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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21675/2023 del 20/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (custode)

La controversia

La parte ricorrente aveva agito per ottenere il risarcimento dei danni alla persona e patrimoniali asseritamente derivati da una caduta a terra mentre camminava lungo il bordo di una piscina situata all'interno di uno stabilimento termale gestito dalla società resistente. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d'appello aveva confermato il rigetto ritenendo che la danneggiata, camminando a piedi nudi su un bordo della piscina prevedibilmente scivoloso, specie perché all'aperto, avesse tenuto una condotta imprudente idonea a interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione veniva dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2051 c.c., dell'art. 115 c.p.c., dell'art. 14, comma 1, d.m. 18 marzo 1996 e della delibera della Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1092/2005, sostenendosi che la Corte territoriale non avrebbe considerato le norme di sicurezza relative agli impianti, che sarebbero indice della colpa del gestore e confermerebbero la liceità del camminare senza calzature; inoltre si denunciava l'omesso bilanciamento tra obbligo di cautela della vittima e pericolosità della cosa custodita.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo in parte inammissibile e in parte infondato, confermando la decisione di merito. Ha affermato che, in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., quando la condotta del danneggiato sia ragionevolmente incauta, la verifica se il danno sia stato causato dalla cosa o dal comportamento della vittima, o da entrambi, appartiene al giudizio di merito sul nesso eziologico. La condotta della vittima può diventare causa autonoma sopravvenuta dell'evento, facendo venir meno il nesso con la cosa, anche se non sia abnorme ma sia colposamente incidente in misura apprezzabile. Le norme di sicurezza invocate possono al più valere come indici di possibile colpa del gestore o custode, ma non elidono la rilevanza della condotta imprudente della danneggiata, che nel caso concreto era stata ritenuta prevedibile e percepibile, sicché la scelta di camminare a piedi nudi senza cautele minime poteva integrare una serie causale autonoma. La censura mirava in sostanza a una rivalutazione del merito istruttorio, non consentita in cassazione. Nessuna statuizione sulle spese per difetto di difese dell'intimata. È stato dato atto altresì dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato come fondamento della responsabilità aquiliana del gestore; la violazione di norme di sicurezza può costituire indice di colpa, ma non supera da sola l'interruzione del nesso causale dovuta alla condotta imprudente della vittima.

  • art. 2051 c.c.

    La responsabilità da custodia richiede il nesso eziologico tra cosa ed evento; se la condotta del danneggiato assume efficacia causale autonoma e assorbente, il nesso con la cosa viene meno.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato nel ricorso, ma la censura è stata ritenuta sostanzialmente diretta a ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio, non consentita in sede di legittimità.

  • art. 14, primo comma, d.m. 18 marzo 1996

    Richiamato come norma di sicurezza degli impianti; non esclude il dovere di cautela dell'utente e non impedisce di valorizzare la condotta imprudente della vittima ai fini del nesso causale.

  • delibera della Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1092 del 2005

    Censurata come parametro di sicurezza amministrativa; la sua eventuale violazione è al più indice di colpa del gestore, ma non esonera la vittima dalle cautele normalmente esigibili.

  • art. 1227, primo comma, c.c.

    Applicato anche ufficiosamente come criterio di valutazione del concorso causale della condotta del danneggiato nell'evento dannoso.

  • art. 2 Cost.

    Richiamato come base del generale dovere di ragionevole cautela e solidarietà nell'interazione con situazioni potenzialmente pericolose.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.

Massime di principio

  • In tema di responsabilità da cosa in custodia, il giudizio sulla causalità deve considerare anche la condotta del danneggiato: se essa è ragionevolmente incauta e incide in modo autonomo e assorbente nella produzione del danno, il nesso eziologico con la cosa viene meno.
  • Non è necessario che la condotta della vittima sia abnorme: è sufficiente che sia colposamente incidente in misura apprezzabile secondo un criterio oggettivo di regolarità causale.
  • Le violazioni di norme di sicurezza o di prescrizioni amministrative possono integrare un indice di colpa del gestore o custode, ma non eliminano automaticamente l'effetto interruttivo della condotta imprudente del danneggiato.
  • Quando il giudice di merito abbia compiuto il bilanciamento tra pericolosità della cosa e doveri di cautela dell'utente, la censura in cassazione non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione delle prove.
  • Il paradigma dell'art. 2051 c.c. non opera se manca la prova del nesso causale tra la cosa e l'evento, e ciò vale anche rispetto alla responsabilità generale ex art. 2043 c.c.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità del custode
RamiResponsabilità civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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