Cassazione Civile, Ordinanza n. 07369/2023 del 14/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
Un proprietario aveva conferito a un procuratore speciale il potere di vendere il proprio unico immobile, anche a sé medesimo, con un prezzo minimo predeterminato; poco dopo lo stesso procuratore, presentatosi anche come consulente, aveva concluso un preliminare e poi il definitivo di vendita in favore di una società di cui era legale rappresentante. Il proprietario aveva quindi agito per far dichiarare la nullità, annullabilità o inefficacia della vendita per abuso del potere rappresentativo e per asserito patto commissorio, oltre che, in via gradata, per la risoluzione per mancato pagamento del prezzo e per il risarcimento nei confronti del procuratore. Il Tribunale aveva rigettato le domande di invalidità e di risoluzione, aveva invece accolto la domanda del proprietario contro il procuratore per inadempimento del mandato e lo aveva condannato a restituire quanto percepito a titolo di prezzo, oltre a porre a carico del proprietario un importo per il compenso del collaboratore del procuratore. In appello, la Corte territoriale aveva dichiarato inammissibile il gravame ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. Il ricorso per cassazione si fondava su tre motivi: violazione dell'art. 1395 c.c. perché la procura avrebbe autorizzato la vendita solo a favore del procuratore persona fisica e non anche della società acquirente; violazione dell'art. 2744 c.c. perché la procura e l'incarico di consulenza sarebbero stati uniti da un collegamento negoziale funzionale a realizzare un patto commissorio; violazione dell'art. 115 c.p.c. per erronea valutazione delle prove sulla parcella del collaboratore del procuratore.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la procura speciale a vendere "anche a sé medesimo" supera la presunzione di conflitto di interessi ex art. 1395 c.c., essendo sufficiente l'autorizzazione specifica e la predeterminazione degli elementi essenziali, compreso il prezzo minimo; ha inoltre precisato che tale autorizzazione comprende anche la vendita a un soggetto terzo, quale una società di cui il rappresentante sia legale rappresentante, data l'alterità soggettiva tra persona fisica e società. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la censura mirava a contestare la ricostruzione in fatto delle circostanze da cui il giudice di merito aveva escluso il patto commissorio, mentre il vizio di violazione di legge presuppone un errore nell'interpretazione della norma astratta e non nella valutazione del fatto. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo perché la dedotta violazione dell'art. 115 c.p.c. si risolveva in una rivalutazione delle prove, e comunque non era decisiva, essendo stato accertato il pagamento del collaboratore sulla base della prova testimoniale. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese in favore del controricorrente e con applicazione dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
La vendita conclusa dal rappresentante con sé stesso o in situazione assimilabile è annullabile solo se manca una specifica autorizzazione del rappresentato o la predeterminazione del contenuto essenziale del contratto; la procura a vendere anche a sé medesimo, con prezzo minimo fissato, supera la presunzione di conflitto di interessi.
La deduzione del patto commissorio richiede una censura idonea a investire l'erronea interpretazione della norma o il vizio di motivazione; non è ammissibile in cassazione se si contesta soltanto la valutazione delle circostanze di fatto compiuta dal giudice di merito.
La violazione del principio di non contestazione o dell'art. 115 c.p.c. non può essere usata per ottenere una nuova valutazione delle prove; occorre un vero travisamento processuale rilevante e decisivo, non una diversa lettura del materiale istruttorio.
L'appello è stato dichiarato inammissibile dalla corte territoriale ai sensi del filtro di inammissibilità.
Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso la sentenza di primo grado in conformità alla disciplina conseguente alla declaratoria di inammissibilità dell'appello.
Richiamato dalle domande restitutorie come azione di ripetizione dell'indebito in caso di invalidità o inefficacia del trasferimento.
Richiamato dalla parte attrice per chiedere la risoluzione per inadempimento del compratore al pagamento del prezzo.
Richiamato dalla parte attrice quale norma sul potere rappresentativo, asseritamente abusato.
Richiamato dalla parte attrice quale norma sul conflitto di interessi del rappresentante.
Richiamato dalla parte attrice e poi in relazione all'inadempimento del mandato e agli obblighi di informazione/rendiconto del mandatario.
Richiamato dalla parte attrice e poi in relazione agli obblighi di rendiconto e restituzione del mandatario.
La memoria depositata in questa fase può solo illustrare i motivi già proposti e non introdurre nuove censure.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per la statuizione sui presupposti del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La procura speciale a vendere che autorizzi espressamente il rappresentante a contrattare anche con sé stesso, fissando un prezzo minimo o altri elementi essenziali del negozio, è idonea a superare la presunzione di conflitto di interessi di cui all'art. 1395 c.c.
- Ai fini dell'art. 1395 c.c., l'autorizzazione a vendere "anche a sé medesimo" può ricomprendere la vendita a un soggetto terzo distinto dalla persona fisica del rappresentante, anche se questi ne sia legale rappresentante, perché rileva l'alterità soggettiva tra le parti del contratto.
- Nel giudizio di cassazione la violazione di legge non può essere dedotta per contestare la mera ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito; se si censura l'esclusione di un patto commissorio o di altra fattispecie negoziale sulla base delle prove acquisite, il vizio è inammissibile quando investe soltanto la valutazione fattuale.
- La doglianza di violazione dell'art. 115 c.p.c. non è ammissibile se, sotto la sua veste, mira soltanto a ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie, senza indicare un effettivo errore percettivo decisivo o una vera decisione su fatti non contestati.
- Le memorie depositate nella fase camerale del giudizio di cassazione non possono introdurre nuove censure, ma solo illustrare e sviluppare i motivi già formulati.
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