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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34936/2024 del 30/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da una pretesa di eredi di ex pensionati del Banco di Napoli volta a far valere, anche per il periodo successivo al 1996 e dopo la capitalizzazione della pensione integrativa, il diritto alle differenze derivanti da una precedente sentenza passata in giudicato (n. 17809/1994), che aveva riconosciuto la perequazione della pensione aziendale per un periodo determinato. In un precedente giudizio di legittimità, la Corte di cassazione aveva accolto il ricorso della banca e del fondo pensione, ritenendo che la capitalizzazione della pensione integrativa avesse estinto la relativa obbligazione e che non fossero dovute ulteriori somme per il periodo successivo. Gli eredi hanno quindi proposto ricorso per revocazione contro tale ordinanza, articolando sei motivi: 1) nullità per mancanza o apparenza di motivazione e violazione di norme costituzionali, convenzionali e codicistiche; 2) nullità derivante dall’asserita nullità di due precedenti ordinanze richiamate per presunta violazione dell’obbligo di astensione di un componente del collegio; 3) nullità per asserita irrituale trattazione dei precedenti giudizi e violazione delle regole tabellari e processuali della Cassazione; 4) errore di fatto per avere la Corte ignorato il protratto inadempimento del Banco di Napoli e il mancato trasferimento al fondo dell’importo dovuto; 5) omesso esame del contenuto dell’accordo di capitalizzazione, che avrebbe fatto salvi i crediti relativi alla perequazione; 6) errore revocatorio per violazione di un preteso doppio giudicato, sostenendo che il credito consacrato nel 1994 dovesse sopravvivere alla capitalizzazione e restare a carico della banca.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l’intero ricorso per revocazione. Ha ritenuto che i motivi che denunciavano nullità della decisione o vizi relativi ad altri giudizi non rientrassero nelle ipotesi di revocazione delle sentenze della Cassazione; ha inoltre escluso l’errore di fatto revocatorio perché la Corte, nel precedente giudizio, aveva ben compreso il petitum e la causa petendi, decidendo consapevolmente che la capitalizzazione della pensione integrativa aveva estinto l’obbligazione azionata. Le censure miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione di merito della questione già decisa, non a correggere una svista percettiva. È stata anche disposta la condanna delle ricorrenti alle spese e l’applicazione del raddoppio del contributo unificato, mentre è stata esclusa la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. richieste dalla controparte.

Norme richiamate

  • art. 395 c.p.c.

    La revocazione della sentenza o ordinanza della Cassazione è ammessa solo per i ristretti vizi tipizzati; non possono essere dedotte come errori revocatori censure che attengano alla motivazione, alla valutazione giuridica o a fatti estranei agli atti interni del giudizio di legittimità.

  • art. 391-bis c.p.c.

    Delimita i casi e i presupposti della revocazione delle decisioni della Corte di cassazione.

  • art. 391-ter c.p.c.

    Concorre a regolare il rimedio revocatorio contro le pronunce della Cassazione, nei limiti previsti dalla legge.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti per lamentare difetto di motivazione; la Corte ha escluso che vi fosse un’anomalia motivazionale.

  • art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c.

    Invocato per dedurre la nullità della motivazione; la Corte ha ritenuto infondata/inammissibile la censura.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato quale parametro della sufficienza motivazionale, ma non ritenuto violato.

  • art. 381-bis c.p.c.

    Invocato per censurare la trattazione del precedente giudizio; la Corte ha ritenuto la doglianza estranea all’errore revocatorio.

  • art. 376 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla distribuzione e trattazione dei ricorsi in Cassazione; non idoneo a integrare errore revocatorio nel caso concreto.

  • art. 377 c.p.c.

    Come sopra, invocato per vizi del procedimento di trattazione, ma ritenuto irrilevante ai fini della revocazione.

  • art. 47 Trattato UE

    Richiamato dai ricorrenti come parametro del giusto processo, senza che la Corte ne ravvisasse violazione rilevante nel giudizio di revocazione.

  • art. 6 CEDU

    Invocato in relazione al difetto di motivazione e alle garanzie del giusto processo; censura disattesa.

  • art. 13 CEDU

    Richiamato dai ricorrenti, ma non ritenuto decisivo nel giudizio revocatorio.

  • art. 1 Protocollo n. 1 CEDU

    Invocato per la tutela del credito pensionistico, senza rilievo ai fini dell’errore revocatorio.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per qualificare l’inadempimento dedotto; la Corte ha ritenuto la questione già decisa e non riapribile in revocazione.

  • art. 1223 c.c.

    Invocato per la pretesa al risarcimento/differenze; non incidente sulla decisione revocanda.

  • art. 1224 c.c.

    Richiamato in relazione agli accessori del credito; censura non accolta.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato tra le norme asseritamente violate; non pertinente a integrare errore revocatorio nella fattispecie.

  • art. 2055 c.c.

    Invocato dai ricorrenti, ma senza rilievo decisivo ai fini della revocazione.

  • art. 2056 c.c.

    Richiamato insieme alle norme sul danno; non fonda un errore di fatto revocatorio.

  • art. 96 c.p.c.

    La Corte ha escluso la responsabilità aggravata richiesta dalla controparte.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L’errore revocatorio nei confronti delle decisioni della Corte di cassazione richiede una svista percettiva immediatamente desumibile dal confronto tra decisione e atti interni del giudizio di legittimità; non è configurabile quando la censura investe l’interpretazione giuridica dei fatti o la valutazione delle questioni decise.
  • Non è ammissibile il ricorso per revocazione quando la parte, sotto la veste dell’errore di fatto, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione di merito della medesima questione già decisa con pronuncia definitiva.
  • Le doglianze relative a vizi di motivazione, nullità della decisione, irregolarità di altri procedimenti o asserite incompatibilità di componenti del collegio, se riferite a giudizi diversi o comunque estranee alla percezione dei fatti del giudizio di legittimità, non integrano errori revocatori.
  • Il giudicato in rapporti di durata opera rebus sic stantibus: esso continua a spiegare effetti per il futuro solo finché non intervengano fatti sopravvenuti idonei a modificarne il contenuto o a estinguere l’obbligazione su cui incide.
  • Quando la Corte di cassazione ha effettivamente esaminato il motivo di ricorso e lo ha deciso, la revocazione non può essere utilizzata per contestare il contenuto della decisione o per dolersi del fatto che non siano state accolte le argomentazioni della parte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPensioni
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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