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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13624/2025 del 21/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva emesso nei confronti di una contribuente un avviso di accertamento IRPEF per l'anno d'imposta 2008, fondato sul metodo sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973, assumendo l'esistenza di maggiori redditi desunti da un rilevante incremento patrimoniale e dalla correlata capacità contributiva riferita anche ad anni successivi. La contribuente aveva impugnato l'atto, ma sia il giudice di primo grado sia la CTR avevano confermato la legittimità dell'accertamento. In cassazione la contribuente ha dedotto due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 38, commi 4 e 5, d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la CTR avesse illegittimamente attribuito rilevanza a incrementi patrimoniali riferiti ad anni successivi rispetto a quello oggetto di verifica; con il secondo ha censurato la decisione per avere applicato, agli anni 2008-2009, la disciplina introdotta dall'art. 22 d.l. n. 78/2010, deducendo che la nuova regola di imputazione dell'incremento patrimoniale all'anno di effettivo sostenimento non fosse applicabile al periodo d'imposta 2008.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi di ricorso. Ha affermato che, per l'anno d'imposta 2008, trova applicazione la versione dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973 vigente prima delle modifiche introdotte dal d.l. n. 78/2010, poiché la novella opera solo per gli accertamenti relativi a redditi per i quali il termine di dichiarazione non era ancora scaduto alla data di entrata in vigore del decreto, cioè per i periodi d'imposta successivi al 2009. Ha inoltre ribadito che, nel regime previgente, le spese per incrementi patrimoniali possono legittimare la presunzione di maggior reddito imputato in quote costanti all'anno di sostenimento e ai quattro precedenti, salva la prova contraria del contribuente. Conseguentemente ha confermato la legittimità dell'avviso di accertamento e ha rigettato il ricorso, condannando la ricorrente alle spese di lite e dando atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Nel testo vigente ratione temporis disciplina l'accertamento sintetico del reddito: il quarto comma consente la presunzione di reddito sulla base di elementi certi indicativi di capacità contributiva; il quinto comma, per le spese per incrementi patrimoniali, prevede l'imputazione del reddito in quote costanti all'anno della spesa e ai quattro precedenti, con presunzione iuris tantum superabile dal contribuente.

  • art. 22 d.l. 31 maggio 2010, n. 78

    La modifica dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973 si applica solo agli accertamenti relativi a redditi per i quali il termine di dichiarazione non era ancora scaduto alla data di entrata in vigore del decreto, quindi, in concreto, ai periodi d'imposta successivi al 2009.

  • L. 30 luglio 2010, n. 122

    Legge di conversione del d.l. n. 78/2010, richiamata quale fonte della nuova disciplina del redditometro.

  • d.m. 24 dicembre 2012

    Conferma che le disposizioni del decreto si applicano alla determinazione dei redditi e dei maggiori redditi relativi agli anni d'imposta a decorrere dal 2009.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Fondamento per il raddoppio/contributo unificato aggiuntivo nei casi previsti.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    Parametro del vizio denunciato in cassazione per violazione o falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • Nel regime previgente dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973, le spese per incrementi patrimoniali consentono un accertamento sintetico del reddito mediante presunzione di imputazione in quote costanti all'anno della spesa e ai quattro precedenti, senza che sia necessario limitare la rilevanza all'anno di effettivo esborso.
  • La presunzione derivante dall'incremento patrimoniale è relativa e può essere vinta dal contribuente dimostrando, con idonea documentazione, che la spesa è stata sostenuta con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, prodotti nell'anno della spesa o in uno degli anni coperti dalla presunzione.
  • La disciplina introdotta dal d.l. n. 78/2010 in tema di redditometro non ha efficacia retroattiva sui periodi d'imposta anteriori al 2009, perché il diritto transitorio individua espressamente l'ambito temporale di applicazione della nuova regola.
  • Il principio del favor rei non si estende ai poteri di accertamento o alle regole di formazione della prova in materia tributaria, ma riguarda le sole norme sanzionatorie.
  • Quando una norma transitoria disciplina espressamente il regime intertemporale, essa prevale sulla regola generale del tempus regit actum, anche se la norma potrebbe avere natura procedimentale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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