Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 32098/2022 del 31/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (controparte ATP)

La controversia

La controversia nasce da un accertamento tecnico preventivo ante causam promosso da un soggetto nei confronti di più controparti. Il Tribunale aveva disposto che le competenze del consulente tecnico fossero poste a carico di tutte le parti, in solido. Alcune parti hanno proposto opposizione al decreto di liquidazione, e il Tribunale ha accolto l'opposizione ritenendo illegittima la regola della soccombenza applicata in quella fase, affermando che, per la natura non contenziosa dell'ATP, non vi è soccombenza e che le spese dell'ATP devono gravare sulla parte richiedente come anticipazioni, salvo poi essere considerate nel successivo giudizio di merito. Il ricorrente per cassazione ha denunciato violazione degli artt. 696, 696-bis, 91 e 92 c.p.c., sostenendo che l'opposizione al decreto di liquidazione avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile e che il giudice di merito non poteva sindacare la decisione di porre le spese dell'ATP a carico solidale delle parti, né condannare il ricorrente alle spese del giudizio di opposizione.

La decisione

La Corte ha ritenuto che il ricorso fosse contrario a un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità: le spese dell'accertamento tecnico preventivo ante causam, essendo procedimento non contenzioso, vanno poste a carico della parte richiedente al termine della procedura in base al criterio di causalità e alla regola dell'anticipazione, e solo nell'eventuale successivo giudizio di merito assumono rilievo come spese giudiziali da regolare ex artt. 91 e 92 c.p.c. Ne consegue che il provvedimento impugnato non meritava cassazione; il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti e ha dato atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 696 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per contestare la disciplina applicabile all'ATP e alla regolazione delle spese; la Corte nega che esso consenta di applicare la soccombenza nel procedimento ante causam

  • art. 696-bis c.p.c.

    richiamato dal ricorrente insieme all'art. 696 c.p.c. per sostenere l'inammissibilità dell'opposizione e l'illegittimità della regolazione delle spese; la Corte ribadisce la natura non contenziosa dell'ATP

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato come criterio ordinario di regolazione delle spese nel successivo giudizio di merito, non nel procedimento di ATP

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato come norma applicabile alla regolazione delle spese nel giudizio contenzioso successivo, non nella fase ante causam

  • art. 15 D.Lgs. n. 150 del 2011

    indicato dal Tribunale quale rimedio dell'opposizione al decreto di pagamento di spese di giustizia

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Le spese dell'accertamento tecnico preventivo ante causam devono essere poste, al termine della procedura, a carico della parte richiedente, in base al principio di causalità e all'onere di anticipazione, poiché in quella sede non opera un criterio di soccombenza.
  • La natura non contenziosa dell'accertamento tecnico preventivo esclude che in tale fase possa configurarsi una vera e propria soccombenza tra le parti.
  • Le spese sostenute per l'ATP assumono rilievo, come spese giudiziali, solo nell'eventuale successivo giudizio di merito, dove vanno regolate secondo i criteri ordinari degli artt. 91 e 92 c.p.c.
  • L'opposizione al decreto di liquidazione delle spese introduce un giudizio contenzioso autonomo, nel quale la regolazione delle spese segue la soccombenza della relativa fase.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteProve
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.