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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20745/2026 del 18/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (agente riscossione)

La controversia

L'ente resistente aveva proposto opposizione a una cartella esattoriale notificata per il pagamento di euro 163.000, deducendo l'illegittimità dell'atto perché formato da una struttura territoriale dell'agente della riscossione ritenuta non competente, in quanto diversa da quella corrispondente alla sede legale dell'ente debitore. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione e dichiarato nulla la cartella. La Corte d'appello aveva poi dichiarato inammissibile l'appello, ritenendo che la sentenza di primo grado avesse deciso una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., proponibile in unico grado e quindi impugnabile solo con ricorso per cassazione. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione l'agente della riscossione ha denunciato nullità della sentenza per motivazione apparente, lamentando la violazione degli artt. 132, comma 1, n. 4, 615, 617 e 618 c.p.c., perché la Corte territoriale avrebbe apoditticamente qualificato la controversia come opposizione formale senza spiegare perché il vizio dedotto riguardasse la regolarità formale della cartella e non, invece, l'opposizione all'esecuzione; da tale qualificazione discendeva l'inammissibilità dell'appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondata la censura di motivazione apparente: la sentenza d'appello si limitava ad affermare, in modo tautologico, che la controversia atteneva all'opposizione agli atti esecutivi perché riguardava la regolarità formale della cartella, senza indicare i parametri di qualificazione né dare conto delle ragioni per cui la contestazione sull'incompetenza territoriale dell'agente della riscossione dovesse essere ricondotta a un vizio meramente formale. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, affinché proceda a una nuova e adeguata qualificazione della domanda e regoli anche le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha anche osservato che, se il giudice di rinvio confermerà la natura di opposizione formale, non potrà esaminare il merito delle doglianze; ha inoltre richiamato un precedente successivo alla decisione impugnata in tema di competenza territoriale dell'agente della riscossione in Sicilia.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.

    la sentenza deve contenere una motivazione effettiva; la mancanza di una spiegazione comprensibile sulla qualificazione dell'opposizione integra nullità per motivazione apparente.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    la nullità della sentenza per motivazione apparente è deducibile con ricorso per cassazione.

  • art. 615 c.p.c.

    l'opposizione all'esecuzione va distinta dall'opposizione agli atti esecutivi; la qualificazione incide sul regime delle impugnazioni.

  • art. 617 c.p.c.

    l'opposizione agli atti esecutivi è un rimedio formale e, se deciso in unico grado, non dà luogo ad appello ma a ricorso per cassazione.

  • art. 618 c.p.c.

    richiamato per il regime dell'impugnazione delle opposizioni esecutive decise in unico grado; la corretta qualificazione della domanda determina il mezzo di gravame esperibile.

  • art. 617 cod. proc. civ.

    richiamato per ribadire la natura formale dell'opposizione agli atti esecutivi.

  • art. 618 c.p.c.

    richiamato nella parte in cui si afferma che l'opposizione formale è decisa in unico grado e la sentenza è impugnabile nei limiti previsti.

  • art. 2, commi 1, 2 e 10, l.r. Sicilia n. 19 del 2005

    richiamata solo in relazione a un precedente sul territorio operativo dell'agente della riscossione in Sicilia, coincidente con l'intera regione dal 1° ottobre 2006.

  • art. 76 d.l. n. 73 del 2021, conv. in l. n. 106 del 2021

    citato incidentalmente per la successione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione a Riscossione Sicilia S.p.A.

Massime di principio

  • Quando l'opposizione in materia esecutiva può essere sussunta alternativamente nell'opposizione all'esecuzione o in quella agli atti esecutivi, il giudice deve motivare in modo specifico la scelta qualificatoria, indicando gli elementi che rendono il vizio dedotto meramente formale o, invece, sostanziale.
  • Una sentenza che si limiti ad affermare apoditticamente la natura formale dell'opposizione, senza spiegare perché la contestazione riguardi la regolarità dell'atto e non il potere di procedere all'esecuzione, è affetta da motivazione apparente e quindi da nullità.
  • La qualificazione dell'opposizione esecutiva non è meramente nominale, ma incide sul regime delle impugnazioni: opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione seguono mezzi di gravame diversi.
  • Se il primo giudice non ha qualificato espressamente l'opposizione, il giudice dell'impugnazione deve procedere alla qualificazione ma deve anche esplicitare le ragioni della scelta, potendo eventualmente adottare una motivazione per relationem solo se effettivamente ancorata agli atti e alla sentenza di primo grado.
  • In presenza di un vizio di motivazione sulla qualificazione dell'azione, la Corte di cassazione può cassare con rinvio senza esaminare il merito delle ulteriori doglianze, che restano subordinate alla nuova qualificazione della domanda.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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