Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 27496/2023 del 27/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal mancato pagamento, per un lungo periodo, della componente variabile dell’indennità di posizione spettante a una dirigente medica cui era stato conferito un incarico di responsabile di struttura semplice. La lavoratrice aveva chiesto il risarcimento del danno assumendo che l’azienda sanitaria non avesse attivato né concluso la procedura di graduazione/pesatura delle funzioni prevista dalla contrattazione collettiva, con conseguente perdita della possibilità di percepire la quota variabile del trattamento economico. La Corte d’appello aveva accolto la domanda ritenendo l’omissione datoriale un inadempimento contrattuale e liquidando il danno in via equitativa con riferimento a importi corrisposti in epoca successiva. L’azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: ha sostenuto, da un lato, che non vi fosse alcun inadempimento contrattuale ma una discrezionalità organizzativa riservata alla P.A., con conseguente carenza di diritto soggettivo della dipendente e necessità di tutela davanti al giudice amministrativo; dall’altro, che il danno non fosse stato provato e che la liquidazione fosse illegittima perché effettuata in re ipsa e sulla base di un parametro successivo e non pertinente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto, in continuità con propri precedenti, che la P.A. datrice di lavoro avesse l’obbligo di attivare e completare il procedimento di graduazione delle funzioni e pesatura degli incarichi, nel rispetto di correttezza e buona fede, e che la sua omissione integrasse inadempimento contrattuale lesivo di un diritto soggettivo del dirigente medico. Ha inoltre confermato che il pregiudizio azionabile è un danno da perdita di chance, risarcibile anche in via equitativa, e che nel caso concreto la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato sia sulla sussistenza del danno sia sulla congruità del parametro utilizzato per la liquidazione. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma evocata come parametro del sindacato di legittimità sulle dedotte violazioni di legge

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per aderire ai precedenti motivazionali della Corte e richiamarli per relationem

  • art. 1218 c.c.

    la mancata attivazione del procedimento dovuto integra inadempimento contrattuale; il debitore deve provare la non imputabilità dell’inadempimento

  • art. 1223 c.c.

    il risarcimento comprende perdita e mancato guadagno che siano conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento, secondo la regolarità causale

  • art. 1226 c.c.

    consente la liquidazione equitativa del danno quando non sia possibile una precisa determinazione

  • art. 2043 c.c.

    richiamato dalla ricorrente, ma ritenuto non pertinente perché la fattispecie è di responsabilità contrattuale e non aquiliana

  • art. 2056 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di liquidazione del danno, ma la Corte conferma la liquidazione equitativa operata dal giudice di merito

  • art. 2697 c.c.

    l’onere di allegare la fonte del diritto e l’inadempimento grava sul creditore, mentre il debitore deve provare fatti estintivi, impeditivi o l’assenza di imputabilità

  • art. 24 d.lgs. n. 29 del 1993

    la retribuzione dirigenziale e la graduazione delle funzioni sono correlate a incarichi e responsabilità, da definirsi tramite provvedimenti dell’organo di governo

  • art. 51 del c.c.n.l. del 5 dicembre 1996

    prevede che le aziende determinino la graduazione delle funzioni dirigenziali e il relativo trattamento economico di posizione

  • artt. 53 e 54 del c.c.n.l. del 5 dicembre 1996

    indicano criteri e parametri per effettuare la graduazione delle funzioni

  • artt. 56 e 57 del c.c.n.l. del 5 dicembre 1996

    disciplinano l’attribuzione del valore economico alle posizioni dirigenziali sulla base della graduazione delle funzioni

  • art. 55 del c.c.n.l. del 5 dicembre 1996

    la retribuzione di posizione comprende una parte fissa e una variabile; la parte variabile è determinata in sede aziendale secondo la graduazione delle funzioni

  • art. 60 del c.c.n.l. del 5 dicembre 1996

    istituisce il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e ne impone l’utilizzo

  • art. 39 del c.c.n.l. dell'8 giugno 2000

    conferma la struttura della retribuzione di posizione e la componente variabile definita in sede aziendale

  • art. 50 del c.c.n.l. dell'8 giugno 2000

    prevede il fondo per la retribuzione di posizione e ne disciplina l’utilizzo

  • art. 4 del c.c.n.l. dell'8 giugno 2000

    la contrattazione integrativa definisce criteri per la distribuzione delle risorse e la rideterminazione delle voci retributive, senza attribuire ai singoli dipendenti un potere procedimentale diretto

  • art. 5, comma 2, del c.c.n.l. dell'8 giugno 2000

    stabilisce termini per la costituzione della delegazione pubblica e per l’avvio del negoziato integrativo

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    prevede l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di esito sfavorevole del ricorso

Massime di principio

  • In materia di dirigenza medica del servizio sanitario pubblico, la P.A. ha l’obbligo di attivare e concludere il procedimento di graduazione delle funzioni e di pesatura degli incarichi; i termini della contrattazione integrativa e le vicende del fondo non eliminano l’obbligo di provvedere, ma riguardano la fase di adempimento da svolgersi secondo correttezza e buona fede.
  • L’omessa attivazione del procedimento di graduazione delle funzioni integra un inadempimento contrattuale della datrice di lavoro pubblica e non un illecito aquiliano; il dirigente vanta un diritto soggettivo alla corretta determinazione del trattamento economico, non un mero interesse legittimo pretensivo.
  • Quando il provvedimento finale dipende da un’attività discrezionale e non è suscettibile di tutela in forma specifica, il lavoratore può ottenere il risarcimento del danno da perdita di chance di percepire la quota variabile della retribuzione di posizione.
  • Nel risarcimento da perdita di chance il creditore deve allegare la fonte del diritto, l’inadempimento e una concreta occasione perduta apprezzabile; il datore deve provare i fatti impeditivi o la non imputabilità dell’inadempimento.
  • Il danno da perdita di chance può essere liquidato equitativamente dal giudice, purché sia sorretto da elementi idonei a dimostrare la serietà e apprezzabilità della possibilità perduta e la coerenza del criterio utilizzato per la quantificazione.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRResponsabilità professionaleImpugnazioni
RamiLavoroResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.