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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17650/2025 del 30/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (gestore fondo)

La controversia

La società ricorrente ha impugnato, con opposizione ex art. 615 c.p.c., una cartella esattoriale relativa a somme dovute per un finanziamento agevolato concesso in origine da una banca nell'ambito della disciplina del Fondo di garanzia ex L. n. 662/1996. La pretesa era stata iscritta a ruolo a seguito della surrogazione del gestore del Fondo nei diritti della banca finanziatrice. La ricorrente ha dedotto: nullità del contratto di mutuo; illegittimità dell'iscrizione a ruolo per carenza di titolo esecutivo; violazione degli artt. 17 e 21 del d.lgs. n. 46/1999; vizi formali della cartella. In cassazione ha lamentato, con unico motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c., la falsa applicazione degli artt. 17 e 21 del d.lgs. n. 46/1999, sostenendo che il credito, avendo origine in un rapporto privato di finanziamento bancario, non poteva essere riscosso tramite ruolo senza previo titolo esecutivo e che la natura pubblica eventualmente assunta dal credito per effetto della surrogazione non avrebbe potuto retroagire sull'origine privata del rapporto.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha confermato la decisione della Corte d'appello, affermando che, nei casi di interventi pubblici di sostegno erogati tramite concessione di garanzia pubblica, il gestore del Fondo che abbia soddisfatto il finanziatore e si sia surrogato nei suoi diritti acquista un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, finalizzato al reintegro di risorse pubbliche. Ne deriva l'applicabilità della riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti agevolati ex art. 17 d.lgs. n. 46/1999, anche nei confronti dei terzi garanti, ai sensi dell'art. 8-bis, comma 3, d.l. n. 3/2015, conv. in L. n. 33/2015, norma considerata meramente ripetitiva e confermativa del regime già vigente. La Corte ha quindi rigettato il ricorso e condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite, disponendo inoltre l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel sistema dei finanziamenti agevolati con garanzia pubblica, se il gestore del Fondo soddisfa il finanziatore e si surroga nei suoi diritti, il credito da recuperare assume natura pubblicistica e privilegia il reintegro di risorse pubbliche.
  • Per tali crediti è utilizzabile la riscossione coattiva mediante ruolo prevista per i crediti agevolati, senza che sia necessario un autonomo titolo esecutivo di diritto comune fondato sull'originario rapporto privato.
  • Ai fini dell'applicabilità della disciplina speciale sulla riscossione, conta la funzione e la natura del credito al momento dell'azione recuperatoria del gestore del Fondo, non l'originaria fonte negoziale del finanziamento.
  • La disposizione che estende o conferma la riscossione mediante ruolo ai crediti del gestore del Fondo ha natura meramente confermativa del regime preesistente e può operare anche per posizioni sorte anteriormente alla sua entrata in vigore.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataMutuo
RamiEsecuzioniBancario e finanziario
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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