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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30856/2026 del 12/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato impugna la sentenza del giudice di primo grado che lo ha condannato alla sola pena pecuniaria di euro 750 di ammenda per il reato di cui all'art. 255, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, per avere abbandonato rifiuti in due distinte occasioni in una contrada del Comune di Termini Imerese nei giorni 11, 18 e 31 marzo 2025. Con l'unico motivo di ricorso, deduce, congiuntamente, violazione di legge e vizio di motivazione, contestando il giudizio di colpevolezza e chiedendo sostanzialmente una rivalutazione delle prove. In particolare, sostiene che la condotta non integrerebbe il reato contestato e che dovrebbe piuttosto essere qualificata come illecito amministrativo ex art. 15 del Codice della Strada. La Corte rileva tuttavia che la censura mira a una diversa lettura delle risultanze probatorie, soprattutto delle immagini di videosorveglianza richiamate dal giudice di merito, e che la motivazione della sentenza impugnata ha già spiegato in modo logico e pertinente perché la condotta integri la contravvenzione ambientale e non l'illecito amministrativo invocato dalla difesa.

La decisione

La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Rileva che il motivo dedotto è manifestamente infondato perché diretto a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio, attività preclusa nel giudizio di legittimità, a fronte di una motivazione di merito ritenuta adeguata e razionale, fondata sulle immagini di videosorveglianza che documentavano l'abbandono di rifiuti in due occasioni. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 255, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006

    Integra la contravvenzione l'abbandono di rifiuti accertato in fatto dal giudice di merito; la Corte conferma la qualificazione penale della condotta in luogo dell'illecito amministrativo prospettato dalla difesa.

  • art. 15 del Codice della Strada

    Richiamato dalla difesa come possibile diversa qualificazione dell'accaduto, ma escluso in concreto dal giudice di merito sulla base della ricostruzione dei fatti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue il pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile in cassazione il motivo che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, si risolva in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio e delle scelte di merito del giudice di merito.
  • La motivazione della sentenza di merito è immune da censura di legittimità quando risulti razionale, pertinente e specificamente ancorata a elementi probatori indicati in sentenza, come immagini di videosorveglianza o altri dati oggettivi.
  • Quando il giudice di merito spiega in modo congruo perché la condotta integri una contravvenzione prevista dalla normativa ambientale, la difesa non può ottenere in cassazione una diversa qualificazione del fatto come illecito amministrativo mediante una mera diversa lettura degli stessi elementi fattuali.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente, salvo ipotesi particolari non emergenti, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieGestione rifiutiImpugnazioni
RamiReati ambientaliProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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