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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06039/2025 del 06/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore procedente)

La controversia

Nel corso di un'espropriazione immobiliare promossa da un istituto di credito contro una società debitrice, due terzi hanno proposto opposizione di terzo all'esecuzione ex art. 619 c.p.c., sostenendo di essere proprietari del bene pignorato perché acquistato per usucapione e chiedendo un accertamento espresso di tale diritto. L'opposizione è stata respinta in primo grado e la decisione è stata confermata in appello. In Cassazione uno solo dei terzi opponenti ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, ma la Corte ha rilevato d'ufficio la tardività dell'impugnazione: la sentenza d'appello era stata pubblicata l'11 maggio 2022, sicché, applicandosi il termine lungo semestrale dell'art. 327 c.p.c., il termine scadeva l'11 novembre 2022; la notificazione del ricorso era stata invece richiesta il 6 dicembre 2022. Il ricorrente ha implicitamente sostenuto che dovesse operare la sospensione feriale, ma la Corte ha escluso tale sospensione perché l'opposizione di terzo all'esecuzione è materia di esecuzione forzata, soggetta a esigenza di speditezza, e tale esclusione vale anche se nell'opposizione sia stato dedotto l'usucapione con richiesta di accertamento espresso. Il vizio di tardività ha assorbito ogni altra questione, incluso il contraddittorio e i motivi di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché tardivamente notificato. Ha ritenuto applicabile il termine lungo di sei mesi ex art. 327 c.p.c. nella formulazione successiva alla L. 69/2009, ha escluso la sospensione feriale dei termini per l'opposizione di terzo all'esecuzione ex art. 619 c.p.c. e ha quindi concluso che la notifica del ricorso, richiesta oltre il termine, fosse intempestiva. Conseguentemente ogni ulteriore questione è stata assorbita. Nessuna statuizione sulle spese, poiché gli intimati non hanno svolto difese. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 619 c.p.c.

    L'opposizione di terzo all'esecuzione è qualificata come giudizio in materia di esecuzione forzata; in tale contesto operano esigenze di speditezza che escludono la sospensione feriale dei termini, anche quando l'opponente chieda l'accertamento del proprio diritto di proprietà.

  • art. 327 c.p.c.

    Si applica il termine lungo di sei mesi per impugnare le sentenze pubblicate dopo la modifica introdotta dalla L. 69/2009.

  • L. 18 giugno 2009 n. 69

    È la riforma che rende applicabile, per le sentenze successive, il termine lungo semestrale di impugnazione ex art. 327 c.p.c.

  • L. 7 ottobre 1969 n. 742

    La sospensione feriale dei termini non si applica ai giudizi di opposizione di terzo all'esecuzione, in quanto procedimenti esecutivi soggetti a speciali esigenze di celerità.

  • art. 375 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1 bis, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    È il parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione di terzo all'esecuzione ex art. 619 c.p.c. i termini processuali per impugnare non sono sospesi nel periodo feriale, perché la controversia resta inserita nel processo esecutivo e ne segue la logica di speditezza.
  • La deduzione, nell'opposizione esecutiva, di un autonomo titolo di acquisto del bene pignorato quale l'usucapione non trasforma il giudizio in una causa ordinaria né consente di applicare la sospensione feriale dei termini.
  • Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione occorre verificare d'ufficio il rispetto del termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c.; la tardiva richiesta di notificazione comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per tardività, ogni questione di merito o processuale ulteriore resta assorbita.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutiveEspropriazione forzata
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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