Cassazione Civile, Ordinanza n. 09118/2023 del 31/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un mutuo agrario assistito da contributi regionali in conto interessi. I mutuatari avevano ottenuto un decreto ingiuntivo per circa 133.907 euro, assumendo che la banca avesse incassato dalla Regione le somme destinate a coprire una parte degli interessi del mutuo e che tali somme dovessero essere riversate ai mutuatari. La banca propose opposizione e il Tribunale accolse l'opposizione, ritenendo non provata la titolarità del credito azionato, perché non era dimostrato che il mutuo fosse stato integralmente estinto, inclusa la quota di interessi corrispettivi a carico della Regione. La Corte d'appello confermò il rigetto, rilevando che il diritto dei mutuatari alla corresponsione del contributo regionale sorgeva solo se essi avessero anticipatamente e integralmente adempiuto all'obbligo restitutorio, e che non era stata fornita prova del pagamento integrale degli interessi. Nel ricorso per cassazione venivano dedotti due motivi: 1) falsa applicazione della normativa regionale e dell'art. 2697 c.c., sostenendosi che la Corte d'appello avesse erroneamente addossato ai mutuatari la prova che il credito ceduto non comprendesse la quota di interessi coperta dal contributo regionale; 2) omesso esame di un motivo di appello, lamentando che non fosse stata valutata la dedotta indebita percezione da parte della banca delle somme regionali nonostante la cessione del credito e l'estinzione del mutuo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte d'appello non aveva posto a carico dei mutuatari la prova della composizione del credito ceduto, ma la prova dell'avvenuto pagamento integrale degli interessi corrispettivi, presupposto per far sorgere il diritto alla restituzione del contributo regionale incassato dalla banca. Ha ritenuto infondato il secondo motivo perché l'asserita indebita ricezione della quota interessi da parte della banca non era decisiva ai fini del riconoscimento del diritto dei mutuatari alla girata in loro favore; inoltre, l'eventuale mancanza di una espressa pronuncia integrava al più una statuizione implicita di rigetto, essendo la pretesa incompatibile con la decisione adottata. Nessuna statuizione sulle spese, perché la banca intimata non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 4 d.l. 367/1990
convertito in legge 31/1991
è richiamato dalla ricorrente come base normativa del contributo regionale in conto interessi, ma la Corte non accoglie la censura perché il punto decisivo è la prova dell'integrale adempimento del mutuatario.
L. 31/1991
disciplina il contributo regionale in conto interessi richiamato nella vicenda del mutuo agrario.
la Corte precisa che l'onere probatorio riguarda la dimostrazione dell'integrale pagamento degli interessi corrispettivi, presupposto del diritto alla restituzione del contributo.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma invocata per il vizio di violazione di legge nel primo motivo.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
norma invocata per lamentare l'omesso esame di un motivo di appello; la Corte esclude il vizio ravvisando al più una statuizione implicita di rigetto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
viene dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato per la determinazione dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Quando la decisione di merito si fonda sulla mancanza di prova di un fatto costitutivo del diritto azionato, il ricorso per cassazione è inammissibile se censura una diversa ratio rispetto a quella effettivamente posta a base della sentenza impugnata.
- In presenza di un contributo in conto interessi collegato a un mutuo, il diritto del mutuatario alla restituzione o alla girata della somma presuppone la prova dell'adempimento integrale dell'obbligazione restitutoria prevista dal contratto e dalla disciplina applicabile.
- Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la questione dedotta risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della decisione, dovendosi ravvisare una statuizione implicita di rigetto.
- L'eventuale percezione da parte del creditore di somme pubbliche destinate agli interessi non è di per sé sufficiente a fondare il diritto del mutuatario alla corresponsione di tali somme, se manca la prova delle condizioni contrattuali e sostanziali che legittimano il trasferimento del contributo al mutuatario.
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