Cassazione Penale, Sentenza n. 27928/2023 del 27/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) vizio di motivazione e contraddittorietà nella valutazione delle prove relative al ruolo dei coimputati (in particolare Morisco e Betteghella) e nell'apprezzamento delle dichiarazioni del commercialista Prisco; 2) carenza di motivazione sulla sussistenza del dolo a carico del Folino, sostenendo che la sua condotta poteva essere al più colposa o di disinteresse e non volontaria, posto che la sottrazione della contabilità sarebbe stata posta in essere da Morisco; 3) mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena nonostante l'imputato fosse incensurato, avesse ottenuto le attenuanti generiche, avesse risarcito il danno e i fatti fossero risalenti.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha ritenuto che le censure non fossero autosufficienti (mancanza di integrale trascrizione/atti allegati) e non emergesse una manifesta illogicità della motivazione delle sentenze di merito. La Corte ha ritenuto congrua la valutazione delle prove operate dal tribunale e dalla Corte d'appello, confermando la qualificazione del Folino come "regia" dell'attività illecita e la responsabilità per bancarotta fraudolenta documentale anche nella veste di amministratore di fatto. Ha altresì confermato la discrezionalità del giudice di merito nel negare la sospensione condizionale della pena. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento di cassazione e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Limita il sindacato della Cassazione ai casi di mancanza e manifesta illogicità della motivazione; la Corte richiede un apparato argomentativo logico e non consente riesame libero delle prove.
Disciplina la qualificazione di "amministratore di fatto": chi assume di fatto la gestione viene considerato soggetto agli stessi doveri dell'amministratore di diritto e può essere ritenuto responsabile in via piena.
Consente l'integrazione della responsabilità penale per omissione quando l'imputato abbia la posizione di garanzia emergente dai fatti (es. amministratore di fatto) e si determini una inerzia colpevole rispetto agli obblighi.
Elenca i fattori per la sospensione condizionale della pena; il giudice di merito non è obbligato a esaminare tutti gli elementi ed è libero di indicare gli elementi ritenuti prevalenti che ostano alla concessione.
Prevede le conseguenze processuali dell'inammissibilità del ricorso, tra cui condanna alle spese e possibilità di irrogare somme a titolo di ammenda alla Cassa delle ammende.
Giurisprudenza di riferimento (Cass. sez. U, n. 47289/2003 Petrella; Cass. sez. 5, n. 19049/2010 Succi; altri orientamenti citati)
Confermano i principi principali invocati: limiti del sindacato di legittimità; responsabilità dell'amministratore di diritto anche se "testa di legno"; possibilità di ritenere penalmente responsabile l'amministratore di fatto.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione interviene solo se sussiste una mancanza o una manifesta illogicità della motivazione: contestazioni sulla valutazione delle prove devono evidenziare chiaramente tale illogicità e risultare autosufficienti (allegando le parti rilevanti degli atti).
- Le doglianze che estrapolano brani isolati dalle dichiarazioni senza produrre la relativa documentazione integrale sono spesso considerate generiche e inammissibili.
- Chi esercita di fatto l'attività gestionale di una società può essere ritenuto amministratore di fatto e assoggettato agli stessi obblighi e responsabilità dell'amministratore di diritto, inclusa la responsabilità per bancarotta documentale per sottrazione o omessa conservazione delle scritture.
- La confessione o il memoriale di un coimputato/prestanome può essere valorizzata se accompagnata da riscontri e inserita in un quadro probatorio coerente; non è necessario che ogni testimonianza sia concorde, purché la motivazione del giudice spieghi le ragioni delle scelte probatorie.
- La valutazione in ordine alla concessione della sospensione condizionale della pena è prognostica e discrezionale: il giudice di merito non è tenuto ad elencare tutti i fattori di cui all'art. 133 c.p. ma solo quelli ritenuti decisivi.
- In sede di cassazione chi impugna deve assicurare l'autosufficienza del motivo (allegando o trascrivendo integralmente gli atti richiamati) per evitare l'inammissibilità del ricorso.
Testo integrale
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