Cassazione Penale, Sentenza n. 40871/2024 del 07/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in due motivi. 1) Violazione dell'art. 627, commi 2 e 3, cod. proc. pen. e vizio di motivazione per mancata valutazione complessiva delle propalazioni del teste di polizia Gatti: in particolare la difesa sosteneva che Gatti avesse confermato che ATTANASIO aveva chiesto un prestito di euro 10.000 presso l'abitazione di Vincenzo Palazzo, fatto idoneo a comprovare una finalità lecita dell'incontro. 2) Diversi vizi relativi al giudizio di attendibilità dei collaboratori di giustizia e alla ricostruzione della partecipazione al sodalizio mafioso (capo A): si censurava l'uso di affermazioni apodittiche per ritenere l'appartenenza al clan, l'assenza di confronto con l'assoluzione, ormai passata in giudicato, per i capi E) ed F) (episodi estorsivi), la mancata considerazione di dichiarazioni contraddittorie o tardive dei collaboratori (Cannavo, Salvatore Esposito ecc.) e la supposta "inimicizia" di Esposito tale da inficiare la sua attendibilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso in tutte le sue parti. Sul primo motivo ha ritenuto che la circostanza del presunto "prestito" di 10.000 euro non contraddice l'interpretazione complessiva dell'intercettazione, integralmente riportata dalla Corte territoriale, secondo cui nell'incontro si era concordata una nuova modalità estorsiva (imporre ai commercianti l'acquisto del pesce dal clan a prezzi maggiorati). La valutazione del linguaggio intercettato è questione di fatto rimessa al giudice di merito e sfugge al sindacato di legittimità ove logica e motivata. Sul secondo motivo la Cassazione ha condiviso il giudizio sulla partecipazione dell'imputato al sodalizio, evidenziando che la Corte d'appello ha dato una descrizione esaustiva delle modalità di partecipazione (ruolo di referente per le forniture ittiche, imposizione di acquisti a prezzo maggiorato) e ha validamente distinto la condotta associativa dalle singole fattispecie estorsive per le quali ATTANASIO era stato assolto. La Corte ha ritenuto legittima la valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori (Del Giudice, Cannavo, Esposito) in quanto corroborate tra loro e da altri elementi probatori; le discrasie su circostanze secondarie non compromettono il nucleo essenziale delle dichiarazioni. Inoltre la Corte ha precisato che la rilevanza della tardività delle dichiarazioni dei collaboratori è limitata: l'inutilizzabilità prevista dall'art.16-quater si applica alle dichiarazioni rese oltre 180 giorni fuori dal contraddittorio, non a quelle rese in dibattimento. In definitiva, il ricorso è stato rigettato e la condanna per il reato di associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.) confermata quanto al capo A), con modifiche solo di trattamento sanzionatorio e pene accessorie come già disposto in sede di appello.
Norme richiamate
Norma sostanziale impiegata per la qualificazione della condotta come associazione di tipo mafioso; la sentenza conferma la sussistenza del reato sulla base del ruolo dell'imputato nell'imporre il controllo delle forniture e i prezzi.
Norma processuale evocata dal ricorrente in relazione al vizio di motivazione; la Cassazione ha ritenuto non sussistente il vizio denunciato in quanto la Corte d'appello ha adeguatamente motivato la valutazione delle prove.
art. 16-quater d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, conv. legge 15 marzo 1991, n. 82 (come modificato)
art. 16-quater, comma 9, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, conv. nella legge 15 marzo 1991, n. 82; richiamata la modifica introdotta dall'art.14 della legge 13 febbraio 2001, n. 45
La sanzione di inutilizzabilità per dichiarazioni rese oltre i 180 giorni riguarda le dichiarazioni rese fuori dal contraddittorio; non si applica alle dichiarazioni rese nel corso del dibattimento, quindi la tardività invocata non invalida automaticamente i contributi dei collaboratori in aula.
Sez. U., n. 22471 del 26/02/2015 (Sebbar)
Principio secondo cui l'interpretazione del linguaggio delle intercettazioni, anche se criptico, è questione di fatto affidata al giudice di merito e sottratta al sindacato di legittimità se logica e motivata.
Sez. 1, n. 17370 del 12/09/2023 (Gallina)
Affermato che discrepanze tra dichiarazioni di più collaboratori possono essere tollerate purché riscontri su nucleo essenziale e valutazione congiunta con altre prove confermino l'attendibilità.
Sez. 2, n. 34240 del 10/07/2018 (Lepre)
Giurisprudenza citata a sostegno del principio che l'inutilizzabilità per tardività non riguarda le dichiarazioni rese nel dibattimento.
Sez. U., n. 6402 del 30/04/1997 (Dessinnone)
Richiamata per il principio che la congruità della motivazione sul punto dell'attendibilità sfugge a sindacato di legittimità e impedisce la rinnovazione della valutazione delle prove in Cassazione.
Massime di principio
- L'interpretazione del linguaggio nelle intercettazioni è valutazione di fatto del giudice di merito: se la ricostruzione è logica e motivata, la Cassazione non la rivede.
- Una frase apparentemente "inattendibile" (es. la richiesta di un prestito) non annulla la lettura complessiva dei contenuti captati se il contesto probatorio supporta una diversa finalità (es. pianificazione di attività estorsive).
- Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia possono essere ritenute attendibili anche se non perfettamente coincidenti tra loro, purché vi sia concordanza sul nucleo essenziale e riscontro in altri elementi probatori.
- La tardività con cui un collaboratore riferisce fatti non determina automaticamente inutilizzabilità delle sue dichiarazioni se rese in dibattimento; la sanzione per tardività opera con limiti e condizioni specifiche.
- L'assoluzione per singoli episodi (reati "fine") non esclude di per sé la responsabilità per l'associazione mafiosa quando la condotta associativa accertata rileva per modalità o periodo diverse rispetto agli episodi specifici considerati in giudizio.
- Per contestare l'attendibilità di un collaboratore per "inimicizia" occorrono elementi concreti che dimostrino la volontà del teste di falsare le dichiarazioni: mere supposizioni non sono sufficienti.
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