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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33847/2025 del 23/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di accertamento negativo proposta dal Comune di Napoli rispetto al credito vantato dall'Agenzia del Demanio per l'occupazione, sine titulo, di un immobile dal 1996. In primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda del Comune, escludendo la prova del danno da occupazione. La Corte d'appello di Napoli aveva rigettato l'appello dell'Agenzia, rilevando che il danno non poteva presumersi in re ipsa e che occorreva l'allegazione e la prova della concreta possibilità di godimento perduta, diretta o indiretta. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 2043, 2056 e 2967 c.c., nonché di ulteriori norme speciali richiamate, sostenendo che i giudici di merito avessero errato sull'onere della prova; in particolare assumeva che, per la natura pubblica dell'ente proprietario e per la funzione istituzionale di valorizzazione degli immobili statali, il danno doveva ritenersi allegato o comunque presumibile senza ulteriore dimostrazione specifica.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha affermato che la sentenza impugnata si era correttamente conformata ai principi delle Sezioni Unite in tema di occupazione abusiva di immobili: il proprietario deve allegare e, se contestato, provare la concreta possibilità di godimento perduta, nonché, per il lucro cessante, gli specifici pregiudizi subiti; tale onere può essere assolto anche per presunzioni o per nozioni di comune esperienza. Nel caso concreto l'Agenzia non aveva specificamente allegato quale fosse il concreto utilizzo mancato dell'immobile, né aveva indicato in modo puntuale se il pregiudizio derivasse da mancata locazione o da mancato uso diretto; la qualità di pubblica amministrazione del proprietario e la finalità di valorizzazione del patrimonio statale non valgono a esonerarla dall'onere di allegazione e prova. La Corte ha quindi condannato la ricorrente alle spese, oltre alla somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e agli ulteriori effetti processuali previsti.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    è la norma invocata per censurare violazione e falsa applicazione di legge, ma il motivo non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 1223 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di danno risarcibile, ma non è stata ravvisata alcuna violazione da parte dei giudici di merito.

  • art. 1226 c.c.

    il danno da occupazione abusiva può essere quantificato equitativamente, anche prendendo a riferimento il canone locativo di mercato, ma ciò presuppone che il danno sia allegato e provato nei suoi elementi costitutivi.

  • art. 2043 c.c.

    richiamato quale base della responsabilità aquiliana e del risarcimento del danno, ma non consente di presumere automaticamente il danno in assenza di allegazione specifica.

  • art. 2056 c.c.

    richiamato insieme alle norme sul risarcimento del danno, senza che ne sia stata ritenuta una falsa applicazione.

  • art. 2967 c.c.

    la Corte lo richiama con evidenza come art. 2697 c.c. in tema di onere della prova; il proprietario danneggiato resta gravato dall'onere di allegare e provare il pregiudizio specifico.

  • art. 65 D.lgs. n. 300/1999

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la funzione istituzionale dell'Agenzia del Demanio, ma ritenuto non idoneo a esonerarla dall'onere probatorio.

  • d.P.R. n. 296 del 2005

    richiamato dalla ricorrente, senza incidenza decisiva sulla ripartizione dell'onere della prova.

  • art. 2, commi 222 ss.

    richiamato dalla ricorrente come fondamento della pretesa, ma non ritenuto sufficiente a derogare ai principi generali sull'allegazione e prova del danno.

  • art. 115, comma 2, c.p.c.

    le nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza possono concorrere a dimostrare il godimento perduto, ma non eliminano l'onere di allegare il fatto secondario da cui inferire il fatto costitutivo.

  • art. 381-bis c.p.c.

    richiamato in relazione alla memoria nella fase camerale e alla proposta di definizione anticipata; la mancata memoria non comporta adesione automatica alla proposta.

  • art. 380-bis c.p.c.

    ha costituito la base del procedimento camerale e della proposta di definizione anticipata, poi condivisa dalla Corte.

  • art. 366, n. 4 c.p.c.

    il motivo che non critica specificamente la ratio decidendi è qualificato come non idoneo e, nel ricorso per cassazione, come inammissibile.

  • art. 375 c.p.c.

    richiamato per l'inammissibilità del ricorso privo di un motivo specifico e compiuto.

  • art. 96, commi 3 e 4 c.p.c.

    applicato per la condanna della parte soccombente a una somma in favore della controparte e a una ulteriore somma alla Cassa delle ammende, poiché il giudizio è stato definito conformemente alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato nel dispositivo quale presupposto per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

  • art. 3 Cost.

    menzionato dalla ricorrente per sostenere una diversa disciplina per la pubblica amministrazione, ma non è ritenuto fondare alcuna esenzione probatoria.

Massime di principio

  • Nel caso di occupazione senza titolo di un immobile, il risarcimento del danno non discende automaticamente dalla sola indisponibilità del bene: il proprietario deve allegare la concreta possibilità di godimento perduta, diretto o indiretto, e, se il fatto è specificamente contestato, deve provarla.
  • La mera facoltà di non uso del bene non costituisce di per sé danno risarcibile; il danno va identificato nel concreto pregiudizio patrimoniale subito, come mancata locazione, mancata vendita o altro specifico impiego del bene.
  • L'allegazione e la prova del danno possono essere fornite anche mediante presunzioni semplici o nozioni di comune esperienza, ma il fatto secondario da cui inferire il pregiudizio deve essere specificamente allegato.
  • La qualità soggettiva del proprietario, anche quando si tratti di pubblica amministrazione, non lo esonera dall'onere di allegare e provare il concreto pregiudizio derivante dall'occupazione sine titulo, in mancanza di una norma espressa che deroghi ai principi generali.
  • Un motivo di ricorso per cassazione è inidoneo quando non si confronta con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a riproporre una diversa lettura del merito o dei principi astratti senza censurare puntualmente le argomentazioni decisive adottate dal giudice di appello.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioniSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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