Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 35141/2024 del 31/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Un lavoratore, dipendente dapprima di una società in nome collettivo e poi, a seguito di cessione di ramo d’azienda, di una società a responsabilità limitata, aveva ottenuto in passato una sentenza di reintegrazione dopo un licenziamento. Sostenendo che il rapporto fosse poi cessato definitivamente, chiedeva la corresponsione di differenze di t.f.r. relative al periodo intercorso tra il primo licenziamento e la reintegrazione, deducendo che le retribuzioni dovute in base alla sentenza di reintegrazione dovessero entrare nella base di calcolo del t.f.r. Ottenuto decreto ingiuntivo contro entrambe le società, l’opposizione delle stesse era stata accolta in primo grado, ma la Corte d’Appello aveva invece ritenuto che la reintegrazione giudiziale ricostituisse il rapporto senza soluzione di continuità, con maturazione del t.f.r. anche per il periodo coperto dalla tutela reale, e che la società cessionaria fosse responsabile in solido ex art. 2112 c.c. Le società ricorrevano per cassazione con tre motivi: 1) difetto di legittimazione passiva della società cessionaria; 2) violazione del giudicato formatosi sulla precedente sentenza di reintegrazione e del principio del ne bis in idem; 3) omesso esame della questione della asserita inesigibilità del t.f.r. in caso di reintegrazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché non indicava la norma violata e non si confrontava con la ratio decidendi sulla responsabilità solidale ex art. 2112 c.c.; ha ritenuto il secondo motivo in parte inammissibile e in parte infondato, osservando che la Corte d’Appello non aveva violato il giudicato ma aveva applicato la disciplina del trasferimento d’azienda a un credito maturato in forza del rapporto ricostituito, rilevando anche che il t.f.r. è componente della retribuzione che matura anno per anno; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, perché la questione dedotta non era un fatto storico ma una tesi giuridica e perché la censura era promiscua tra vizio di violazione di legge e vizio motivazionale. Il ricorso è stato quindi rigettato integralmente; nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione dell’intimato; disposto l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.

    Per dedurre violazione o falsa applicazione di legge è necessario indicare specificamente le norme asseritamente violate; non è sufficiente una censura generica o che non si confronti con la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame presuppone l'omissione di un fatto storico decisivo, non di una mera argomentazione giuridica; inoltre la censura non può essere promiscua con doglianze di violazione di legge prive di specifica indicazione normativa.

  • art. 2112 c.c.

    In caso di trasferimento d'azienda, il cessionario risponde in solido con il cedente per i crediti del lavoratore inerenti al rapporto, compresi quelli retributivi e le quote di t.f.r. maturate nel periodo rilevante.

  • art. 18 L. n. 300/1970

    Le somme dovute in conseguenza della reintegrazione ex art. 18 entrano a far parte della base di computo del t.f.r., poiché il rapporto si considera proseguito senza soluzione di continuità.

  • art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la denuncia di violazione di legge è inammissibile se non contiene l'indicazione specifica della norma asseritamente violata o falsa applicata e se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non l'omessa valutazione di una tesi giuridica o di un'argomentazione difensiva.
  • La reintegrazione giudiziale nel posto di lavoro comporta la ricostituzione del rapporto senza soluzione di continuità, con conservazione dei diritti connessi al rapporto stesso e maturazione delle relative quote di t.f.r. per il periodo interessato.
  • Le somme riconosciute al lavoratore in conseguenza della reintegrazione, in quanto riferite alla funzionalità continuativa del rapporto, devono essere computate nella base di calcolo del t.f.r.
  • In caso di trasferimento d'azienda, il cessionario può essere tenuto in solido con il cedente per i crediti del lavoratore maturati nel periodo rilevante, senza che ciò violi un pregresso giudicato contro il solo cedente se il nuovo credito deriva dalla disciplina legale del trasferimento e dalla prosecuzione del rapporto.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoRetribuzione e TFRTrasferimento d'aziendaImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.