Cassazione Civile, Ordinanza n. 19040/2023 del 05/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (affittante)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di affitto d'azienda avente ad oggetto la vendita al minuto di mangimi, concimi, insetticidi e altri prodotti. La parte concedente aveva agito per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti per perdita dell'avviamento commerciale, deducendo che l'affittuaria, durante il rapporto, aveva pubblicizzato l'apertura di un nuovo esercizio commerciale nelle vicinanze, sfruttando i locali ancora in uso e dirottando la clientela verso la nuova attività, poi effettivamente avviata. Il tribunale aveva accolto la domanda e condannato la controparte al pagamento di una somma; la corte d'appello, in riforma, ha respinto la domanda ritenendo non provata l'esistenza del danno, in particolare la perdita effettiva di clientela e il suo sviamento. In cassazione la parte ricorrente ha dedotto: omesso esame di fatti decisivi relativi allo sviamento della clientela e all'assenza di danno; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 2043 e 2600 c.c. e 125 c.p.i. per asserita decisione fondata su prove inesistenti e travisamento delle risultanze testimoniali; violazione degli artt. 1126 e 2043 c.c. e 125 c.p.i. per il diniego della liquidazione equitativa; violazione degli artt. 61 e 191 c.p.c. e delle norme sul danno per la mancata nomina di un consulente tecnico d'ufficio; analoga censura anche sotto il profilo del vizio motivazionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi, formalmente proposti come omesso esame di fatti decisivi, mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio e dei fatti storici, attività non consentita in sede di legittimità. Ha poi osservato che, quanto al denunciato travisamento delle prove testimoniali, non risultava decisivo ai fini dell'accertamento dello sviamento della clientela; inoltre, le doglianze sulla documentazione prodotta erano inammissibili per difetto di autosufficienza, poiché non ne era stato trascritto il contenuto rilevante. Infine, ha dichiarato inammissibili il quarto, quinto e sesto motivo perché non coglievano la ratio decidendi della sentenza impugnata: la corte territoriale aveva negato in radice l'esistenza del danno, sicché non vi era spazio per liquidazione equitativa o per CTU. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato come base della domanda di risarcimento per perdita dell'avviamento commerciale e violazione del divieto di concorrenza
invocato in via subordinata per chiedere l'indennità da arricchimento senza causa
dedotto come violato per avere il giudice valorizzato prove asseritamente inesistenti
dedotto come violato per errata valutazione delle risultanze istruttorie
richiamato quale norma generale sul risarcimento del danno da fatto illecito
richiamato in tema di concorrenza sleale e risarcimento dei danni
richiamato insieme alle norme sulla concorrenza sleale e sul risarcimento
citato dalla ricorrente nel motivo sulla liquidazione equitativa, ma la Corte rileva che la decisione impugnata ha escluso a monte l'esistenza del danno
richiamato per contestare la mancata nomina di un consulente tecnico d'ufficio
richiamato in relazione alla consulenza tecnica d'ufficio
richiamato nei motivi sulla quantificazione del danno
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
utilizzato come parametro del vizio motivazionale/omesso esame di fatti decisivi
art. 13, comma 1-quater, t.u. spese di giustizia
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di ricorso inammissibile
Massime di principio
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del merito o delle prove già esaminate dal giudice di appello.
- Il travisamento della prova è denunciabile in cassazione solo se il contenuto oggettivo della prova, correttamente considerato, avrebbe imposto con assoluta certezza una decisione diversa; non è sufficiente una diversa lettura delle deposizioni.
- Chi deduce l'erronea valutazione di documenti deve rispettare l'onere di autosufficienza, trascrivendo nel ricorso il contenuto rilevante degli atti su cui fonda la censura.
- Se il giudice di merito esclude in radice l'esistenza del danno, sono inammissibili i motivi che censurano soltanto il mancato ricorso alla liquidazione equitativa o alla consulenza tecnica d'ufficio, perché tali strumenti presuppongono già accertata la sussistenza del pregiudizio.
- In materia di concorrenza sleale e di asserito sviamento di clientela, incombe sulla parte che chiede il risarcimento l'onere di dimostrare non solo la condotta illecita, ma anche l'effettiva esistenza del danno e il nesso causale con essa.
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