gennaio 2020, aveva accolto l’appello principale dell’Agenzia e respinto l’appello incidentale di Ifis, quest’ultima ha proposto cinque motivi di ricorso per cassazione: formazione del giudicato interno; omessa o contraddittoria motivazione sull’esdebitazione; violazione delle norme fallimentari sugli effetti del concordato; violazione delle regole sulla prova dei crediti e sulla notifica delle cartelle; vizio di motivazione circa la definitività e l’adempimento delle procedure concorsuali.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il quarto motivo e rigettato i primi tre; il quinto è stato dichiarato inammissibile. Ha stabilito che la compensazione è possibile se i crediti IVA chiesti a rimborso e i controcrediti erariali sono omogenei quanto al momento di maturazione: in questo caso entrambi erano maturati dopo l’avvio delle rispettive procedure concorsuali. L’esdebitazione non impedisce tale compensazione. Tuttavia, l’Agenzia deve provare in giudizio l’esistenza dei crediti opposti: i soli estratti di ruolo, atti interni dell’Amministrazione, non bastano quando i crediti sono contestati e fatti valere contro il cessionario. La sentenza della CTR è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • Art. 56 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare)

    La compensazione ex art. 56 l. fall. (oggi art. 155 CCII, non applicabile alla fattispecie ratione temporis) opera nel fallimento unicamente per crediti omogenei, vale a dire per crediti anteriori alla dichiarazione di fallimento, anche quando il controcredito del fallito divenga liquido od esigibile successivamente a detta dichiarazione.

    La compensazione fallimentare è ammessa solo tra crediti omogenei secondo il momento in cui sono maturati; la successiva liquidità o esigibilità non modifica la loro collocazione temporale.

  • Art. 169 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare)

    Analogamente avviene nel caso di concordato preventivo (l'art. 169 l. fall. richiama, infatti, il menzionato art. 56 l. fall.), dovendosi avere come riferimento temporale la domanda di ammissione alla procedura.

    Nel concordato preventivo la regola della compensazione dell’art. 56 si applica assumendo come spartiacque la domanda di ammissione alla procedura.

  • Art. 74-bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    La posizione IVA maturata in epoca precedente alla dichiarazione di fallimento è differente da quella successiva, ponendosi la coincidenza della partita IVA per le operazioni prefallimentari e postfallimentari come circostanza meramente occasionale, che non muta l'autonomia giuridica delle operazioni facenti capo al fallito, di cui il curatore è avente causa e amministratore del patrimonio, e quelle riferibili alla massa dei creditori, nel cui interesse opera il curatore stesso, quale gestore del patrimonio altrui, con conseguente necessità di redazione, ai sensi dell'art. 74 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, di due distinte dichiarazioni IVA, aventi ad oggetto le operazioni effettuate dal fallito anteriormente e successivamente al fallimento.

    Le operazioni IVA anteriori e successive al fallimento appartengono a posizioni giuridicamente distinte; la dichiarazione IVA deve quindi distinguere le operazioni del fallito da quelle della procedura.

  • Art. 2697 del codice civile

    Ne consegue che AE, in sede di impugnazione del diniego di rimborso, ha l'onere di dimostrare compiutamente i fatti costitutivi del credito opposto in compensazione, non essendo sufficiente la produzione del semplice estratto di ruolo che, come noto, è un atto interno all'Amministrazione finanziaria.

    L’Amministrazione che oppone un credito in compensazione deve provarne in giudizio i fatti costitutivi; l’estratto di ruolo, da solo, non assolve tale onere se il credito è contestato.

  • Art. 360, primo comma, n. 5, del codice di procedura civile

    Ciò che Ifis deduce, in realtà, è nient'altro che un'insufficienza motivazionale della sentenza impugnata, non più denunciabile in sede di legittimità alla luce del novellato art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

    Il semplice difetto di sufficienza della motivazione non è deducibile in cassazione ai sensi del testo vigente della norma; nel caso concreto, inoltre, le circostanze sull’esdebitazione erano state considerate e risultavano irrilevanti.

Massime di principio

  • Nelle procedure concorsuali, la compensazione richiede omogeneità temporale tra credito chiesto a rimborso e controcredito: i crediti maturati prima della procedura vanno confrontati con crediti anteriori; quelli maturati durante la procedura con crediti maturati durante la stessa. Non è consentito compensare crediti concorsuali con crediti di massa o viceversa.
  • La regola vale anche per crediti erariali e crediti IVA, e può essere fatta valere dall’Amministrazione anche nei confronti del cessionario del credito chiesto a rimborso.
  • La chiusura della procedura e l’esdebitazione non impediscono una compensazione validamente esercitata tra crediti omogenei: l’esdebitazione riguarda i crediti concorsuali e non neutralizza la compensazione, che opera autonomamente.
  • Se il credito erariale opposto è contestato in giudizio, l’Amministrazione deve provarne concretamente l’esistenza; il solo estratto di ruolo, in quanto atto interno, non è prova sufficiente nei confronti del cessionario.
  • In cassazione, la censura di motivazione non può limitarsi a denunciare una motivazione insufficiente; occorre dedurre un vizio riconducibile ai limiti previsti dalla disciplina vigente.

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