Cassazione Civile, Ordinanza n. 30618/2021 del 28/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il richiedente, cittadino nigeriano, aveva domandato il riconoscimento dello status di rifugiato, in subordine della protezione sussidiaria e, in ulteriore subordine, del permesso umanitario, allegando di avere scoperto ammanchi contabili nell'azienda di famiglia attribuiti allo zio, il quale avrebbe fatto uccidere il padre e il fratello e ferire lui stesso; aggiungeva di avere incendiato l'officina e di essere fuggito per timore di arresto e di trattamenti carcerari disumani. La Corte d'appello aveva ritenuto inattendibile il racconto, escludendo i presupposti per la protezione sussidiaria e umanitaria. Con il ricorso per cassazione venivano dedotti cinque motivi: 1) violazione delle norme sulla cooperazione istruttoria e sulla valutazione delle dichiarazioni del richiedente, per avere la Corte valutato in modo frammentario le sue risposte e omesso di considerare documenti e dichiarazioni di familiari e avvocato; 2) violazione delle norme sulla protezione sussidiaria per mancata valutazione delle condizioni interne della Nigeria; 3) omesso esame delle dichiarazioni rese in Commissione e delle allegazioni sulla situazione del paese di origine; 4) violazione dell'art. 14 d.lgs. 251/2007 per negata protezione sussidiaria in ragione delle condizioni socio-politiche del Paese; 5) violazione dell'art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998 per il diniego del permesso umanitario. In memoria il ricorrente depositava inoltre nuovi documenti relativi a locazione, trasformazione del rapporto di lavoro e redditi, ma tali produzioni erano contestualmente inammissibili in cassazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso integralmente inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo mirasse a una non consentita rivalutazione del merito, poiché i giudici di merito avevano già motivato sull'inattendibilità del narrato e sull'irrilevanza o scarsa credibilità della documentazione prodotta. Anche i motivi relativi alla protezione sussidiaria sono stati giudicati generici e inammissibili, perché la sentenza impugnata aveva già valutato le fonti sul Paese d'origine ed escluso una situazione di violenza indiscriminata nel sud della Nigeria; inoltre, l'inattendibilità del richiedente escludeva la necessità di ulteriori approfondimenti istruttori sulla sua vicenda individuale. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile perché formulato in termini generici e non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata. È stata inoltre dichiarata inammissibile la produzione documentale nuova depositata con la memoria ai sensi dell'art. 372 c.p.c. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione dell'intimato; è stato disposto l'obbligo del contributo unificato aggiuntivo se dovuto.
Norme richiamate
il vizio di violazione di legge non può essere usato per sollecitare una nuova valutazione del merito quando la censura investe l'accertamento di attendibilità e la ricostruzione dei fatti
Direttiva 2004/83/CE
richiamata come fonte recepita dal d.lgs. 251/2007 in tema di protezione internazionale e onere di cooperazione istruttoria
richiamato quale disciplina della protezione internazionale e della protezione sussidiaria
art. 35-bis, comma 9, d.lgs. 251/2007
richiamato nel motivo sulla protezione sussidiaria, ma la doglianza è stata ritenuta generica e inammissibile
invocato per la protezione sussidiaria; la Corte ha ribadito che mancava il presupposto di una situazione di violenza indiscriminata nella zona indicata
art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998
richiamato per il permesso di soggiorno per motivi umanitari; il motivo è stato ritenuto generico e non confrontato con la decisione impugnata
impedisce in cassazione la produzione di nuovi documenti attinenti al merito della decisione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità in materia di protezione internazionale non è consentito trasformare la censura di violazione di legge o omesso esame in una richiesta di nuova valutazione del merito, soprattutto quando la sentenza impugnata abbia già motivato sulla credibilità del richiedente e sull'attendibilità della documentazione prodotta.
- La valutazione di non credibilità del narrato, se congruamente motivata nei giudizi di merito, può escludere la necessità di ulteriori approfondimenti istruttori sulla situazione individuale del richiedente nel Paese di origine.
- La doglianza sulla protezione sussidiaria è inammissibile se si limita ad affermazioni generiche o stereotipate e non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e con le fonti di conoscenza effettivamente utilizzate dal giudice di merito.
- La produzione di nuovi documenti in cassazione è inammissibile quando mira a introdurre elementi di merito non esaminati nei precedenti gradi di giudizio.
- Il diniego della protezione umanitaria non è censurabile in cassazione mediante mere asserzioni astratte: il motivo deve misurarsi con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata.
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