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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18684/2022 del 09/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (medici)

La controversia

Un gruppo di medici specializzati aveva convenuto in giudizio le amministrazioni statali chiedendo il risarcimento dei danni da mancata o tardiva attuazione delle direttive europee in tema di adeguata remunerazione dei medici in formazione specialistica, con riferimento a corsi frequentati in anni compresi, per alcuni, nel periodo 1983-1991 e, per altri, in periodi antecedenti o successivi. Il Tribunale aveva rigettato le domande ritenendo prescritto il credito risarcitorio; la Corte d'appello aveva poi dichiarato inammissibile l'appello ex art. 348-bis c.p.c. In cassazione i ricorrenti deducevano, per la posizione di un singolo medico, l'omessa pronuncia sia da parte della Corte d'appello sia del Tribunale sulla documentata interruzione della prescrizione mediante atti di diffida e comunicazioni ministeriali; con un ulteriore motivo comune a tutti sostenevano che la prescrizione non potesse decorrere prima del consolidarsi delle incertezze su giurisdizione, natura dell'azione, termine prescrizionale e legittimazione passiva, e chiedevano anche un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, perché l'ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348-ter c.p.c. non è ricorribile per cassazione per omessa pronuncia sul motivo di gravame. Ha invece accolto il secondo motivo limitatamente alla posizione del medico per il quale risultava dedotta e documentata un'ulteriore diffida interruttiva, ritenendo non maturata la prescrizione e cassando la sentenza con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione solo per tale posizione. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché la giurisprudenza consolidata esclude che le incertezze invocate dai ricorrenti impediscano il decorso della prescrizione e non impone il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Per tutti gli altri ricorrenti il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 348-bis c.p.c.

    L'ordinanza di inammissibilità dell'appello resa ai sensi di questa norma non è autonomamente ricorribile per cassazione per omessa pronuncia sul motivo di gravame.

  • art. 348-ter c.p.c.

    La declaratoria di inammissibilità dell'appello ex art. 348-ter non consente il ricorso per cassazione nei termini prospettati sul solo vizio di omessa pronuncia sull'appello.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è stata ritenuta inammissibile nei confronti dell'ordinanza d'appello e rilevante, invece, quanto alla mancata considerazione di un fatto decisivo nel giudizio di primo grado.

  • art. 360 c.p.c.

    È stata invocata per denunciare violazione di legge e omessa pronuncia; la Corte ha distinto tra doglianza inammissibile e doglianza ammissibile come omesso esame di fatto decisivo.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché contrastante con la giurisprudenza consolidata della Corte.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    La Corte ha ritenuto il secondo motivo specifico e autosufficiente perché indicava gli atti interruttivi dedotti e prodotti.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 383, comma 4, c.p.c.

    La cassazione è stata disposta con rinvio limitatamente alla posizione del singolo ricorrente interessato.

  • art. 332 c.p.c.

    Poiché i litisconsorti erano facoltativi e l'impugnazione era ormai preclusa per i non notificati, non è stato disposto l'ordine di notificazione dell'impugnazione.

  • art. 2934 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso sulla prescrizione del diritto al risarcimento.

  • art. 2935 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso per la decorrenza della prescrizione.

  • art. 2938 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso in tema di rilevabilità della prescrizione.

  • art. 2947 c.c.

    La Corte ha escluso che la disciplina sopravvenuta che vi rinvia potesse applicarsi retroattivamente ai rapporti già sorti.

  • art. 4, comma 43, L. 12 novembre 2011, n. 183

    La norma è stata ritenuta non applicabile retroattivamente ai fatti anteriori al 10 gennaio 2012.

  • art. 11 L. 19 ottobre 1999, n. 370

    È stata indicata come data di inizio della prescrizione decennale per il diritto al risarcimento da tardiva attuazione delle direttive sui medici specializzandi.

  • art. 6 d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257

    Richiamato dai ricorrenti per la disciplina del trattamento economico delle scuole di specializzazione medica.

  • art. 39 d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368

    Richiamato per chiarire che il nuovo trattamento economico si applica solo ai medici iscritti a decorrere dall'anno accademico 2006-2007.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    La richiesta di condanna aggravata è stata respinta perché non ricorrevano i presupposti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È stato disposto il raddoppio del contributo unificato per i ricorrenti soccombenti, salvo la posizione accolta.

  • art. 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per il calcolo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 5 Trattato CEE

    Richiamato dai ricorrenti nel quadro della dedotta responsabilità da mancata attuazione delle direttive.

  • art. 189 Trattato CEE

    Richiamato dai ricorrenti nel medesimo quadro normativo europeo.

  • art. 10 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti a sostegno della pretesa conformità interna al diritto UE.

  • artt. 1, 10, 11 e 12 disp. prel. c.c.

    Invocati dai ricorrenti nei motivi di violazione di legge.

  • art. 19, comma 1, TUE

    Richiamato dai ricorrenti in tema di tutela giurisdizionale effettiva.

  • art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Invocato per sostenere l'esigenza di un rimedio giurisdizionale effettivo.

  • art. 1 Protocollo n. 1 CEDU

    Richiamato dai ricorrenti come parametro di tutela patrimoniale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, l'ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348-ter c.p.c. non è ricorribile per denunciare la mera omessa pronuncia sul motivo di gravame; in tale ipotesi il controllo della Corte resta precluso nei limiti affermati dalla giurisprudenza di legittimità.
  • In tema di responsabilità dello Stato per mancata o tardiva attuazione di direttive comunitarie sulla remunerazione dei medici specializzandi, il diritto al risarcimento si prescrive in dieci anni con decorrenza dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 L. n. 370/1999, senza che la successiva disciplina del 2011 possa operare retroattivamente.
  • Le incertezze giurisprudenziali su giurisdizione, natura dell'azione o individuazione del legittimato passivo non impediscono, di per sé, la decorrenza della prescrizione, perché il danneggiato può interrompere l'inerzia con atti stragiudiziali e l'eventuale errore sul giudice può essere rimediato con gli strumenti processuali ordinari.
  • L'atto interruttivo della prescrizione, se specificamente dedotto e documentato, può impedire la maturazione del termine anche in una fattispecie in cui la prescrizione decorra da una data normativa certa; il giudice di merito deve esaminarlo quando sia decisivo per la domanda.
  • Non sussiste, nella materia della remunerazione dei medici specializzandi, un obbligo di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia quando la questione sia già risolta da un orientamento consolidato della Corte di cassazione e non emergano dubbi interpretativi effettivi sul diritto dell'Unione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDanno da illecito trattamentoInadempimento
RamiProcesso civileResponsabilità civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNesso di causalitàRinvio pregiudiziale

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