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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29478/2025 del 12/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti contestavano principalmente: 1) la qualificazione di alcune formazioni come "mafiose" (art. 416-bis c.p.) e il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p.; 2) la sussistenza della gravità indiziaria rispetto a singoli reati (partecipazione ad associazioni per traffico di stupefacenti ex art. 74 d.P.R. 309/1990, tentato omicidio, detenzione/porto di armi); 3) l'adeguatezza e l'attualità delle esigenze cautelari e la scelta della custodia in carcere invece di misure meno afflittive; 4) vizi di motivazione, in particolare l'omessa risposta all'eccezione di inammissibilità dell'appello del Pubblico Ministero per genericità; 5) l'uso e la valutazione di intercettazioni e dichiarazioni di terzi come elementi probatori.

La decisione

La gran parte dei ricorsi è stata respinta o dichiarata inammissibile: i giudici hanno ritenuto congrua la valutazione della gravità indiziaria e la qualificazione mafiosa per molte posizioni, riconoscendo l'affidabilità delle risultanze (intercettazioni, conversazioni dove i soggetti si riconoscono, episodi di violenza armata, ruoli e rapporti tra le formazioni). Tuttavia sono state accolte limitate censure e disposte statuizioni parziali: 1) annullamento senza rinvio, limitatamente al capo relativo alla detenzione di arma contestata a Giuseppe Romano (capo 11), per carenza probatoria sulla detenzione dell'arma; 2) annullamento con rinvio, limitatamente alla scelta della misura cautelare per Lucio Cammarota, perché il Tribunale non aveva valutato adeguatamente l'esistenza di un programma terapeutico residenziale; 3) annullamento con rinvio, limitatamente alla contestazione relativa al porto/detenzione di arma per Vittorio Albano (capo 25), per mancata disamina critica da parte del Tribunale delle considerazioni del G.i.p.; oltre a ciò, i ricorrenti integralmente respinti sono stati condannati alle spese processuali e alcuni ricorrenti inammissibili sono stati condannati anche al versamento per la cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    richiamato come norma che consente al Pubblico ministero di proporre appello avverso l'ordinanza del G.I.P.; la Corte ha ritenuto ammissibile l'appello del PM e non necessario un'autonoma motivazione sul punto quando il Tribunale ne ha esaminato il merito

  • art. 416-bis cod. pen.

    la Corte ha valutato la sussistenza della fattispecie mafiosa considerando il contesto, la continuità storica con il clan dei Contini, l'uso di violenza e il riconoscimento reciproco tra formazioni; tali elementi, presi congiuntamente, possono giustificare il riconoscimento del carattere mafioso

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    la circostanza aggravante è stata riconosciuta quando è emersa la connotazione mafiosa e l'impiego della forza o dell'intimidazione quale modalità operativa; la Corte osserva che la disponibilità e l'uso delle armi, unitamente ad altri elementi, può rafforzare la qualificazione

  • art. 275, comma 3 cod. proc. pen.

    la presunzione di pericolo di reiterazione in presenza di determinati titoli di reato è stata valorizzata dal Tribunale; la Corte conferma che tale presunzione richiede, per essere vinta, elementi concreti e specifici da parte della difesa

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    norma che punisce l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto provata la partecipazione per vari indagati sulla base di apporto stabile e ripetuto, presenze nelle basi logistiche e rapporti continuativi

  • art. 616 cod. proc. pen.

    norma relativa all'imposizione delle spese processuali in caso di rigetto dei ricorsi; la Corte ha condannato al pagamento delle spese gli indagati i cui ricorsi sono stati integralmente respinti

Massime di principio

  • La qualificazione di una formazione come "mafiosa" si fonda su una valutazione di contesto: continuità storica con clan noti, uso di violenza/intimidazione, desiderio di controllo territoriale e riconoscimento reciproco tra gruppi. Elementi isolati non sempre bastano, ma la loro somma può giustificare la qualificazione.
  • Le intercettazioni e le conversazioni tra aderenti rappresentano prova rilevante se risultano coerenti, ripetute e non contraddette; la corte di legittimità sindaca la motivazione e la logicità delle valutazioni probatorie ma non rientra in un sindacato di merito sulla valutazione delle prove salvo illogicità manifesta.
  • La presunzione prevista dall'art. 275 co. 3 c.p.p. circa il pericolo di reiterazione può giustificare la custodia cautelare: la difesa deve offrire elementi concreti e specifici per superarla (ad es. tempo trascorso, vita regolare, assenza di precedenti pertinenti, programmi terapeutici) e tali elementi devono essere valutati esplicitamente dal giudice.
  • La scelta della misura cautelare richiede motivazione specifica: se esistono circostanze rilevanti (es. programma terapeutico residenziale), il Tribunale deve considerarle e darne conto; la mancata valutazione può comportare annullamento con rinvio su quel punto.
  • Nelle impugnazioni cautelari, l'appello del Pubblico Ministero per ottenere l'estensione o l'aggravamento della misura è ammissibile anche quando il primo giudice ha già applicato misure per alcuni reati; la difesa deve pertanto confrontare criticamente le nuove argomentazioni.
  • Quando la motivazione del provvedimento si basa su deduzioni congetturali o su fatti non sufficientemente riscontrati (soprattutto circa il possesso effettivo di armi), la Corte può annullare il provvedimento limitatamente a quel capo per carenza di gravità indiziaria.

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