Cassazione Civile, Ordinanza n. 06850/2025 del 14/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia nasce nell’ambito di una procedura di sovraindebitamento per liquidazione del patrimonio. Una società cessionaria di un credito derivante da mutuo ipotecario aveva presentato domanda di partecipazione alla liquidazione oltre il termine fissato dal liquidatore ai sensi dell’art. 14-sexies, lett. b), l. n. 3/2012. Il giudice di merito aveva ritenuto la domanda inammissibile perché tardiva, osservando che nella procedura in questione non è prevista la verifica delle domande tardive. La società ricorrente ha impugnato il decreto deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 14-sexies, 14-septies e 14-octies l. n. 3/2012 e degli artt. 152 e 153 c.p.c. Sosteneva: che il termine per presentare le domande non fosse previsto a pena di decadenza; che l’art. 14-octies, riferendosi alle domande di cui all’art. 14-septies, dovesse includere tutte le domande di partecipazione, anche quelle tardive; che il raffronto con la disciplina del codice della crisi confermerebbe la non perentorietà del termine; e che, essendo il termine fissato dal liquidatore e non dal giudice, non si potesse parlare di decadenza in assenza di una previsione espressa. La parte intimata non ha svolto difese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che la disciplina della liquidazione del patrimonio del sovraindebitato è compiuta e non prevede domande tardive; il termine ex art. 14-sexies, lett. b), l. n. 3/2012, pur non espressamente qualificato come perentorio, ha natura perentoria in ragione della sua funzione acceleratoria nella procedura. La Corte ha escluso che si tratti di una lacuna colmabile per analogia o che la mancata previsione della decadenza renda il termine irrilevante. Ha inoltre precisato che gli atti della procedura non sono atti processuali in senso stretto, sicché l’assenza di una formula espressa di decadenza non impedisce di desumerne la perentorietà dalla funzione del termine. È stata quindi confermata l’inammissibilità della domanda tardiva, salvo il caso di rimessione in termini per causa non imputabile, che però nel caso concreto non era stata neppure allegata. La Corte ha enunciato il principio di diritto secondo cui il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla liquidazione del patrimonio del sovraindebitato è perentorio, pur se non espressamente previsto a pena di decadenza.
Norme richiamate
art. 14-sexies, lett. b), l. n. 3/2012
termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla liquidazione
termine di fonte legale con funzione acceleratoria, da considerare perentorio anche se non espressamente previsto a pena di decadenza
richiamato dalla ricorrente per sostenere che il liquidatore esamini tutte le domande di partecipazione
interpretato nel senso che non introduce domande tardive nella procedura di liquidazione del patrimonio, ma si riferisce alle domande tempestive previste dalla disciplina
ritenuto non applicabile nel senso prospettato dalla ricorrente, perché la disciplina riguarda termini della procedura concorsuale e non atti processuali in senso stretto
richiamato come base per l’eventuale rimessione in termini, subordinata alla prova di una causa non imputabile
art. 12 preleggi
l’analogia presuppone una vera lacuna dell’ordinamento, che la Corte ha escluso nel caso di specie
art. 14 preleggi
richiamato insieme all’art. 12 preleggi per escludere un uso creativo dell’analogia
art. 101, comma 2, Cost.
richiamato nel passaggio sulle Sezioni Unite per ribadire l’obbligo del giudice di decidere applicando norme dell’ordinamento positivo
menzionato come conferma, nel nuovo codice della crisi, della perentorietà del termine per le domande nella procedura di liquidazione
richiamato dalla ricorrente per sostenere l’ammissibilità tardiva solo in caso di ritardo non imputabile
utilizzato come precedente analogico: il termine per invitare i creditori nella liquidazione dell’eredità beneficiata è perentorio in ragione dell’esigenza acceleratoria
richiamato nel descrivere la struttura della liquidazione del patrimonio del sovraindebitato
art. 13, comma 1-quater
menzionato nel dispositivo per le conseguenze economiche del rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nella liquidazione del patrimonio del sovraindebitato, il termine per la presentazione delle domande di partecipazione fissato dall’organo della procedura è termine di fonte legale e va considerato perentorio in ragione della sua funzione acceleratoria, anche se la legge non lo qualifica espressamente come decadenziale.
- L’assenza, in una disciplina speciale, di una previsione sulle domande tardive non integra di per sé una lacuna normativa colmabile in via analogica, se il sistema risulta già completo e coerente con la finalità della procedura.
- La perentorietà di un termine può essere desunta dalla funzione che esso assolve nel procedimento, quando si tratti di atti non processuali in senso stretto e la struttura della procedura imponga celerità e semplificazione.
- La mera natura amministrativa dell’organo che fissa il termine non esclude la sua origine legale né impedisce di attribuirgli efficacia decadenziale funzionale.
- Il creditore che abbia presentato la domanda oltre il termine può evitare la preclusione solo allegando e provando una causa non imputabile e chiedendo la rimessione in termini.
- Il confronto con discipline diverse, come quella fallimentare o quella del codice della crisi, può confermare l’interpretazione della norma speciale, ma non è sufficiente a sovvertire una disciplina già compiuta e autosufficiente.
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