Cassazione Civile, Ordinanza n. 05572/2024 del 01/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (passeggeri)
La controversia
Due passeggeri avevano convenuto innanzi al Giudice di Pace una compagnia aerea chiedendo il risarcimento del danno da vacanza rovinata e, in subordine, il risarcimento del pregiudizio derivante dalla tardiva consegna del bagaglio di una di essi, imbarcato su un volo internazionale Roma-Malè e restituito dopo due giorni. Il Giudice di Pace aveva riconosciuto un importo limitato, applicando i limiti risarcitori della Convenzione di Varsavia. In appello, il Tribunale aveva riformato la decisione, ritenendo provato il danno patrimoniale per l'acquisto di beni necessari durante la vacanza, documentato da scontrini per euro 196,00, e aveva affermato che il danno non poteva essere considerato in re ipsa ma doveva essere provato in concreto, pur potendo essere desunto per presunzioni. La compagnia aerea ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 2729 c.c., sostenendo che il Tribunale avesse tratto indebitamente in via presuntiva l'esistenza del danno patrimoniale senza indizi sufficienti e contro la massima di अनुभव comune; 2) violazione dell'art. 1226 c.c., deducendo che il danno fosse stato liquidato indebitamente e che, in ogni caso, la motivazione non chiarisse il fondamento della censura; 3) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., lamentando la condanna alle spese nonostante l'esito favorevole dell'appello principale e la pretesa soccombenza reciproca.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché diretto a ottenere una rivalutazione del merito della prova presuntiva, ricordando che l'apprezzamento degli indizi e la loro convergenza spetta al giudice di merito. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non coglieva la ratio della sentenza impugnata: il Tribunale non aveva liquidato il danno equitativamente ex art. 1226 c.c., ma sulla base di prova documentale (scontrini). Ha ritenuto infondato il terzo motivo: il soccombente non può essere condannato alle spese quando sia totalmente vittorioso, ma nel caso concreto il principio non era violato e, in presenza di accoglimento solo parziale di una domanda unica, il giudice può al più compensare le spese, non porle a carico della parte comunque vittoriosa. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La prova presuntiva richiede la valutazione complessiva degli indizi da parte del giudice di merito; in cassazione non è consentito sostituire una diversa ricostruzione dei fatti a quella compiuta dal giudice di merito.
La liquidazione equitativa presuppone che il danno non sia accertato o quantificato altrimenti; se il danno è provato documentalmente, non vi è applicazione dell'art. 1226 c.c.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il vizio di violazione di legge deve essere dedotto indicando specificamente le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che si assumono in contrasto con la norma o con l'interpretazione giurisprudenziale.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il ricorso deve contenere una specifica critica della regula iuris adottata dal giudice di merito; altrimenti il motivo è inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa.
In caso di accoglimento parziale la compensazione totale o parziale delle spese è possibile nei casi consentiti, ma non la condanna della parte comunque vittoriosa al pagamento delle spese a favore della parte soccombente.
Il ricorso è stato trattato nelle forme semplificate previste per la camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ricorrendo i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Richiamato dal Tribunale come principio generale in base al quale il danno deve essere provato in concreto, non essendo sufficiente lo smarrimento del bagaglio a far sorgere automaticamente il diritto al risarcimento.
Richiamato dal Tribunale nel senso che il limite di risarcibilità copre pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali, ma resta ferma la necessità della prova concreta del danno.
Convenzione di Varsavia
Richiamata dal giudice di merito come disciplina del limite risarcitorio per il bagaglio; la Corte evidenzia però che il danno non è dovuto in re ipsa e, se provato, non va liquidato automaticamente nel massimo convenzionale.
Convenzione di Montreal
Menzionata nella domanda introduttiva come fonte del limite risarcitorio per la perdita dei bagagli, ma non è la base decisiva della pronuncia di legittimità.
Massime di principio
- La prova presuntiva è valida quando il giudice di merito valuti gli indizi nel loro complesso e ne ricavi, secondo un giudizio di probabilità e secondo l'id quod plerumque accidit, il fatto ignoto da provare; in cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del merito probatorio.
- Il danno da smarrimento o ritardo nella consegna del bagaglio non è in re ipsa: il viaggiatore deve allegare e provare in concreto il pregiudizio subito, potendo ricorrere anche a documentazione di spesa e a presunzioni semplici se logicamente fondate.
- La liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. è strumento residuale e non può essere invocata quando il danno risulti già determinato sulla base di prova documentale specifica.
- Il motivo di ricorso per violazione di legge è inammissibile se non individua con precisione le affermazioni in diritto della sentenza impugnata che si assumono erronee.
- In tema di spese processuali, la parte totalmente vittoriosa non può essere gravata delle spese; in caso di accoglimento solo parziale di una domanda unica, la soluzione ordinaria è la compensazione, non la condanna della parte comunque vittoriosa al pagamento delle spese
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