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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15914/2022 del 18/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

La controversia nasce dalla contestazione di alcune operazioni compiute su un conto corrente intestato a un defunto: sottoscrizione di quote di un fondo e di due polizze vita, che la ricorrente assume eseguite con firma falsificata del padre, nonché tre prelievi effettuati dopo il decesso dalla madre in base a una delega che la ricorrente riteneva inefficace. La figlia che agiva in giudizio chiedeva il risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. deducendo la lesione dei propri diritti successori. In appello e poi in cassazione ha censurato: la declaratoria di tardività delle memorie istruttorie inviate per posta; il mancato rilievo che, ai sensi degli artt. 214-216 c.p.c., la scrittura disconosciuta non poteva essere utilizzata senza verificazione e che la banca non aveva prodotto l'originale dei documenti; la valutazione dell'interrogatorio formale, sostenendo che i conteggi del patrimonio ereditario dimostravano comunque un pregiudizio; la mancata considerazione della mancata esibizione dei documenti bancari e della delega, oltre alle operazioni post mortem della madre. La Corte d'appello aveva però ritenuto assorbente e decisiva la mancanza di prova del nesso causale tra le asserite falsificazioni/irregolarità e un effettivo danno, evidenziando anche che la ricorrente aveva percepito in relazione a una polizza una somma superiore a quella astrattamente spettantele.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non autosufficiente, privo dell'indicazione della data effettiva di ricezione della seconda memoria e comunque non idoneo a dimostrare la decisività delle prove non ammesse né la reiterazione delle richieste in sede di precisazione delle conclusioni. Il secondo motivo è stato ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato, poiché non scalfiva la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla mancata prova del danno e del nesso causale; inoltre risultava dalle difese delle controparti che l'istanza di verificazione era stata proposta. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché si fondava su conteggi non scrutinabili in sede di legittimità e perché introduceva profili nuovi o comunque non chiaramente dedotti nel merito. Il quarto motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di autosufficienza e comunque infondato, poiché non colpiva la motivazione decisiva dell'assenza di prova di un danno effettivo. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e, ricorrendone i presupposti, al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    la responsabilità aquiliana richiede la prova di un danno ingiusto causalmente ricollegato alla condotta denunciata; in difetto di prova del pregiudizio il risarcimento va negato

  • art. 183, sesto comma, c.p.c.

    le memorie istruttorie devono essere tempestivamente depositate; tuttavia, in cassazione, la doglianza sulla loro ammissibilità richiede specifica autosufficienza e indicazione del pregiudizio concreto

  • art. 214 c.p.c.

    il disconoscimento della scrittura privata è rilevante, ma la censura in cassazione deve confrontarsi con la ratio decisoria della sentenza di merito

  • art. 215 c.p.c.

    la scrittura disconosciuta non è utilizzabile se non viene utilmente verificata nei modi di legge, ma la questione è irrilevante se il giudice di merito ha deciso per mancanza di prova del danno

  • art. 216 c.p.c.

    la parte che intende avvalersi della scrittura disconosciuta deve attivarsi per la verificazione; la doglianza sul punto non può prevalere se la decisione è fondata autonomamente sull'assenza di nesso causale e danno

  • art. 116 c.p.c.

    l'inottemperanza all'ordine di esibizione può essere valorizzata come argomento di prova, ma la mancata esibizione non basta se il danno non è comunque dimostrato

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    i motivi di legittimità devono colpire specificamente la ratio decidendi e rispettare i limiti del giudizio di cassazione, senza proporre nuove valutazioni di merito

  • art. 156 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla dedotta nullità processuale sul deposito degli atti, ma non decisivo per l'esito

  • art. 157 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la deduzione della nullità processuale, ma la censura non supera il vaglio di ammissibilità

  • art. 170 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente nel primo motivo, senza che la censura conduca a una cassazione della sentenza impugnata

  • artt. 73 e 87 disp. att. c.p.c.

    richiamati per sostenere la ritualità del deposito degli atti inviati a mezzo posta

  • art. 24 Cost.

    invocato a tutela del diritto di difesa e del diritto alla prova, ma la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    in caso di rigetto del ricorso sussiste l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto

Massime di principio

  • Nel giudizio di risarcimento del danno, la parte attrice deve provare non solo l'illiceità o irregolarità della condotta contestata, ma anche l'effettivo pregiudizio patrimoniale e il nesso causale tra condotta e danno; in difetto, la domanda va rigettata.
  • In cassazione, il motivo deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: se la decisione di merito è fondata sulla mancata prova del danno, sono inammissibili le censure che si limitino a discutere questioni processuali o documentali non decisive.
  • La doglianza sulla tempestività o ammissibilità di memorie e prove è inammissibile se non indica con precisione i dati fattuali necessari al controllo di legittimità e se non chiarisce quali specifiche prove decisive siano state indebitamente precluse.
  • La contestazione della scrittura privata disconosciuta e della mancata verificazione non è decisiva quando il giudice di merito ha comunque escluso la responsabilità per difetto di prova del danno; la censura deve quindi dimostrare la rilevanza causale dell'atto contestato rispetto al pregiudizio lamentato.
  • L'omessa esibizione di documenti o il mancato deposito dell'originale possono al più costituire elementi valutabili dal giudice, ma non sostituiscono l'onere della parte attrice di dimostrare l'esistenza concreta del danno e la sua incidenza patrimoniale effettiva.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità civileProveImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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