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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18862/2023 del 04/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia trae origine dall'impugnazione, da parte di alcuni lavoratori, della cessione di un preteso ramo d'azienda avvenuta con contratto del 30 dicembre 2005 e del conseguente trasferimento dei loro rapporti di lavoro a una società cessionaria. La Corte d'appello, in sede di riassunzione dopo un precedente giudizio rescindente di legittimità, aveva dichiarato la nullità della cessione e dei trasferimenti dei rapporti, ritenendo che le attività oggetto di scorporo non integrassero un ramo d'azienda dotato di autonomia funzionale e preesistenza, ma fossero soltanto funzioni scollegate tra loro e prive di un complesso di beni e mezzi idoneo a operare autonomamente. La società cedente ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, denunciando omesso esame di un fatto decisivo e violazione/falsa applicazione degli artt. 41 Cost., 2112, 2555 e 20182 c.c., sostenendo in sostanza che la Corte territoriale avrebbe male valutato gli elementi indicativi dell'autonomia funzionale del ramo ceduto e avrebbe dovuto riconoscere la legittimità dell'operazione di trasferimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il motivo inammissibile nella parte in cui cumulava in modo promiscuo diverse censure eterogenee, in contrasto con il principio di chiarezza del ricorso per cassazione, e ha inoltre osservato che la dedotta omissione di esame non individuava uno specifico fatto storico decisivo, ma tendeva in realtà a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio. Ha quindi confermato l'accertamento di merito secondo cui mancava l'autonomia funzionale del ramo ceduto, requisito costitutivo della cessione ai sensi dell'art. 2112 c.c. La ricorrente è stata condannata alle spese e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 41 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente come parametro invocato nella censura, senza che la Corte ne sviluppi una specifica interpretazione autonoma; il richiamo è inserito nel quadro della contestazione della qualificazione del ramo d'azienda.

  • art. 2112 c.c.

    La Corte ribadisce che, ai fini dell'applicazione della norma, la cessione del ramo d'azienda presuppone l'autonomia funzionale del complesso trasferito, cioè la sua capacità di svolgere autonomamente l'attività cui è preordinato senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario.

  • art. 2555 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel motivo di ricorso in relazione alla nozione di azienda/ramo d'azienda; la Corte lo menziona nel contesto della censura, senza formulare una distinta interpretazione.

  • art. 20182 c.c.

    Norma richiamata nel ricorso come oggetto di violazione e falsa applicazione; dal testo emerge con ogni probabilità un richiamo materiale errato o trascritto, ma la Corte non ne svolge un'analisi autonoma.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio per omesso esame è configurabile solo quando sia indicato un fatto storico, principale o secondario, discusso tra le parti, omesso dal giudice e decisivo in senso stretto, cioè idoneo a determinare con certezza un esito diverso della controversia.

  • art. 13, comma quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente, in caso di soccombenza.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione è inammissibile cumulare in un unico motivo censure eterogenee e tra loro distinte, perché ciò viola il requisito di chiarezza e impedisce alla Corte di individuare nettamente le singole doglianze.
  • La denuncia di omesso esame di un fatto decisivo richiede l'indicazione specifica del fatto storico omesso; non basta contestare in modo generico l'intera valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • La decisività del fatto omesso va allegata in modo rigoroso: il ricorrente deve dimostrare che una diversa considerazione di quel fatto avrebbe determinato con certezza un esito diverso della lite.
  • In tema di cessione di ramo d'azienda, l'autonomia funzionale del complesso trasferito è requisito costitutivo essenziale: il ramo deve essere già idoneo, al momento dello scorporo, a svolgere autonomamente la propria funzione produttiva con mezzi propri, senza apporti significativi del cessionario.
  • Quando il giudice di merito accerta, sulla base del contratto e delle prove, l'assenza di autonomia funzionale e di preesistenza del ramo, tale apprezzamento non può essere surrettiziamente rinnovato in sede di legittimità come se fosse un terzo grado di merito.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaImpugnazioniAzienda
RamiLavoroProcesso civileContratti
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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