Cassazione Civile, Ordinanza n. 32098/2022 del 31/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (controparte ATP)
La controversia
La controversia nasce da un accertamento tecnico preventivo ante causam promosso da un soggetto nei confronti di più controparti. Il Tribunale aveva disposto che le competenze del consulente tecnico fossero poste a carico di tutte le parti, in solido. Alcune parti hanno proposto opposizione al decreto di liquidazione, e il Tribunale ha accolto l'opposizione ritenendo illegittima la regola della soccombenza applicata in quella fase, affermando che, per la natura non contenziosa dell'ATP, non vi è soccombenza e che le spese dell'ATP devono gravare sulla parte richiedente come anticipazioni, salvo poi essere considerate nel successivo giudizio di merito. Il ricorrente per cassazione ha denunciato violazione degli artt. 696, 696-bis, 91 e 92 c.p.c., sostenendo che l'opposizione al decreto di liquidazione avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile e che il giudice di merito non poteva sindacare la decisione di porre le spese dell'ATP a carico solidale delle parti, né condannare il ricorrente alle spese del giudizio di opposizione.
La decisione
La Corte ha ritenuto che il ricorso fosse contrario a un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità: le spese dell'accertamento tecnico preventivo ante causam, essendo procedimento non contenzioso, vanno poste a carico della parte richiedente al termine della procedura in base al criterio di causalità e alla regola dell'anticipazione, e solo nell'eventuale successivo giudizio di merito assumono rilievo come spese giudiziali da regolare ex artt. 91 e 92 c.p.c. Ne consegue che il provvedimento impugnato non meritava cassazione; il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti e ha dato atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente per contestare la disciplina applicabile all'ATP e alla regolazione delle spese; la Corte nega che esso consenta di applicare la soccombenza nel procedimento ante causam
richiamato dal ricorrente insieme all'art. 696 c.p.c. per sostenere l'inammissibilità dell'opposizione e l'illegittimità della regolazione delle spese; la Corte ribadisce la natura non contenziosa dell'ATP
richiamato come criterio ordinario di regolazione delle spese nel successivo giudizio di merito, non nel procedimento di ATP
richiamato come norma applicabile alla regolazione delle spese nel giudizio contenzioso successivo, non nella fase ante causam
art. 15 D.Lgs. n. 150 del 2011
indicato dal Tribunale quale rimedio dell'opposizione al decreto di pagamento di spese di giustizia
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Le spese dell'accertamento tecnico preventivo ante causam devono essere poste, al termine della procedura, a carico della parte richiedente, in base al principio di causalità e all'onere di anticipazione, poiché in quella sede non opera un criterio di soccombenza.
- La natura non contenziosa dell'accertamento tecnico preventivo esclude che in tale fase possa configurarsi una vera e propria soccombenza tra le parti.
- Le spese sostenute per l'ATP assumono rilievo, come spese giudiziali, solo nell'eventuale successivo giudizio di merito, dove vanno regolate secondo i criteri ordinari degli artt. 91 e 92 c.p.c.
- L'opposizione al decreto di liquidazione delle spese introduce un giudizio contenzioso autonomo, nel quale la regolazione delle spese segue la soccombenza della relativa fase.
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