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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19517/2026 del 28/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato era stato condannato dal Tribunale di Napoli alla pena di euro 3.000 di ammenda per avere, fuori dai casi di cui all'art. 29-quattordecies del d.lgs. 152/2006, effettuato in modo non occasionale attività di trasporto e deposito di rifiuti speciali non pericolosi, in particolare rifiuti ferrosi, con la propria Ape presso un'azienda operante nel settore dei rifiuti. La difesa aveva proposto tre motivi: 1) mancata assoluzione, contestando la ricostruzione dei fatti; 2) mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo che le modalità della condotta avrebbero reso l'offesa particolarmente tenue; 3) eccessività del trattamento sanzionatorio. La Corte osserva che i motivi sono inammissibili perché si risolvono in censure di fatto, incompatibili con il mezzo di impugnazione esperito, originariamente un appello contro una sentenza di condanna inappellabile, e comunque difettano di specificità; quanto all'art. 131-bis, rileva anche che la relativa richiesta non era stata espressamente formulata nelle conclusioni, sicché la doglianza non era deducibile. Quanto alla pena, il giudice di merito aveva già riconosciuto le attenuanti generiche e determinato la pena base al minimo edittale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutti i motivi fossero meramente fattuali e generici, quindi non scrutinabili in cassazione; ha inoltre rilevato che la questione della particolare tenuità del fatto non era stata ritualmente dedotta. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. 152/2006

    fuori dai casi di cui all'art. 29 quattordecies, effettuava in modo non occasionale attività di trasporto e deposito di rifiuti speciali non pericolosi

    integra la fattispecie di gestione illecita di rifiuti speciali non pericolosi mediante trasporto e deposito non occasionale.

  • art. 29-quattordecies d.lgs. 152/2006

    fuori dai casi di cui all'art. 29 quattordecies

    richiamato come clausola di esclusione della fattispecie contestata.

  • art. 131-bis c.p.

    causa di non punibilità per particolare tenuità

    la doglianza è inammissibile se non specificamente dedotta e se formulata in modo generico e astratto; inoltre, nel caso concreto non era stata espressamente richiesta nelle conclusioni.

  • art. 593, comma 3, c.p.p.

    inappellabilità della sentenza di condanna ex art. 593, comma 3, cod. proc. pen.

    la sentenza di condanna non era appellabile, con conseguente conversione del gravame in ricorso per cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    alla declaratoria di inammissibilità ... segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento ... alla Cassa delle ammende

    la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione sono inammissibili le censure che si risolvono in una mera rivalutazione del fatto o delle risultanze istruttorie, poiché estranee alla funzione del giudice di legittimità.
  • Il motivo di ricorso deve essere specifico e calato nel caso concreto: sono inammissibili doglianze generiche, astratte o meramente riproduttive di formule spendibili in qualunque procedimento analogo.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto deve essere dedotta in modo rituale e specifico; se non è stata espressamente richiesta o è prospettata solo in termini generici, la relativa censura non è scrutinabile.
  • Quando il giudice di merito ha già riconosciuto le attenuanti generiche e applicato la pena base al minimo edittale, la doglianza sull'eccessività del trattamento sanzionatorio è difficilmente fondata se non indica concreti errori di calcolo o di motivazione.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che l'inammissibilità non sia ascrivibile a sua colpa.

Come è indicizzato

MaterieGestione rifiutiImpugnazioniCause di non punibilità
RamiReati ambientaliProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fattoNullità processuale

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