Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 30618/2021 del 28/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il richiedente, cittadino nigeriano, aveva domandato il riconoscimento dello status di rifugiato, in subordine della protezione sussidiaria e, in ulteriore subordine, del permesso umanitario, allegando di avere scoperto ammanchi contabili nell'azienda di famiglia attribuiti allo zio, il quale avrebbe fatto uccidere il padre e il fratello e ferire lui stesso; aggiungeva di avere incendiato l'officina e di essere fuggito per timore di arresto e di trattamenti carcerari disumani. La Corte d'appello aveva ritenuto inattendibile il racconto, escludendo i presupposti per la protezione sussidiaria e umanitaria. Con il ricorso per cassazione venivano dedotti cinque motivi: 1) violazione delle norme sulla cooperazione istruttoria e sulla valutazione delle dichiarazioni del richiedente, per avere la Corte valutato in modo frammentario le sue risposte e omesso di considerare documenti e dichiarazioni di familiari e avvocato; 2) violazione delle norme sulla protezione sussidiaria per mancata valutazione delle condizioni interne della Nigeria; 3) omesso esame delle dichiarazioni rese in Commissione e delle allegazioni sulla situazione del paese di origine; 4) violazione dell'art. 14 d.lgs. 251/2007 per negata protezione sussidiaria in ragione delle condizioni socio-politiche del Paese; 5) violazione dell'art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998 per il diniego del permesso umanitario. In memoria il ricorrente depositava inoltre nuovi documenti relativi a locazione, trasformazione del rapporto di lavoro e redditi, ma tali produzioni erano contestualmente inammissibili in cassazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso integralmente inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo mirasse a una non consentita rivalutazione del merito, poiché i giudici di merito avevano già motivato sull'inattendibilità del narrato e sull'irrilevanza o scarsa credibilità della documentazione prodotta. Anche i motivi relativi alla protezione sussidiaria sono stati giudicati generici e inammissibili, perché la sentenza impugnata aveva già valutato le fonti sul Paese d'origine ed escluso una situazione di violenza indiscriminata nel sud della Nigeria; inoltre, l'inattendibilità del richiedente escludeva la necessità di ulteriori approfondimenti istruttori sulla sua vicenda individuale. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile perché formulato in termini generici e non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata. È stata inoltre dichiarata inammissibile la produzione documentale nuova depositata con la memoria ai sensi dell'art. 372 c.p.c. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione dell'intimato; è stato disposto l'obbligo del contributo unificato aggiuntivo se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    il vizio di violazione di legge non può essere usato per sollecitare una nuova valutazione del merito quando la censura investe l'accertamento di attendibilità e la ricostruzione dei fatti

  • Direttiva 2004/83/CE

    richiamata come fonte recepita dal d.lgs. 251/2007 in tema di protezione internazionale e onere di cooperazione istruttoria

  • d.lgs. 251/2007

    richiamato quale disciplina della protezione internazionale e della protezione sussidiaria

  • art. 35-bis, comma 9, d.lgs. 251/2007

    richiamato nel motivo sulla protezione sussidiaria, ma la doglianza è stata ritenuta generica e inammissibile

  • art. 14 d.lgs. 251/2007

    invocato per la protezione sussidiaria; la Corte ha ribadito che mancava il presupposto di una situazione di violenza indiscriminata nella zona indicata

  • art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998

    richiamato per il permesso di soggiorno per motivi umanitari; il motivo è stato ritenuto generico e non confrontato con la decisione impugnata

  • art. 372 c.p.c.

    impedisce in cassazione la produzione di nuovi documenti attinenti al merito della decisione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    richiamato per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità in materia di protezione internazionale non è consentito trasformare la censura di violazione di legge o omesso esame in una richiesta di nuova valutazione del merito, soprattutto quando la sentenza impugnata abbia già motivato sulla credibilità del richiedente e sull'attendibilità della documentazione prodotta.
  • La valutazione di non credibilità del narrato, se congruamente motivata nei giudizi di merito, può escludere la necessità di ulteriori approfondimenti istruttori sulla situazione individuale del richiedente nel Paese di origine.
  • La doglianza sulla protezione sussidiaria è inammissibile se si limita ad affermazioni generiche o stereotipate e non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e con le fonti di conoscenza effettivamente utilizzate dal giudice di merito.
  • La produzione di nuovi documenti in cassazione è inammissibile quando mira a introdurre elementi di merito non esaminati nei precedenti gradi di giudizio.
  • Il diniego della protezione umanitaria non è censurabile in cassazione mediante mere asserzioni astratte: il motivo deve misurarsi con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiconoscimento di sentenze straniere
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.