Cassazione Civile, Ordinanza n. 00053/2024 del 02/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rigettato il ricorso del contribuente, confermando la validità della notifica dell'avviso di accertamento e, per conseguenza, la legittimità della cartella di pagamento. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'Agenzia delle Entrate e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento relativa a IRPEF, IRAP e IVA per l'anno d'imposta 2006 deducendo la mancata notificazione dell'avviso di accertamento presupposto. La CTP aveva accolto il ricorso per difetto di prova della notifica; in appello, l'Ufficio aveva prodotto la documentazione e la CTR aveva ritenuto valida la notificazione dell'avviso, eseguita ai sensi dell'art. 139 c.p.c. mediante consegna al portiere dello stabile e successiva raccomandata informativa. In cassazione il contribuente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione degli artt. 60 d.P.R. n. 600/1973 e 139 c.p.c., sostenendo che mancassero la prova delle ricerche dei soggetti legittimati a ricevere l'atto, la prova della spedizione della raccomandata informativa e la legittimazione del consegnatario, che non sarebbe più stato portiere. Con il secondo motivo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo, insistendo sulla circostanza che il consegnatario avrebbe perso la qualifica di portiere pochi giorni prima della notifica. La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi: ha osservato che la relata di notifica, riprodotta nel ricorso, attestava le ricerche e l'invio della raccomandata, e che per la raccomandata informativa in tale ipotesi non era richiesta la prova della ricezione; quanto al secondo motivo, ha affermato che la qualità del consegnatario si presume iuris tantum dalla relata e che il formale venir meno del rapporto di lavoro con il condominio non esclude di per sé la persistenza della presenza non occasionale del portiere né l'immediata cessazione dell'incarico. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
La notificazione degli avvisi fiscali eseguita mediante consegna al portiere deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa semplice; la disciplina è ricostruita in senso semplificato, senza necessità di avviso di ricevimento per la raccomandata.
La consegna dell'atto al portiere dello stabile è considerata modalità di notificazione idonea, con presunzione della qualità del consegnatario desumibile dalla relata.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È invocato per censurare la violazione di legge in tema di notifica, ma il motivo è stato ritenuto infondato.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È invocato per denunciare omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ha escluso la decisività del fatto dedotto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nella notificazione degli atti tributari effettuata al portiere dello stabile, la relata dell'ufficiale notificante fa fede fino a querela di falso per quanto concerne le dichiarazioni ivi recepite, comprese le ricerche preliminari e l'avvenuta spedizione della raccomandata informativa.
- La raccomandata informativa prevista per la consegna al portiere, in tale procedura, è una raccomandata semplice e non richiede la prova della ricezione mediante avviso di ricevimento.
- La qualità del consegnatario come persona legittimata a ricevere l'atto si presume iuris tantum dalla relata di notifica; chi contesta la validità della notifica deve fornire prova contraria della sua occasionalità o dell'assenza dei presupposti legittimanti.
- La mera cessazione formale del rapporto di lavoro del consegnatario con il condominio, se prossima alla notifica, non è di per sé decisiva per escludere la validità della consegna, ove non dimostri la cessazione effettiva della presenza non occasionale o dell'incarico al momento della notifica.
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