Cassazione Penale, Sentenza n. 34795/2024 del 16/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Aresti era stato condannato in primo e secondo grado per bancarotta fraudolenta documentale (art. 216, comma 1, n. 2 legge fall.) per avere sottratto/distrutto o comunque tenuto in modo da impedire la ricostruzione le scritture contabili della societa Aresti Arredamenti s.r.l., e per non avere messo a disposizione della curatela la documentazione contabile relativa agli anni 2012-2015. Con ricorso per cassazione si denunciavano: 1) vizio di motivazione sull'elemento oggettivo perché la Corte di appello avrebbe contraddittoriamente ritenuto la contabilità regolare ma al contempo affermato sottrazione/occultamento, senza valutare correttamente che era stato consegnato un supporto informatico; 2) vizio di motivazione sull'elemento soggettivo perché la Corte avrebbe confuso il dolo specifico richiesto per la bancarotta documentale "specifica" (sottrazione/distruzione con scopo di recare pregiudizio ai creditori) con il dolo generico della bancarotta documentale "generica"; 3) eccessivita e carenza di motivazione delle pene accessorie in violazione dell'art.133 cod. pen.. La difesa ha sostenuto che la documentazione era stata consegnata su supporto elettronico e che, anche se stampata solo successivamente, la responsabilità semmai sarebbe stata di mancata diligenza o di fatto estraneo (password non fornita dalla collaboratrice).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nei termini indicati: ha ritenuto che la sentenza impugnata abbia commesso un errore di ricostruzione e di motivazione sovrapponendo gli elementi delle due distinte fattispecie di bancarotta documentale (specifica e generica). In particolare, pur avendo la Corte territoriale richiamato elementi riconducibili all'occultamento o sottrazione (che richiedono dolo specifico), ha poi qualificato il reato come bancarotta documentale generica e ha utilizzato il dolo generico, determinando una conflazione non consentita tra elementi oggettivi e soggettivi delle due fattispecie. Per tali ragioni la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Cagliari per un nuovo esame. Il terzo motivo (pena accessoria) è stato assorbito e potra essere riproposto dopo il nuovo esame.
Norme richiamate
Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), art. 216, comma 1, n. 2
non disponibile testualmente nella sentenza copiata
Disciplina la bancarotta fraudolenta documentale con due profili alternativi: sottrazione/distruzione/falsificazione (bancarotta documentale specifica, che richiede dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori) e tenuta delle scritture in guisa da non consentire la ricostruzione del patrimonio/movimento degli affari (bancarotta documentale generica, a dolo generico). La Corte ha richiamato la distinzione per stabilire che non possono essere sovrapposti gli elementi delle due ipotesi.
Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, art. 16
richiamata nella motivazione: obbligo dell'imprenditore di mettere a disposizione della curatela le scritture contabili entro 3 giorni dalla comunicazione della sentenza di fallimento
La norma impone l'obbligo di consegna delle scritture contabili alla curatela; la valutazione della sua effettiva ottemperanza richiede esame dell'effettiva disponibilita e accessibilita dei documenti (es. se consegnato supporto elettronico ma senza password, la disponibilita potrebbe essere fittizia).
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)
indica i motivi di ricorso per cassazione relativi a vizi della motivazione
Fondamento procedurale del ricorso: consente alla Cassazione di censurare la mancanza, contraddittorieta o manifesta illogicita della motivazione, come fatto nel caso in esame.
richiamato in relazione alla determinazione delle pene accessorie
Stabilisce i criteri generali per la quantificazione delle pene e delle pene accessorie; la loro applicazione richiede motivazione specifica che la Corte d'appello non ha adeguatamente fornito (motivo assorbito ma non precluso).
richiamato come riferimento sulla non obbligatorieta della stampa dei registri tenuti meccanograficamente
Secondo l'argomentazione difensiva non e piu' necessario stampare i registri meccanografici perché e' sufficiente che siano disponibili e pronti alla stampa; la verifica della effettiva disponibilita e' fattuale e rilevante per stabilire se l'obbligo dell'art.16 sia stato adempiuto.
Massime di principio
- Distinguere chiaramente bancarotta documentale "specifica" (sottrazione/distruzione/falsificazione con dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori) dalla bancarotta documentale "generica" (tenuta delle scritture in modo da non consentire la ricostruzione, con dolo generico): non e' ammessa la sovrapposizione degli elementi strutturali delle due fattispecie.
- Per ritenere l'occultamento o la sottrazione delle scritture e quindi il dolo specifico, la prova deve dimostrare la piena disponibilita materiale delle scritture da parte dell'imputato e la volonta' di sottrarle o renderle inaccessibili agli organi fallimentari.
- La semplice consegna di un supporto informatico non equivale automaticamente all'adempimento dell'obbligo di messa a disposizione: va valutata l'effettiva accessibilita (es. password non fornita) e la tempestivita rispetto agli atti della curatela e dell'autorita' giudiziaria.
- La trasformazione in formato cartaceo delle scritture elettroniche non e' piu' sempre obbligatoria dopo il d.l. 34/2019; pero' la disponibilita e la prontezza alla consultazione/stampa sono fattori decisivi per stabilire l'ottemperanza agli obblighi di legge.
- In contestazioni alternative e cumulative il giudice deve indicare chiaramente quale fattispecie ritiene provata e motivare separatamente in ordine agli elementi oggettivi e soggettivi richiesti da ciascuna ipotesi; l'omessa distinzione puo' determinare annullamento e rinvio.
- Le censure sulle pene accessorie richiedono che la Corte di merito motivi i criteri di quantificazione (art.133 c.p.); se la motivazione e' carente, il vizio puo essere riproposto dopo il nuovo esame.
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