Cassazione Penale, Sentenza n. 29478/2025 del 12/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti contestavano principalmente: 1) la qualificazione di alcune formazioni come "mafiose" (art. 416-bis c.p.) e il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p.; 2) la sussistenza della gravità indiziaria rispetto a singoli reati (partecipazione ad associazioni per traffico di stupefacenti ex art. 74 d.P.R. 309/1990, tentato omicidio, detenzione/porto di armi); 3) l'adeguatezza e l'attualità delle esigenze cautelari e la scelta della custodia in carcere invece di misure meno afflittive; 4) vizi di motivazione, in particolare l'omessa risposta all'eccezione di inammissibilità dell'appello del Pubblico Ministero per genericità; 5) l'uso e la valutazione di intercettazioni e dichiarazioni di terzi come elementi probatori.
La decisione
La gran parte dei ricorsi è stata respinta o dichiarata inammissibile: i giudici hanno ritenuto congrua la valutazione della gravità indiziaria e la qualificazione mafiosa per molte posizioni, riconoscendo l'affidabilità delle risultanze (intercettazioni, conversazioni dove i soggetti si riconoscono, episodi di violenza armata, ruoli e rapporti tra le formazioni). Tuttavia sono state accolte limitate censure e disposte statuizioni parziali: 1) annullamento senza rinvio, limitatamente al capo relativo alla detenzione di arma contestata a Giuseppe Romano (capo 11), per carenza probatoria sulla detenzione dell'arma; 2) annullamento con rinvio, limitatamente alla scelta della misura cautelare per Lucio Cammarota, perché il Tribunale non aveva valutato adeguatamente l'esistenza di un programma terapeutico residenziale; 3) annullamento con rinvio, limitatamente alla contestazione relativa al porto/detenzione di arma per Vittorio Albano (capo 25), per mancata disamina critica da parte del Tribunale delle considerazioni del G.i.p.; oltre a ciò, i ricorrenti integralmente respinti sono stati condannati alle spese processuali e alcuni ricorrenti inammissibili sono stati condannati anche al versamento per la cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come norma che consente al Pubblico ministero di proporre appello avverso l'ordinanza del G.I.P.; la Corte ha ritenuto ammissibile l'appello del PM e non necessario un'autonoma motivazione sul punto quando il Tribunale ne ha esaminato il merito
la Corte ha valutato la sussistenza della fattispecie mafiosa considerando il contesto, la continuità storica con il clan dei Contini, l'uso di violenza e il riconoscimento reciproco tra formazioni; tali elementi, presi congiuntamente, possono giustificare il riconoscimento del carattere mafioso
la circostanza aggravante è stata riconosciuta quando è emersa la connotazione mafiosa e l'impiego della forza o dell'intimidazione quale modalità operativa; la Corte osserva che la disponibilità e l'uso delle armi, unitamente ad altri elementi, può rafforzare la qualificazione
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
la presunzione di pericolo di reiterazione in presenza di determinati titoli di reato è stata valorizzata dal Tribunale; la Corte conferma che tale presunzione richiede, per essere vinta, elementi concreti e specifici da parte della difesa
norma che punisce l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto provata la partecipazione per vari indagati sulla base di apporto stabile e ripetuto, presenze nelle basi logistiche e rapporti continuativi
norma relativa all'imposizione delle spese processuali in caso di rigetto dei ricorsi; la Corte ha condannato al pagamento delle spese gli indagati i cui ricorsi sono stati integralmente respinti
Massime di principio
- La qualificazione di una formazione come "mafiosa" si fonda su una valutazione di contesto: continuità storica con clan noti, uso di violenza/intimidazione, desiderio di controllo territoriale e riconoscimento reciproco tra gruppi. Elementi isolati non sempre bastano, ma la loro somma può giustificare la qualificazione.
- Le intercettazioni e le conversazioni tra aderenti rappresentano prova rilevante se risultano coerenti, ripetute e non contraddette; la corte di legittimità sindaca la motivazione e la logicità delle valutazioni probatorie ma non rientra in un sindacato di merito sulla valutazione delle prove salvo illogicità manifesta.
- La presunzione prevista dall'art. 275 co. 3 c.p.p. circa il pericolo di reiterazione può giustificare la custodia cautelare: la difesa deve offrire elementi concreti e specifici per superarla (ad es. tempo trascorso, vita regolare, assenza di precedenti pertinenti, programmi terapeutici) e tali elementi devono essere valutati esplicitamente dal giudice.
- La scelta della misura cautelare richiede motivazione specifica: se esistono circostanze rilevanti (es. programma terapeutico residenziale), il Tribunale deve considerarle e darne conto; la mancata valutazione può comportare annullamento con rinvio su quel punto.
- Nelle impugnazioni cautelari, l'appello del Pubblico Ministero per ottenere l'estensione o l'aggravamento della misura è ammissibile anche quando il primo giudice ha già applicato misure per alcuni reati; la difesa deve pertanto confrontare criticamente le nuove argomentazioni.
- Quando la motivazione del provvedimento si basa su deduzioni congetturali o su fatti non sufficientemente riscontrati (soprattutto circa il possesso effettivo di armi), la Corte può annullare il provvedimento limitatamente a quel capo per carenza di gravità indiziaria.
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