Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 17691/2025 del 30/06/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un lavoratore aveva agito per ottenere differenze retributive, contestando le trattenute operate mensilmente sulla busta paga e, in sostanza, la tesi della società secondo cui vi sarebbe stato un accordo di cessione del debito/credito in favore della moglie del lavoratore. La Corte d'appello aveva ritenuto provata, tramite comportamento concludente e presunzioni, l'esistenza dell'accordo e aveva rigettato la domanda del lavoratore quanto alle differenze retributive, confermando invece la decisione sul trattamento di fine rapporto. In cassazione il lavoratore ha proposto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. sulla prova per presunzioni dell'accordo di cessione tra i coniugi, omesso esame di fatti decisivi e violazione dell'art. 2697 c.c. sull'onere della prova del contenuto dell'accordo; 2) violazione dell'art. 2697 c.c. sui pretesi versamenti mensili in favore della moglie; 3) violazione dell'art. 2697 c.c. sulla causale delle trattenute in busta paga e sulla liquidazione "differenziata" della retribuzione; 4) violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c. e dell'art. 111 Cost. per asserita motivazione apparente sul comportamento concludente e omesso esame di fatti decisivi, come la mancata consegna delle buste paga e la variabilità delle retribuzioni prima del matrimonio. La società ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero formulati in modo promiscuo, mescolando violazioni di legge e vizi motivazionali, e che in sostanza mirassero a una rivalutazione del merito, attività preclusa in sede di legittimità. Quanto al merito delle doglianze, la Corte ha ribadito che la valutazione sull'utilizzo delle presunzioni e sulla loro gravità, precisione e concordanza spetta al giudice di merito; che la violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se l'onere della prova sia stato erroneamente attribuito a una parte diversa da quella gravata; e che il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non di questioni o argomentazioni. Ha inoltre considerato insindacabile l'accertamento della corte territoriale secondo cui la cessione del credito/debito sarebbe stata accettata dal debitore ceduto mediante comportamento concludente desunto dalle buste paga e dal contesto familiare. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con distrazione in favore del difensore della controricorrente, ed è stato disposto l'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato in tema di prova per presunzioni e rapporto tra fatto noto e fatto ignoto; la valutazione dell'idoneità degli indizi appartiene al giudice di merito.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici devono essere valutate dal giudice di merito; in cassazione è censurabile solo un ragionamento presuntivo manifestamente illogico o contraddittorio.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell'onere della prova è configurabile solo se il giudice lo abbia posto a carico della parte sbagliata; non basta contestare l'apprezzamento delle prove.

  • art. 1260 c.c.

    Richiamato dalla Corte d'appello come norma di riferimento per la cessione del credito.

  • art. 1264 c.c.

    Per la cessione del credito è sufficiente l'accettazione del debitore ceduto; nel caso concreto la Corte territoriale l'ha desunta da comportamento concludente.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Il vizio di motivazione/nullità ricorre solo in caso di mancanza, apparenza, perplessità o incomprensibilità della motivazione, non quando si contesti il merito della valutazione.

  • art. 111 Cost.

    La motivazione deve superare il "minimo costituzionale"; altrimenti si configura nullità della sentenza.

  • art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.

    Non può essere usato promiscuamente con il n. 5 per sollecitare una rivalutazione dei fatti.

  • art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.

    Riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti, non la critica a questioni o argomentazioni.

  • art. 360, co. 1, n. 3 e n. 5, c.p.c.

    È inammissibile la formulazione promiscua che mescoli violazione di legge e vizio motivazionale senza distinguere chiaramente le censure.

  • art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002

    Presuppone, in caso di rigetto del ricorso, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1-bis dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente in caso di soccombenza.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la formale deduzione di violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e degli accertamenti di merito.
  • La censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico, preciso e decisivo, oggetto di discussione tra le parti; non è sufficiente contestare la valutazione delle prove o l'argomentazione del giudice di merito.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice abbia invertito il riparto dell'onere della prova, non quando la parte contesti l'esito dell'apprezzamento probatorio.
  • La prova presuntiva è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, che può desumere il fatto ignoto da indizi purché gravi, precisi e concordanti; in cassazione è sindacabile solo l'illogicità manifesta o la totale incoerenza del ragionamento.
  • La cessione del credito richiede l'accettazione del debitore ceduto e tale accettazione può risultare anche da un comportamento concludente, valutazione che appartiene al giudice di merito.
  • La motivazione è censurabile come apparente o mancante solo quando non consenta alcun controllo sulla logicità del ragionamento decisorio; non basta che il ricorrente preferisca una diversa lettura delle prove.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniCessione del credito
RamiLavoroProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.