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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11967/2026 del 30/04/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla procedura di selezione per il conferimento dell'incarico di direttore della struttura complessa di pronto soccorso di un ospedale pubblico. Il medico ricorrente aveva chiesto l'annullamento della procedura e il risarcimento dei danni, sostenendo che la commissione avesse formato la terna degli idonei includendo tre candidati privi di un requisito che egli riteneva essenziale: la "importante e comprovata conoscenza ed esperienza" nell'organizzazione e gestione dell'attività assistenziale di pronto soccorso in occasione di maxi emergenze, intra ed extraospedaliere. Il tribunale aveva condiviso in parte tale impostazione, riconoscendo al ricorrente una perdita di chance; la corte d'appello, invece, aveva riformato integralmente la decisione, ritenendo che quel dato fosse solo un elemento descrittivo del più ampio profilo professionale richiesto, non un prerequisito autonomo né un parametro di valutazione a sé stante. Con il ricorso per cassazione il medico ha denunciato violazione degli artt. 1336, 1175 e 1375 c.c., dell'art. 97 Cost. e degli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c., sostenendo che la clausola del bando andasse interpretata come requisito specifico e non come semplice voce descrittiva del profilo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura di interpretazione del bando, osservando che il ricorrente si era limitato a contrapporre la propria lettura a quella accolta dalla corte territoriale, senza indicare specificamente quali canoni ermeneutici fossero stati violati. Ha inoltre condiviso l'accertamento secondo cui l'esperienza in maxi-emergenze era solo uno dei molteplici elementi del profilo professionale da valutare complessivamente, senza autonomia di requisito generale o specifico. Conseguentemente, la selezione della terna e l'affidamento dell'incarico al candidato prescelto sono stati ritenuti conformi ai criteri dell'avviso, ai principi di correttezza e buona fede e ai principi di imparzialità e buon andamento richiamati dall'art. 97 Cost. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, con ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1336 c.c.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della lettura del bando, ma non ritenuto decisivo dalla Corte

  • art. 1175 c.c.

    evocato insieme al principio di correttezza nell'azione della pubblica amministrazione privatizzata

  • art. 1375 c.c.

    richiamato per sostenere che la procedura dovesse essere letta secondo buona fede nell'esecuzione del rapporto

  • art. 97 Cost.

    utilizzato dalla Corte come parametro di buon andamento e imparzialità dell'azione dell'ente pubblico, in coordinamento con correttezza e buona fede

  • art. 1362 c.c.

    la Corte afferma che la valutazione della clausola del bando è stata effettuata nel rispetto dei canoni ermeneutici contrattuali

  • art. 1363 c.c.

    la Corte richiama l'interpretazione complessiva e sistematica del bando, considerando tutte le voci del profilo professionale

  • art. 1366 c.c.

    richiamato quale criterio di interpretazione secondo buona fede del bando

  • art. 15-ter, d.lgs. n. 502 del 1992

    la procedura di conferimento dell'incarico dirigenziale di struttura complessa non integra un concorso tecnico, ma una scelta fiduciaria nell'ambito di una rosa di idonei selezionati secondo requisiti di professionalità e capacità manageriali

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    riconosciuti i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato in relazione al contributo unificato aggiuntivo

  • L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    citata quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002

Massime di principio

  • Nell'impugnare in cassazione l'interpretazione di un bando o di una clausola, la parte deve indicare specificamente i canoni ermeneutici violati e il modo in cui il giudice di merito se ne sarebbe discostato; non è sufficiente proporre una lettura alternativa del testo.
  • Se il testo di selezione colloca un elemento all'interno della descrizione complessiva del profilo professionale, senza attribuirgli autonoma e separata rilevanza, tale elemento deve essere valutato insieme agli altri indici del profilo e non può essere assunto come requisito autonomo o come criterio prevalente per sé solo.
  • Nelle procedure di conferimento di incarichi dirigenziali sanitari ex art. 15-ter d.lgs. 502/1992, la selezione della terna di idonei si fonda su una valutazione comparativa dei curricula e del colloquio, funzionale ai principi di buon andamento e imparzialità, e la scelta finale conserva natura essenzialmente fiduciaria.
  • La censura di mancata preferenza per un candidato non può fondarsi sul solo rilievo di una singola esperienza professionale, se l'avviso prevede una valutazione complessiva di più parametri e il punteggio finale del candidato risulta comunque inferiore a quello degli altri aspiranti.
  • Quando la procedura selettiva è motivata in modo coerente con i parametri del bando e con l'attribuzione dei punteggi, non è configurabile una violazione dei canoni di correttezza e buona fede nella decisione finale dell'ente pubblico privatizzato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDirigentiResponsabilità professionale
RamiProcesso civileLavoroResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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