Cassazione Civile, Ordinanza n. 17650/2025 del 30/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (gestore fondo)
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, con opposizione ex art. 615 c.p.c., una cartella esattoriale relativa a somme dovute per un finanziamento agevolato concesso in origine da una banca nell'ambito della disciplina del Fondo di garanzia ex L. n. 662/1996. La pretesa era stata iscritta a ruolo a seguito della surrogazione del gestore del Fondo nei diritti della banca finanziatrice. La ricorrente ha dedotto: nullità del contratto di mutuo; illegittimità dell'iscrizione a ruolo per carenza di titolo esecutivo; violazione degli artt. 17 e 21 del d.lgs. n. 46/1999; vizi formali della cartella. In cassazione ha lamentato, con unico motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c., la falsa applicazione degli artt. 17 e 21 del d.lgs. n. 46/1999, sostenendo che il credito, avendo origine in un rapporto privato di finanziamento bancario, non poteva essere riscosso tramite ruolo senza previo titolo esecutivo e che la natura pubblica eventualmente assunta dal credito per effetto della surrogazione non avrebbe potuto retroagire sull'origine privata del rapporto.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha confermato la decisione della Corte d'appello, affermando che, nei casi di interventi pubblici di sostegno erogati tramite concessione di garanzia pubblica, il gestore del Fondo che abbia soddisfatto il finanziatore e si sia surrogato nei suoi diritti acquista un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, finalizzato al reintegro di risorse pubbliche. Ne deriva l'applicabilità della riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti agevolati ex art. 17 d.lgs. n. 46/1999, anche nei confronti dei terzi garanti, ai sensi dell'art. 8-bis, comma 3, d.l. n. 3/2015, conv. in L. n. 33/2015, norma considerata meramente ripetitiva e confermativa del regime già vigente. La Corte ha quindi rigettato il ricorso e condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite, disponendo inoltre l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
È stato il rimedio azionato in primo grado per contestare il diritto di procedere in via esecutiva sulla base della cartella esattoriale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stata dedotta in cassazione la violazione e falsa applicazione di legge con riferimento alla disciplina della riscossione mediante ruolo.
artt. 17 e 21 del d.lgs. n. 46 del 26 febbraio 1999
La Corte ha ritenuto che, nel caso di credito del gestore del Fondo di garanzia dopo surrogazione, sia applicabile la riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti agevolati, senza necessità di un diverso titolo esecutivo di diritto comune.
art. 2, comma 100, lettera a), L. n. 662 del 23 dicembre 1996
È la base normativa del Fondo di garanzia richiamato nella controversia.
art. 8-bis, comma 3, d.l. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla L. n. 33 del 2015
La Corte lo considera non innovativo né interpretativo autentico, ma meramente ripetitivo e confermativo del regime già vigente, e dunque applicabile anche a crediti sorti prima della sua entrata in vigore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002
La Corte ne dà atto ai fini del raddoppio del contributo unificato, sussistendone i presupposti processuali.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002
È il parametro richiamato per il calcolo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel sistema dei finanziamenti agevolati con garanzia pubblica, se il gestore del Fondo soddisfa il finanziatore e si surroga nei suoi diritti, il credito da recuperare assume natura pubblicistica e privilegia il reintegro di risorse pubbliche.
- Per tali crediti è utilizzabile la riscossione coattiva mediante ruolo prevista per i crediti agevolati, senza che sia necessario un autonomo titolo esecutivo di diritto comune fondato sull'originario rapporto privato.
- Ai fini dell'applicabilità della disciplina speciale sulla riscossione, conta la funzione e la natura del credito al momento dell'azione recuperatoria del gestore del Fondo, non l'originaria fonte negoziale del finanziamento.
- La disposizione che estende o conferma la riscossione mediante ruolo ai crediti del gestore del Fondo ha natura meramente confermativa del regime preesistente e può operare anche per posizioni sorte anteriormente alla sua entrata in vigore.
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